Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2010, n. 5036
CASS
Sentenza 13 gennaio 2010

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Massime1

Non v'è obbligo di rinnovazione nei venti giorni, a pena di perdita di efficacia, della misura cautelare a suo tempo disposta per il giudice per le indagini preliminari a cui gli atti sono restituiti dopo la loro trasmissione per competenza ad altro ufficio, a seguito della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice "ad quem" e dopo l'emissione di un nuovo provvedimento ex art. 27 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1la Cassazione SU 2026
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2026

    3. La decisione delle Sezioni Unite: atto cautelare e competenza implicita Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misuri cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2010, n. 5036
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5036
Data del deposito : 13 gennaio 2010

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