Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 1
Al cosiddetto patteggiamento in appello di cui all'art. 599, quarto comma, c.p.p. non è applicabile la disciplina sulla regolamentazione delle spese prevista dall'art. 445 c.p.p. per il patteggiamento della pena richiesto in primo grado. Ciò in quanto la disciplina prevista dall'art. 445 c.p.p. deroga a quella generale stabilita dall'art. 535 c.p.p. in materia di condanna alle spese processuali, dagli artt. 28-38 in materia di pene accessorie e dagli artt. 215-240 c.p. in materia di misure di sicurezza; e proprio per la sua natura derogatoria non può essere estesa al di fuori dei casi espressamente previsti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/1998, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. MB PAPADIA Presidente del 29.1.1998
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 288
Dott. Aldo FIALE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere N. 21078/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto per
1) D'NZ MB, nato a [...] il [...],
2) ON AC, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 24.1.1997 dalla corte di appello di Bari. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta udienza dal Consigliere
Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Bruno Frangini, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 17.1.1996 il tribunale di Bari dichiarava MB D'NZ e AC ON colpevoli a) del reato di cui agli artt. 56, 110, 112(1) nn. 1 e 4 c.p., art. 2 legge 50/1994, per contrabbando di t.l.e.;
b) del reato di cui agli artt. 1, 16, 67 e 70 D.P.R. 633/1972 e succ. mod., per evasione dell'i.v.a. all'importazione;
MB D'NZ colpevole;
c) del reato di cui all'art. 39 legge 50/1971, per aver assunto il comando di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione;
d) del reato di cui all'art. 5 legge 1409/1956 in relazione all'art.1099 cod. nav. per non aver obbedito all'intimazione di fermo impartita da una unità del naviglio della guardia di finanza;
e) del reato di cui all'art. 1218 cod. nav. per non aver osservato le norme sulla segnalazione relative alla circolazione marittima. Per l'effetto, ritenuta la continuazione tra i reati, il tribunale condannava il D'NZ alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e lire 500.100.000 di multa;
e il ON alla pena di una anno e quattro mesi di reclusione e lire 500.000.000 di multa;
oltre alla confisca di legge.
2 - Gli imputati proponevano appello chiedendo le concessioni delle attenuanti generiche e la riduzione della pena.
Alla udienza fissata, entrambi concordavano la pena con il pubblico ministero ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p. nella misura di un anno di reclusione e lire 350.000.000 di multa per ciascuno, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti. La corte di appello di Bari, con sentenza camerale del 24.1.1997, in accoglimento della richiesta, riduceva la pena alla misura concordata, confermando nel resto la sentenza appellata.
3 - Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso i difensori di entrambi gli imputati, con i motivi appresso esposti e valutati. Motivi della decisione
4 - Per il D'NZ, il difensore deduce inosservanza di legge penale, rectius di norma processuale (art. 445, comma 1, c.p.p.). Sostiene che, confermando la sentenza di primo grado, la corte di merito ha condannato l'imputato alle spese del giudizio, e con ciò ha violato la norma dell'art. 445, primo comma c.p.p., che è applicabile anche al patteggiamento della pena in appello. La doglianza è infondata. La giurisprudenza di questa corte è costante nel ritenere che al c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599. quarto comma, c.p.p. non è applicabile la disciplina speciale prevista dall'art. 445, primo comma c.p.p. per il patteggiamento della pena richiesto in primo grado (cfr. Cass. Sez. VI, n. 9928 del 14.9.1994, ud. 1.6.1994, Esposito, rv. 199095; Cass. Sez. VI, n. 17680 del 20.7.1995, c.c. 3.5.1995, p.m. in proc. D'Amato, rv. 202218). Invero, la disciplina prevista dall'art. 445, primo comma, c.p.p. deroga a quella generale stabilita dall'art. 535 c.p.p. in materia di condanna alle spese processuali, dagli artt. 28
- 38 c.p. in materia di pene accessorie e dagli artt. 215 - 240 c.p. in materia di misure di sicurezza. Perciò, proprio per la sua natura derogatoria, non può essere estesa al di fuori dei casi espressamente previsti. Sicché, quando non è prevista alcuna specifica disciplina - come per il c.d. patteggiamento della pena in appello - si applica la disciplina generale.
5 - Per il ON, il difensore deduce mancanza di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata ha omesso di valutare gli specifici motivi formulati nell'appello.
La censura è destituita di qualsiasi fondamento. Ai sensi del citato quarto comma dell'art. 594 c.p.p. il patteggiamento della pena comporta la rinuncia agli altri motivi di appello, che peraltro erano mancanti nel caso concreto, dal momento che gli appellanti si erano lamentati soltanto della determinazione della pena.
P.Q.M.
la corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1998