Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5484 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA per diritti €155 17 AFR. 2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SERVITU SEZIONE0 NECONDA CIVILE4 3 4 04/0 Composta dagli Ill m Sigg ri/N Dott. Vincenzo President CALFAPIETRA .G.N. 10588/99 Cron.16522 Dott. SC CRISTARELLA ORESTANO Rep. 1239 Consigliere- - Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 11/10/01 - Dott. Giovanna Rel. Consigliere SCHERILLO - Dott. Pier Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente €077 £1500 CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: DA' VINCENZA, DA' ROSARIO, DA' AGOSTINO, DA' GIUSEPPE anche in qualità di eredi di DA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato RANERI VITTORIO, giusta delega in atti;
ricorrenti ....
contro
LV IZ, LV FR;
intimati 2001 avverso la sentenza n. 181/98 del Tribunale di TERMINI 1347 ---- - -1- IMERESE, depositata il 10/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'8/1/85 TI AL conveniva in giudizio davanti al Pretore di Termini ME Maria Marfisi chiedendo, ai sensi dell'art.1051 cod.civ., 1' ampliamento del passaggio in atto esercitato а favore del proprio fondo, sito alla contrada OS Rocca di Termini ME (contraddistinto al catasto al foglio 40, particelle 107, 428, 105), ed a carico del fondo della convenuta (contraddistinto con la particella 102). Precisava che la stradella, per mezzo della quale veniva esercitato il passaggio, si dipartiva dalla strada vicinale Cangemi ma, per la sua scarsa larghezza (m.1,70) era insufficiente al passaggio di mezzi meccanici, e ciò impediva un più proficuo sfruttamento del fondo. Si costituiva la convenuta negando che l'attrice accedesse al suo fondo attraverso la stradella descritta nella citazione e, comunque, sostenendo 1' inesistenza delle condizioni previste dall'art.1051 cod.civ. Veniva espietata una CTU, dopo di che il giudizio si interrompeva per la morte della convenuta. L'attrice provvedeva а riasssumere la causa nei confronti di AL CE, OS, NO PP, eredi della Marfisi. I convenuti in riassunzione si costituivano facendo proprie le difese della de cuius. G Veniva espletato un supplemento di perizia, dopo di che il Pretore, con sentenza 27/11/95, rigettava la domanda dell'attrice. ST proponeva appello insistendo nelle richieste formulate con la citazione di primo grado. corso del giudizio di appello intervenivaNel volontariamente AL SC, marito dell'appellante e donatario di una parte del fondo, il quale aderiva alle richieste dell'appellante chiedendo, inoltre, l'emissione di provvedimenti urgenti ex art.700 cod. proc. civ. Rigettata dall'istruttore la richiesta di provvedimenti urgenti, rinviatae alla decisione di merito la liquidazione delle spese connesse a tale fase della causa, il con sentenza 10/4/98, Tribunale, accoglieva l'appello e - per la parte che interessa in - dichiarava l'avvenuta usucapione della questa sede servitù di passaggio coattivo a favore del fondo di proprietà AL (part.105, 107, 428) ed a carico del proprietà AL (part.102), disponendo fondo di della stradella nelle forme e con le 1' ampliamento modalità indicate dal CTU e regolando le spese dei due gradi di giudizio. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i AL per quattro motivi. Non hanno svolto attività difensiva i AL. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE I primi tre motivi di ricorso, connessi, vanno I - esaminati congiuntamente. Col primo si denuncia il vizio di ultrapetizione da cui sarebbe affetta l'impugnata sentenza (artt.112, 360 n.4 c.p.c.) per avere dichiarato а favore del fondo attoreo l'avvenuta usucapione delle servitù di passaggio coattivo sul fondo dei ricorrenti, benché la AL non avesse mai invocato l'usucapione, ma solo chiesto l'ampliamento dell'insufficiente passaggio ex art.1051 cod.civ. Col secondo motivo si denuncia la contraddittorietà dell'impugnata sentenza, la quale, dichiarando l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio coattivo, non avrebbe tenuto conto che l'usucapione e la costituzione coattiva sono due differenti e antitetici modi di acquisto della servitù, e che questo e non quello formava oggetto della domanda della AL. Anche col terzo motivo si denunciano vizi di della sentenza per avere affermato, motivazione a quanto risultava dagli atti di causa, contrariamente che da convenutaparte non era mai stato contestato 1' assoggettamento del Fondo a quello dell'attrice; per avere, inoltre, dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione unicamente sulla base dello stato dei luoghi e delle interpretazioni personali del CTU (il quale aveva affermato che il fondo era interciuso e che non vi erano altre vie per accedere al fondo dell'attrice se non il passaggio dalla via vicinale Cangemi), senza considerare che, come dedotto dai ricorrenti, il fondo attoreo non era intercluso, perché era possibile accedervi dalla via pubblica Folgarelli, colorata in azzurro nel grafico allegato alla prima CTU. I I - Le censure non meritano accoglimento. Dall'esame degli atti, consentito al Collegio essendo stato denunciata col primo motivo la violazione di una norma processuale, risulta che la AL, con la citazione introduttiva del giudizio, aveva non soltanto chiesto della stradella cod.civ. l'allargamento ex art.1051 dipartentesi dalla via Cangemi perché vicinale