Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2014, n. 18885
CASS
Sentenza 14 aprile 2014

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Massime1

Ricorrono i presupposti di operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. nel caso in cui la cosa sottratta, di proprietà del congiunto, sia sottoposta a sequestro amministrativo, in quanto l'oggetto di tutela del delitto di furto è esclusivamente individuabile nel diritto di proprietà, nei diritti reali personali o di godimento, o nel possesso sulla cosa sottratta, di guisa che persona offesa deve intendersi il titolare di detti diritti o del predetto potere di fatto. Ne deriva che la lesione di eventuali ulteriori interessi di altri soggetti determinata dalla sottrazione della cosa rimane estranea all'oggettività giuridica del furto, ivi compreso l'interesse dell'autorità al mantenimento del vincolo cautelare sulla cosa oggetto di furto, interesse che, peraltro, trova la sua specifica tutela nell'ambito dell'art. 334 cod. pen. e nei tassativi limiti previsti da quest'ultima disposizione.

Commentario1

  • 1Non c’è furto tra coniugi, fratelli conviventi, genitori e figli
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 aprile 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2014, n. 18885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18885
Data del deposito : 14 aprile 2014

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