CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32418 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE LI PA nato a [...]( INDIA) il 24/11/1993 avverso l'ordinanza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Cagliari. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32418 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 12/07/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile, siccome tardiva, la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis, cod. proc. pen., proposta nell'interesse del condannato PE ND AV, cittadino indiano, nei cui confronti era stato emesso ordine di esecuzione n. 9/2021 SIEP dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, in relazione alla sentenza di quel Tribunale che, in assenza del predetto, l'aveva dichiarato penalmente responsabile dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, condannandolo ad anni nove e mesi sei di reclusione. I giudici territoriali hanno ritenuto che l'istanza fosse stata presentata oltre il termine di giorni trenta previsto dalla legge, indicato il dies a quo nel momento di avvenuta conoscenza del procedimento. Nella specie, l'istanza era stata inviata telematicamente il 28 gennaio 2023, laddove il condannato era stato arrestato il 7 aprile 2022 (in atto detenuto presso la Casa circondariale di Augusta), ben oltre nove mesi prima, avendo nominato in quella data un difensore di fiducia tra gli iscritti all'albo di Cagliari, così manifestando di aver ben compreso che l'ordine era relativo alla condanna per fatti commessi nella giurisdizione di quel Tribunale;
lo stesso 7 aprile 2022 il condannato, in sede di verbale di identificazione ed elezione di domicilio, aveva dichiarato in inglese, lingua che ha dimostrato di conoscere, di avere compreso il contenuto dell'atto; l'ordine di esecuzione era stato tradotto in lingua inglese e riportava le imputazioni, la data del commesso delitto e la pena inflitta, con indicazione che si trattava di una condanna definitiva e, dunque, con espressa indicazione del motivo dell'arresto, non residuando alcun dubbio sulla avvenuta celebrazione di un processo. La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto irrilevante non solo la data del primo colloquio difensivo con il legale che ha redatto l'istanza di rescissione e quella del colloquio telefonico a due mesi dall'arresto con altro difensore, come dichiarato essere avvenuto, ma anche la data dell'accesso al fascicolo processuale e la circostanza che il foglio dei diritti in lingua inglese recasse indicazioni che lasciavano pensare allo svolgimento della fase cautelare. Quanto al primo punto, quel giudice ha osservato che l'art. 629 bis, cod. proc. pen. fa riferimento espresso alla conoscenza del procedimento e non della sentenza che lo definisce, 2 / decorrendo il relativo termine a prescindere dalla compiuta conoscenza degli atti e dei contenuti del provvedimento da rescindere;
quanto, poi, all'onere dell'istante, egli sarebbe tenuto a provare la incolpevole, mancata conoscenza della celebrazione del processo e, dunque, del fatto che un processo, a prescindere dal suo esito, vi sia stato, senza richiedere la conoscenza degli atti di esso. Nella specie, dunque, quel termine sarebbe decorso a far data dal 7 aprile 2022. Infine, ha ritenuto inammissibile la prospettata questione di incostituzionalità della norma, già ritenuta tale dai giudici di legittimità e ritenuto del tutto priva di rilievo la circostanza dei riferimenti fatti nel foglio dei diritti al procedimento incidentale cautelare, dal momento che l'intestazione e il contenuto del provvedimento facevano chiaramente riferimento a un ordine di esecuzione relativo alla sentenza definitiva resa dal Tribunale di Cagliari e non a un'ordinanza cautelare. 2. Avverso il provvedimento, ha proposto ricorso il difensore del condannato, deducendo la illegittimità dell'art. 656 con riferimento al parametro di cui all'art. 24 Cost., rilevando che la nomina fiduciaria era stata confermativa di quella d'ufficio e che il colloquio con detto difensore non era avvenuto nei trenta giorni, in realtà non essendo mai avvenuto. La difesa rileva il contrasto della norma richiamata con il parametro costituzionale evocato, laddove non è previsto che - nei confronti del condannato a pena detentiva, di cui a un ordine di esecuzione non contestualmente sospeso - sia riportato l'avviso della facoltà di proporre domanda di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Cagliari. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e della questione di legittimità costituzionale prospettata. 2. Il tema introdotto, in realtà, è circoscritto proprio alla questione della mancata previsione, nell'art. 656, cod. proc. pen., dell'avviso al condannato della facoltà di proporre istanza di rescissione del giudicato. 3 Sul punto, deve rilevarsi che la difesa non ha introdotto alcun elemento di novità che renda necessario discostarsi dall'indirizzo già espresso da questa Corte di legittimità e che la Corte territoriale ha fatto suo nel provvedimento impugnato. In linea generale, va ancora una volta ribadito che, in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria (sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994-01; principio ripreso più tardi anche da questa Sezione in sez. 4, n. 36560 del 22/9/2021, Vezuli, Rv. 281925-01; ma anche da sez. 3, n., 29592 del 20/5/2021, Carroccía, Rv. 281765-01, in cui, peraltro, la Corte è stata chiamata a verificare la tenuta costituzionale dell'istituto sotto numerosi profili tutti ritenuti manifestamente infondati). Proprio prendendo le mosse dall'ultimo arresto richiamato, del quale correttamente ha tenuto conto anche la Corte territoriale, i giudici della Corte di cassazione hanno ritenuto, intanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen., per dedotta violazione dei parametri di cui agli artt. 24, commi 2, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede che il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato decorre dalla mera "conoscenza del procedimento" e non da quella, compiuta, dei contenuti del provvedimento da rescindere. A tal proposito, il giudice di legittimità ha ritenuto, in maniera condivisa in questa sede, che la decorrenza iniziale di tale termine, previsto a pena di inammissibilità, sarebbe priva della necessaria certezza se collegata al concreto esercizio dell'attività difensiva (nella specie, essendo stata disattesa la doglianza difensiva secondo cui il termine avrebbe dovuto decorrere non dalla notifica dell'ordine di esecuzione della pena, bensì dal momento dell'accesso del difensore al fascicolo processuale, esattamente come prospettata dalla difesa nel caso qui all'esame). Ma, per quanto più specificamente inerente al tema introdotto in ricorso, la Corte di legittimità, in quella sede, ha anche ritenuto, in maniera ancora una volta condivisibile, la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale prospettata quanto alla mancata previsione che, nell'ordine di esecuzione, sia dato avviso al soggetto nei cui confronti esso sia eseguito senza sospensione, della facoltà di proporre la rescissione del giudicato entro trenta 4 Il Presidente Francesco j,ai' Cia giorni, atteso che la questione sarebbe volta ad una pronuncia additiva del giudice delle leggi, peraltro in mancanza di un diverso elemento di comparazione (plurime essendo le soluzioni prospettabili a tutela del diritto fondamentale di difesa che il legislatore ha affidato alla concessione di un congruo termine al soggetto assente che sia venuto a conoscenza del procedimento a suo carico in maniera incolpevole dopo la formazione del giudicato), osservandosi che, anche in quella sede, la questione era stata proposta con riferimento all'art. 656, cod. proc. pen. e rispetto al medesimo parametro costituzionale (vale a dire art. 24 Cost.). Nella specie, i giudici del merito hanno dato conto degli elementi valorizzati per ritenere effettiva, al momento della notifica dell'ordine di esecuzione, la pregressa conoscenza del procedimento, avendo il condannato nello stesso contesto nominato un difensore fiduciario. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore EL CA
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Cagliari. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32418 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 12/07/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile, siccome tardiva, la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis, cod. proc. pen., proposta nell'interesse del condannato PE ND AV, cittadino indiano, nei cui confronti era stato emesso ordine di esecuzione n. 9/2021 SIEP dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, in relazione alla sentenza di quel Tribunale che, in assenza del predetto, l'aveva dichiarato penalmente responsabile dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, condannandolo ad anni nove e mesi sei di reclusione. I giudici territoriali hanno ritenuto che l'istanza fosse stata presentata oltre il termine di giorni trenta previsto dalla legge, indicato il dies a quo nel momento di avvenuta conoscenza del procedimento. Nella specie, l'istanza era stata inviata telematicamente il 28 gennaio 2023, laddove il condannato era stato arrestato il 7 aprile 2022 (in atto detenuto presso la Casa circondariale di Augusta), ben oltre nove mesi prima, avendo nominato in quella data un difensore di fiducia tra gli iscritti all'albo di Cagliari, così manifestando di aver ben compreso che l'ordine era relativo alla condanna per fatti commessi nella giurisdizione di quel Tribunale;
lo stesso 7 aprile 2022 il condannato, in sede di verbale di identificazione ed elezione di domicilio, aveva dichiarato in inglese, lingua che ha dimostrato di conoscere, di avere compreso il contenuto dell'atto; l'ordine di esecuzione era stato tradotto in lingua inglese e riportava le imputazioni, la data del commesso delitto e la pena inflitta, con indicazione che si trattava di una condanna definitiva e, dunque, con espressa indicazione del motivo dell'arresto, non residuando alcun dubbio sulla avvenuta celebrazione di un processo. La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto irrilevante non solo la data del primo colloquio difensivo con il legale che ha redatto l'istanza di rescissione e quella del colloquio telefonico a due mesi dall'arresto con altro difensore, come dichiarato essere avvenuto, ma anche la data dell'accesso al fascicolo processuale e la circostanza che il foglio dei diritti in lingua inglese recasse indicazioni che lasciavano pensare allo svolgimento della fase cautelare. Quanto al primo punto, quel giudice ha osservato che l'art. 629 bis, cod. proc. pen. fa riferimento espresso alla conoscenza del procedimento e non della sentenza che lo definisce, 2 / decorrendo il relativo termine a prescindere dalla compiuta conoscenza degli atti e dei contenuti del provvedimento da rescindere;