ma, deducendo diinsufficiente ai bisogni del suo fondo, esercitare da sempre tale passaggio, aveva altresì domandato di "costituire la servitù di passaggio" “riconoscendo il diritto di servitù di passaggio su tutta la stradella". Le medesime deduzioni e richieste erano state riportate nelle conclusioni di primo grado (v.udienza 22/3/1995) e in appello (v. atto di appello e udienza di precisazione delle conclusioni 27/1/1997). Il giudice d'appello, correttamente interpretando la dell'attrice in base alla situazione di fatto domanda A prospettata e al contenuto sostanziale del petitum, ha ritenuto che oggetto della domanda fosse non solo il petitum immediato (allargamento del passaggio) ma anche il petitum mediato (accertamento dell'esistenza della servitù, così come fino ad allora esercitata). Non ricorre, pertanto, il lamentato vizio di ultrapetizione. Nella interpretazione della domanda, infatti, il giudice di merito deve procedere alla qualificazione giuridica dell'azione in base ai fatti prospettatigli e all'effettivo contenuto delle richieste prescindendo dalle espressioni adoperate dalle parti e dalla denominazione eventualmente erronea usata dalle stesse. Ciò è appunto avvenuto nel caso di specie, avendo il giudicante accolto un'istanza (accertamento dell'esistenza della servitù) che, seppure non espressa con formule sacramentali, poteva ritenersi implicitamente proposta perché compresa nella domanda di allargamento del passaggio ex art.1051 3° comma cod.civ., di cui costituiva il necessario presupposto. Né ricorrono i vizi di motivazione lamentati con il secondo e terzo motivo. Il giudice d'appello, dopo avere rilevato l'assenza di titoli costitutivi di acquisto della servitù e la mancanza di significativi dati catastali (mancando nelle mappe 1'indicazione della stradella), ha esposto, con un' ampia e articolata motivazione, le ragioni per le quali doveva ritenersi l'esistenza da tempo immemorabile del passaggio attraverso la via vicinale Cangemi per accedere al fondo attoreo, in tal senso deponendo, da un lato, la situazione dei luoghi così come accertata dal CTU (esistenza di un sentiero naturale in terra battuta, con banchine erbose, formatosi per effetto del calpestio) e, dall'altro, la mancanza di “pregresse" contestazioni da parte convenuta in ordine all'assoggettamento del proprio fondo a vantaggio del fondo attoreo (intendendo, con ciò, il giudicante chiaramente riferirsi ad un comportamento tenuto dai ricorrenti passivo protratto, non certo alla posizione negatoria da essi ante causam e assunta nel giudizio). In tale contesto il riferimento alla situazione di interclusione del fondo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti secondo i quali 1' affermata interclusione, oltre a non corrispondere alla effettiva situazione dei luoghi, evidenzierebbe l'illogicità della ritenuto possibile l'usucapione, insentenza per avere invece presenza di una situazione che giustificava la costituzione di una servitu coattiva non risulta incompatibile con la ratio decidendi. Lungi dall'escludere l'esistenza di un'altra possibilità di accesso al fondo AL, il giudicante si è infatti limitato a rilevare un dato obiettivo e cioè che il fondo confinava con alcuna via pubblica о attoreo non (situazione, questa, corrispondente alla condominiale cosiddetta interclusione relativa), per poi Osservare che, in base alle risultanze di causa, il passaggio invocato dall'attrice (e cioè dalla via vicinale Cangemi) appariva 1* "unico finora esercitato", traendone, come logica conseguenza, l'avvenuto acquisto per usucapione correttamente definita della corrispondente servitù, il passaggio coattivo "coattiva", posto che giustificato anche in presenza di una situazione di interclusione relativa (come quella in cui versava il fondo AL), allorché l'altra possibilità di passaggio risulta difficilmente praticabile (come nella specie era dimostrato dalla protratta pratica del solo passaggio dalla via Cangemi) III- Col quarto motivo si lamenta 1'erronea liquidazione delie spese, effettuata dal giudice d'appello senza tenere conto ai quelle relative alia richiesta formulata dall'interveniente AL SC, di un provvedimento urgente e rigettata dal giudicante riservata alla sentenza la cui liquidazione era stata definitiva. Anche tale censura va disattesa. W Risulta dalla sentenza che il giudice d'appello ha condannato gli odierni ricorrenti (appellati) alle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della AL (appellante) e di quelle del solo grado di appello in favore di AL SC (intervenuto in appello), liquidandole а ciascuna delle predette parti "in mancanza di nota spese". Non "equitativamente", essendo contestato dai ricorrenti che mancasse la nota comprese nella liquidazionespese, devono ritenersi equitativa anche le spese relative alla fase interdittale. Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 11 ottobre 2001 Il preşiпроверит L'estensore Hoverbelwill CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE C1 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 211 16.1.2012 SC Catania Si attesta la registrazione serie 4 al n. 2517 versate € 196,10 DEPOSITATO IN CANCELLERIA apposta in calce alla copia autentica ZOUZ (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Roma IL CANCELLIERE CY F IL CANCELLIERE C1 SC Catania 109T 129,11 456T 30,99 FOTS 60 SO 8065 36100 тот 196, 10