CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21906 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER OR, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di Concilio Antonio in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato di una "bicicletta a pedalata assistita marca NVG del valore di circa 1.400,00 euro", introducendosi nel box di pertinenza dell'abitazione della persona offesa, mentre ha ridotto la pena inflitta ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa. Y Penale Sent. Sez. 5 Num. 21906 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 03/05/2023 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi con i quali contesta il mancato riconoscimento vuoi della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. vuoi della sospensione condizionale della pena (su quest'ultimo profilo rappresenta di aver riportato una sola condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione). 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, afferente al diniego della attenuante del danno di particolare tenuità è: - generico in quanto non si confronta con la risposta già ottenuta sull'omologo motivo di appello;
- manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è arrestata a valutazioni astratte, ma ha valorizzato le caratteristiche della bicicletta "di buona marca e munita del congegno per la pedalata assistita" (pag. 3). 3. Il secondo motivo è generico. L'imputato ha già usufruito in passato della sospensione condizionale della pena (mesi otto di reclusione). A fronte di tanto, il ricorso si limita a contestare la mancata concessione del beneficio, senza dedurre, in maniera specifica, la sussistenza delle condizioni necessarie ex art. 165, comma secondo cod. pen., ai fini della seconda concessione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2023
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER OR, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di Concilio Antonio in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato di una "bicicletta a pedalata assistita marca NVG del valore di circa 1.400,00 euro", introducendosi nel box di pertinenza dell'abitazione della persona offesa, mentre ha ridotto la pena inflitta ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa. Y Penale Sent. Sez. 5 Num. 21906 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 03/05/2023 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi con i quali contesta il mancato riconoscimento vuoi della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. vuoi della sospensione condizionale della pena (su quest'ultimo profilo rappresenta di aver riportato una sola condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione). 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, afferente al diniego della attenuante del danno di particolare tenuità è: - generico in quanto non si confronta con la risposta già ottenuta sull'omologo motivo di appello;
- manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è arrestata a valutazioni astratte, ma ha valorizzato le caratteristiche della bicicletta "di buona marca e munita del congegno per la pedalata assistita" (pag. 3). 3. Il secondo motivo è generico. L'imputato ha già usufruito in passato della sospensione condizionale della pena (mesi otto di reclusione). A fronte di tanto, il ricorso si limita a contestare la mancata concessione del beneficio, senza dedurre, in maniera specifica, la sussistenza delle condizioni necessarie ex art. 165, comma secondo cod. pen., ai fini della seconda concessione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2023