Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7879 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
BOLLO 374 E E Aula 'B' N E ISTRAZIO C I PA L. 21-11-1 D REG E BBLICA ITALIANA IC DA 39 D IU TE E G 46 ESEN E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T.N RT A (IS LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento SEZIONE TERZA CIVILE somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6006/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente 07879/03 Consigliere Cron. 17331 Dott. Einesto LUPO Consigliere - Rep. Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 05/03/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CO TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, difeso dall'avvocato TIZIANO FERRANTE, giusta delega in atti;
ricorrente ·
contro
RAS COMP ASSIC SPA AGENZIA CHIETI 91/LANCIANO; intimata - avversO la sentenza n. 486/00 del Giudice di pace di CHIETI, emessa il 03/11/00 e depositata il 06/11/00 2003 (R.G. 1119/00); 606 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 pre consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le pronunce di legge. Svolgimento del processo e motivi della decisione Premesso che con sentenza pubblicata il 6 novembre 2000 il giudice di pace di Chieti, pronunciando in giu- dizio di equità necessaria ex art. 113, 2° comma, c.p.c., condannava NI Di CO a pagare alla socie- tà RAS Assicurazioni spa la somma di lire 1.806.000 a titolo di ratei di polizza assicurativa in virtù di contratto, del quale il convenuto non aveva dato la prova della mancata sua rinnovazione in difetto di tem- pestiva disdetta;
rilevato che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NI Di CO, il quale a sostegno dell'impugnazione deduce i seguenti tre mezzi di do- glianza: a) il giudice di merito aveva ingiustamente escluso l'esistenza di una valida disdetta senza verificare se il biglietto da lui inviato il 25.11.1998 contenesse 2 рь elementi idonei a ricollegarlo alla polizza;
b) il giudice di pace non aveva motivato sulla man- cata ammissione delle istanze istruttorie avanzate an- che in sede di conclusioni e non aveva tenuto conto della documentazione prodotta al fine di dimostrare la validità della disdetta;
c) lo stesso giudice neppure aveva considerato che la società di assicurazione era tenuta а comunicare il rinnovo del contratto per l'anno all'assicurato 1999-2000, secondo quanto previsto dalla norma dell'art. 123 del d. lgv. 1995/175, attuativa di diret- tiva CEE, al fine di consentire l'esercizio della fa- coltà di disdetta;
ritenuto che
contro le sentenze del giudice di pace da decidere secondo equità -quale quella in esame, in cui la domanda è stata espressamente contenuta nel limite di cui al secondo comma dell'art. 113 c.p.c.- pacifico, secondo preciso indirizzo di questo giudice di legittimità (Cass., sez. un., n. 716/99), che il ri- corso per cassazione è ammissibile solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali о comunitarie (se di rango supe- riore a quelle ordinarie) e non anche per violazione di norme di diritto poste da leggi ordinarie, e che, inol- tre, avversO le medesime sentenze il vizio di motiva- 3 ри zione può essere denunciato solo nel caso in cui la mo- tivazione manchi del tutto ovvero sia meramente appa- rente o intrinsecamente contraddittoria, siccome emerge dallo stesso indirizzo interpretativo;
considerato che
i motivi d'impugnazione esposti dal ricorrente sono inammissibili, in quanto riguardano la violazione di norme di carattere sostanziale ovvero de- nunciano un vizio di motivazione, che in questa sede non può venire in evidenza siccome non apprezzabile in termini di insanabile contraddittorietà o di mera appa- renza delle argomentazioni svolte;
considerato anche che la dedotta violazione dell'obbligo di informativa, di cui all'art. 123 del d. lgv. 1995/175, la quale non risulta neppure dedotta in- nanzi al giudice di merito, concerne una norma ordina- ria, emessa in attuazione di direttiva comunitaria, che non può ritenersi di rango superiore;
considerato, infine, che la censura di cui innanzi b), oltre a non assolvere il requisito sub dell'autosufficienza circa la precisazione delle istan- ze istruttorie cui non sarebbe stato dato seguito, in realtà è diretta all'inammissibile sindacato del potere discrezionale del giudice di merito in ordine alla prova utilizzabili ed scelta delle fonti di all'apprezzamento di esse;
4 ри osserva questa Corte che il ricorso deve, pertanto, essere rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, nel quale la inti- mata società non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 5 marzo 2003. Il Consigliere est. Il Presidente зили IL CANCELLIERE C1 Innocenz Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.0. MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 5