Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
Non v'è obbligo di rinnovazione nei venti giorni, a pena di perdita di efficacia, della misura cautelare a suo tempo disposta per il giudice per le indagini preliminari a cui gli atti sono restituiti dopo la loro trasmissione per competenza ad altro ufficio, a seguito della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice "ad quem" e dopo l'emissione di un nuovo provvedimento ex art. 27 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. la Cassazione SU 2026Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2026
3. La decisione delle Sezioni Unite: atto cautelare e competenza implicita Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misuri cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2010, n. 5036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5036 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 13/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 35
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 36144/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Nastro Concetta, n. Napoli il 10.7.1959;
avverso l'ordinanza del g.i.p. presso il tribunale di Napoli del 18.5.2009;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Napoli, sezione riesame, con ordinanza del 15 maggio - 16 luglio 2009 rigettava l'appello presentato nell'interesse di Nastro Concetta avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, in data 13 febbraio 2009, di rigetto dell'istanza di dissequestro.
Con l'atto di appello, il difensore della ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e che venisse disposto il dissequestro dell'immobile sito in Ischia (NA) via dello Stadio, Parco Lo Scoglio edificio D, di proprietà di Nastro Concetta. A sostegno dell'appello, così come dell'istanza formulata dinanzi al Gip, la difesa deduceva l'inefficacia del primigenio provvedimento di sequestro preventivo del suddetto immobile, pronunciato da g.i.p. presso il Tribunale di Napoli in data 29.12.2004. Invero, in ordine al procedimento nell'ambito del quale il sequestro era stato disposto, il Tribunale di Napoli, investito del giudizio, con sentenza del 20.2.2007, dichiarava la propria incompetenza per territorio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Foggia per quanto di competenza.
In data 12.12.2007, il g.i.p. presso il Tribunale di Bari emetteva nuova misura cautelare reale: in particolare, rilevando il decorso del termine di venti giorni stabilito dall'art. 27 c.p.p. - il rispetto del quale avrebbe garantito l'efficacia della misura emessa dal giudice dichiaratosi incompetente - disponeva nuova ed autonoma misura cautelare reale in relazione ai medesimi beni. Il g.i.p. presso il Tribunale di Bari, con ordinanza del 14 maggio 2008, sollevava poi conflitto negativo di competenza: conflitto che questa Corte, con sentenza del 9 ottobre 2008, risolveva con declaratoria di competenza del Tribunale di Napoli, cui venivano conseguentemente trasmessi gli atti del procedimento.
Atteso che il Tribunale di Napoli non rinnovava la misura cautelare nei termini di cui all'art. 27 c.p.p., la difesa avanzava istanza di dissequestro dell'immobile.
2. Con la citata ordinanza il Tribunale di Napoli respingeva l'istanza, in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale "il Gip al quale gli atti vengono restituiti dopo la loro trasmissione per competenza ad altro ufficio, a seguito della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice cui gli atti erano stati trasmessi e dopo l'emissione di un nuovo provvedimento ex art. 27 c.p.p., non è tenuto a rinnovare entro venti giorni, a pena di perdita di efficacia, la misura cautelare a suo tempo disposta. Così come sarebbe palesemente irrazionale pretendere l'emissione di una nuova misura nel caso in cui il conflitto sia deciso nel senso della affermazione della competenza del secondo dei giudici investiti della questione, così l'esigenza di un nuovo provvedimento cautelare non può derivare dal fatto che la decisione del conflitto determini il ritorno degli atti al primo" (Cass. 3128/1997).
3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso la difesa censura il provvedimento impugnato, deducendo che il Tribunale di Bari ha provveduto all'emissione di un nuovo ed autonomo provvedimento cautelare allorché i termini di cui all'art. 27 c.p.p. erano ormai spirati;
la conseguente mancanza di nesso di continuità non permetterebbe l'applicazione del principio di conservazione degli atti, stante il disposto di cui all'art. 27 c.p.p., che stabilisce il termine perentorio di durata massima degli effetti del provvedimento cautelare.
2. Il ricorso non è fondato.
Ha correttamente ritenuto il Tribunale che la citata pronuncia di questa Corte (Cass., Sez. 6^, 29 luglio 1997 - 27 agosto 1997, n. 3128) - sull'interpretazione della quale è incentrata la censura avanzata dalla difesa - muove dalla premessa che dall'intervenuta pronuncia sulla competenza, emanata ai sensi dell'art. 32 c.p.p., discenda una legittimazione ab origine in capo al primo giudice, a suo tempo erroneamente spogliatosi del procedimento. In forza di una simile ininterrotta competenza, la porzione di procedimento che ha interessato il secondo giudice viene ridotta ad una "temporanea indisponibilità degli atti" da parte del primo, cui segue, quale corollario, l'inapplicabilità dell'art. 27 c.p.p.: tale norma regola pertanto la permanenza, in via eccezionale, degli effetti della misura applicata dal giudice incompetente e non già dal giudice che sia ab origine competente.
Si è sottolineato, in particolare, come l'adesione alla tesi prospettata dalla difesa comporterebbe soltanto una inutile reiterazione di attività, in contrasto con il principio di economia processuale, che nulla aggiungerebbe alle garanzie difensive, atteso che il giudice competente può sempre riesaminare la persistenza dei presupposti che legittimano l'adozione dei provvedimenti cautelari. In definitiva, l'orientamento espresso da questa Corte (Cass. n. 3128/1997 cit.) è volto a riconoscere una competenza ininterrotta in capo al primo giudice. Correttamente quindi il g.i.p. ha ritenuto che l'ininterrotto vigore del provvedimento cautelare poggia sull'originaria legittimità della prima ordinanza applicativa, valida ed efficace fin dalla sua emissione e nonostante l'intervenuta pronuncia di incompetenza ai sensi dell'art. 23 c.p.p.. Sicché il g.i.p. al quale gli atti vengono restituiti dopo la loro trasmissione per competenza ad altro ufficio, a seguito della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice cui gli atti erano stati trasmessi e dopo l'emissione di un nuovo provvedimento ex art. 27 c.p.p., non è tenuto a rinnovare entro venti giorni, a pena di perdita di efficacia, la misura cautelare a suo tempo disposta.
In altre parole, così come sarebbe palesemente irrazionale pretendere l'emissione di una nuova misura nel caso in cui il conflitto sia deciso nel senso della affermazione della competenza del secondo dei giudici investiti della questione, parimenti l'esigenza di un nuovo provvedimento cautelare non può derivare dal fatto che la decisione del conflitto determini il ritorno degli atti al primo, riconosciuto competente.
Questo principio si applica anche nel caso in cui il giudice poi rivelatosi incompetente abbia provveduto a reiterare il provvedimento cautelare essendo decorso il termine di venti giorni di cui all'art.27 c.p.p.. Ciò che conta infatti è che - permanendo il vincolo del sequestro - l'originaria misura cautelare sia stata emanata da un giudice competente e che tale misura cautelare sia venuta meno solo apparentemente in ragione dell'errata dichiarazione di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010