quanto, poi, all'onere dell'istante, egli sarebbe tenuto a provare la incolpevole, mancata conoscenza della celebrazione del processo e, dunque, del fatto che un processo, a prescindere dal suo esito, vi sia stato, senza richiedere la conoscenza degli atti di esso. Nella specie, dunque, quel termine sarebbe decorso a far data dal 7 aprile 2022. Infine, ha ritenuto inammissibile la prospettata questione di incostituzionalità della norma, già ritenuta tale dai giudici di legittimità e ritenuto del tutto priva di rilievo la circostanza dei riferimenti fatti nel foglio dei diritti al procedimento incidentale cautelare, dal momento che l'intestazione e il contenuto del provvedimento facevano chiaramente riferimento a un ordine di esecuzione relativo alla sentenza definitiva resa dal Tribunale di Cagliari e non a un'ordinanza cautelare. 2. Avverso il provvedimento, ha proposto ricorso il difensore del condannato, deducendo la illegittimità dell'art. 656 con riferimento al parametro di cui all'art. 24 Cost., rilevando che la nomina fiduciaria era stata confermativa di quella d'ufficio e che il colloquio con detto difensore non era avvenuto nei trenta giorni, in realtà non essendo mai avvenuto. La difesa rileva il contrasto della norma richiamata con il parametro costituzionale evocato, laddove non è previsto che - nei confronti del condannato a pena detentiva, di cui a un ordine di esecuzione non contestualmente sospeso - sia riportato l'avviso della facoltà di proporre domanda di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Cagliari. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e della questione di legittimità costituzionale prospettata. 2. Il tema introdotto, in realtà, è circoscritto proprio alla questione della mancata previsione, nell'art. 656, cod. proc. pen., dell'avviso al condannato della facoltà di proporre istanza di rescissione del giudicato. 3 Sul punto, deve rilevarsi che la difesa non ha introdotto alcun elemento di novità che renda necessario discostarsi dall'indirizzo già espresso da questa Corte di legittimità e che la Corte territoriale ha fatto suo nel provvedimento impugnato. In linea generale, va ancora una volta ribadito che, in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria (sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994-01; principio ripreso più tardi anche da questa Sezione in sez. 4, n. 36560 del 22/9/2021, Vezuli, Rv. 281925-01; ma anche da sez. 3, n., 29592 del 20/5/2021, Carroccía, Rv. 281765-01, in cui, peraltro, la Corte è stata chiamata a verificare la tenuta costituzionale dell'istituto sotto numerosi profili tutti ritenuti manifestamente infondati). Proprio prendendo le mosse dall'ultimo arresto richiamato, del quale correttamente ha tenuto conto anche la Corte territoriale, i giudici della Corte di cassazione hanno ritenuto, intanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen., per dedotta violazione dei parametri di cui agli artt. 24, commi 2, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede che il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato decorre dalla mera "conoscenza del procedimento" e non da quella, compiuta, dei contenuti del provvedimento da rescindere. A tal proposito, il giudice di legittimità ha ritenuto, in maniera condivisa in questa sede, che la decorrenza iniziale di tale termine, previsto a pena di inammissibilità, sarebbe priva della necessaria certezza se collegata al concreto esercizio dell'attività difensiva (nella specie, essendo stata disattesa la doglianza difensiva secondo cui il termine avrebbe dovuto decorrere non dalla notifica dell'ordine di esecuzione della pena, bensì dal momento dell'accesso del difensore al fascicolo processuale, esattamente come prospettata dalla difesa nel caso qui all'esame). Ma, per quanto più specificamente inerente al tema introdotto in ricorso, la Corte di legittimità, in quella sede, ha anche ritenuto, in maniera ancora una volta condivisibile, la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale prospettata quanto alla mancata previsione che, nell'ordine di esecuzione, sia dato avviso al soggetto nei cui confronti esso sia eseguito senza sospensione, della facoltà di proporre la rescissione del giudicato entro trenta 4 Il Presidente Francesco j,ai' Cia giorni, atteso che la questione sarebbe volta ad una pronuncia additiva del giudice delle leggi, peraltro in mancanza di un diverso elemento di comparazione (plurime essendo le soluzioni prospettabili a tutela del diritto fondamentale di difesa che il legislatore ha affidato alla concessione di un congruo termine al soggetto assente che sia venuto a conoscenza del procedimento a suo carico in maniera incolpevole dopo la formazione del giudicato), osservandosi che, anche in quella sede, la questione era stata proposta con riferimento all'art. 656, cod. proc. pen. e rispetto al medesimo parametro costituzionale (vale a dire art. 24 Cost.). Nella specie, i giudici del merito hanno dato conto degli elementi valorizzati per ritenere effettiva, al momento della notifica dell'ordine di esecuzione, la pregressa conoscenza del procedimento, avendo il condannato nello stesso contesto nominato un difensore fiduciario. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore EL CA