Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14784 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 4784 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5 6 . CORTE SUPL MADI 8 E N 9 1 - N / O 4 B I / . 6 Z L 2 A SEZION TRIBUTARIA L . Tributaria R A R . T Flor. SelesНа P S . B I D A A G T L I E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E R 1 R D 3 E I 1 A S T D N A 6 1 E S Dott. Giovanni PAOLINI - Presidente e Relatore E R.G.N. 19837/99 T I A N Cron. 34560 E S E Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere - Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud.22/02/02 Dott. Achille Consigliere MELONCELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL MA SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ARTURO KNERING c/o dott. IVAN BIASI VIA ORAZIO 49 BOLZANO (avviso postale), giusta procura a margine;
4 2 5 ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 presso rappresenta e difende ope legis;
990 -1- controricorrente sentenza n. 95/98 della Commissione avverso la tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 24/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore : