Sentenza 14 aprile 2014
Massime • 1
Ricorrono i presupposti di operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. nel caso in cui la cosa sottratta, di proprietà del congiunto, sia sottoposta a sequestro amministrativo, in quanto l'oggetto di tutela del delitto di furto è esclusivamente individuabile nel diritto di proprietà, nei diritti reali personali o di godimento, o nel possesso sulla cosa sottratta, di guisa che persona offesa deve intendersi il titolare di detti diritti o del predetto potere di fatto. Ne deriva che la lesione di eventuali ulteriori interessi di altri soggetti determinata dalla sottrazione della cosa rimane estranea all'oggettività giuridica del furto, ivi compreso l'interesse dell'autorità al mantenimento del vincolo cautelare sulla cosa oggetto di furto, interesse che, peraltro, trova la sua specifica tutela nell'ambito dell'art. 334 cod. pen. e nei tassativi limiti previsti da quest'ultima disposizione.
Commentario • 1
- 1. Non c’è furto tra coniugi, fratelli conviventi, genitori e figliRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 aprile 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2014, n. 18885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18885 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 14/04/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 513
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 2372/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari;
nel procedimento nei confronti di:
T.R. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 4/11/2013 del G.u.p. del Tribunale dei Minorenni di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 novembre 2013 il G.u.p. del Tribunale dei Minorenni di Cagliari dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di T.R. , imputato del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., n. 7, per non essere lo stesso punibile ai sensi dell'art. 649 c.p, comma 1. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Cagliari deducendo l'errata applicazione dell'art. 649 c.p., e rilevando in proposito come la causa di punibilità prevista dalla summenzionata disposizione per l'ipotesi in cui l'autore del furto sia il figlio del proprietario della cosa sottratta non possa ritenersi applicabile nell'ipotesi di pluralità di persone offese dal reato non tutte legate allo stesso autore da una delle relazioni prese in considerazione dalla norma citata. Nel caso di specie, posto che la targa sottratta dal T. dal motociclo intestato alla madre era sottoposta a sequestro amministrativo in quanto accessorio del veicolo per l'appunto assoggettato a tale misura, sarebbe dunque evidente come la condotta criminosa abbia pregiudicato anche l'interesse dell'amministrazione titolare del vincolo di indisponibilità apposto sulla cosa, circostanza che avrebbe dunque dovuto impedire al giudice di riconoscere la causa di non punibilità invece applicata con la sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 La fattispecie oggetto di giudizio riguarda la sottrazione da parte del T. della targa di un motociclo intestato alla madre e sottoposto al momento della consumazione della condotta a sequestro amministrativo.
1.2 In tal senso deve dunque ritenersi che il giudice del merito abbia correttamente ritenuto non punibile l'imputato ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 649 c.p., comma 1, n. 2).
2. Come recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite, infatti, l'oggetto di tutela nel delitto di furto è individuabile esclusivamente nel diritto di proprietà, nei diritti reali personali o di godimento e nel possesso sulla cosa sottratta, talché persona offesa del suddetto reato deve intendersi il titolare di tali diritti o del descritto potere di fatto (Sez. Un., n. 40354 del 18 luglio 2013, Sciuscio, Rv. 255975). La lesione di eventuali ulteriori interessi di altri soggetti determinata dalla sottrazione della cosa rimane dunque estranea all'oggettività giuridica del furto ed il titolare degli stessi non può considerarsi persona offesa del reato, ma al più, ricorrendone i presupposti, soggetto danneggiato dal reato legittimato ad avanzare una pretesa risarcitoria nei confronti dell'autore dello stesso.
2.1 Men che meno può ritenersi protetto dalla stessa norma incriminatrice l'interesse dell'autorità al mantenimento del vincolo cautelare cui era eventualmente stata assoggettata la cosa oggetto del furto, atteso che, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, tale interesse trova la sua specifica tutela nell'ambito dell'art. 334 c.p., e nei tassativi limiti previsti da quest'ultima disposizione.
2.2 Quanto invece ai limiti di operatività dell'art. 649 c.p., invocati dal ricorrente per il caso che il reato leda l'interesse di un soggetto non iscrivibile nella cerchia parentale considerata dalla disposizione citata, deve ribadirsi che la causa di non punibilità in questione non trova applicazione qualora la cosa sottratta appartenga anche a persona estranea all'ambito citato, ma solo perché quest'ultima è, al pari del soggetto passivo "proprio", titolare del bene giuridico tutelato dall'art. 624 c.p.. Principio questo che non può essere esteso però all'ipotesi in cui l'interesse di cui l'estraneo è portatore risulti, come nel caso di specie, esterno all'area della lesione tipica considerata dalla norma incriminatrice.
Non è in dubbio che in tal modo si palesi dunque - con riguardo alla fattispecie in esame - un vuoto di tutela, conseguenza però delle precise e insindacabili scelte operate dal legislatore nella configurazione non già degli artt. 624 e 649 c.p., ma dell'art. 334 c.p., e che non possono essere aggirate surrettiziamente in via interpretativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2014