Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 1
L'espulsione prevista, come atipica misura alternativa alla detenzione, dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, è applicabile esclusivamente nei confronti dei cittadini extracomunitari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2009, n. 15832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15832 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/03/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1176
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 40569/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IH IN, n. il 3 ottobre 1987;
Avverso l'ordinanza 20 ottobre 2008 - Ufficio di Sorveglianza di Perugia;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso come da relazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con decreto in data 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria in pari data, l'Ufficio di Sorveglianza di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di NA IN volta a richiedere l'espulsione dal territorio dello Stato.
a. - Avverso il citato provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione IH IN, chiedendo l'annullamento del provvedimento gravato per violazione dell'art. 235 c.p. che, come modificato dalla L. 24 luglio 2008, ha parificato ai fini espulsivi i cittadini appartenenti a uno Stato membro dell'Unione Europea a quelli extracomunitari. Sussistevano pertanto i presupposti per l'applicazione della misura alternativa alla detenzione di cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso non è fondato e va respinto.
3.1. - Il D.Lgs. 23 maggio 2008, n. 9 ha modificato la disciplina dell'espulsione contenuta nel codice penale provvedendo a novellare l'art. 235 c.p.. In proposito il nuovo testo del comma 1 della disposizione citata rende più perentorio l'obbligo per il giudice di disporre l'espulsione dello straniero (sostituendo l'originaria formula "è ordinata dal giudice" con "il giudice ordina"). Contestualmente la norma abbassa la soglia della pena irrogata con la condanna oltre la quale la misura deve essere disposta, portandola dai precedenti dieci anni di reclusione agli attuali due anni e un giorno. Infine, l'art. 235 c.p., comma 1 è stato aggiornato, prevedendo oltre all'obbligo di espulsione anche quello di procedere all'allontanamento dal territorio dello Stato dei cittadini comunitari, configurando una nuova fattispecie rispetto alla misura amministrativa già prevista dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, artt.20 e 21, attuativo della direttiva 2004/38/CE.
Va anche osservato che, ricorrendone le condizioni, l'espulsione ai sensi dell'art. 235 c.p. e delle norme speciali correlative (in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15) ben può essere disposta anche nei confronti di soggetto cittadino europeo in quanto, come già rilevato da questa Corte, la ratio della misura di cui all'art. 235 c.p. si collega all'interesse politico e giuridico dello Stato a far venir meno la presenza di chi abbia rivelato, attraverso la commissione di un delitto di una certa gravita, una particolare attitudine a delinquere e dunque un pericolo per la comunità di consociati. Il cittadino comunitario ospitato nello Stato non può ignorare di doversi astenere dal violare la legge penale, rischiando, altrimenti, di provocare anche la ragionevole reazione dell'espulsione (Cass., Sez. 4^, 4 febbraio 2004; Sez. 1^, 12 giugno 2002, n. 34562, Bajraktarevic). Tutte queste modifiche hanno tuttavia lasciato inalterato il carattere di misura di sicurezza della espulsione (con tutto quello che tale classificazione comporta anche in punto di valutazione della pericolosità attuale del soggetto) disponendo una "equiparazione" con il cittadino extracomunitario (che non viene espulso, ma allontanato) solo in questo specifico ambito senza alcuna connotazione generale e soprattutto senza alterare l'assetto della misura di cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16 (come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 15). 3.1.1. - Come questa Corte ha avuto modo di evidenziare (Cass., Sez. 1^, 18 febbraio 2009, n. 10752, Gega) la "sanzione sostitutiva" dell'espulsione ex art 16, comma 5^ cit. ha natura amministrativa, secondo quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 226 del 2004, e va ricondotta nell'alveo delle misure alternative alla detenzione (e non delle sanzioni amministrative) ancorché debba ritenersi atipica (Sez. 1^, Sentenza n. 4429 del 24 gennaio 2006). Tale misura tuttavia non è equiparabile alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario in quanto volta non a consentire l'inserimento del condannato nel contesto sociale attivo, quanto piuttosto per deflazionare la popolazione carceraria allontanando dal territorio dello Stato quegli stranieri, non appartenenti alla Comunità europea, che non sono in regola con il permesso di soggiorno, purché si tratti di pene contenute (inferiori a due anni di reclusione) e non siano di particolare gravita. Vi è, dunque, nella fattispecie una sorta di rinuncia da parte dello Stato alla pretesa punitiva (sospesa per dieci anni, periodo entro cui il cittadino straniero non deve far rientro clandestinamente nel nostro territorio) a fronte del vantaggio immediato di evitare un sovraffollamento del circuito carcerario.
3.2. - Del resto il legislatore se avesse voluto effettuare l'equiparazione invocata con la medesima legge avrebbe modificato anche l'istituto di cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16 cosa che invece non ha fatto, per cui tale norma deve ritenersi a tutt'oggi applicabile solo al cittadino extracomunitario.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009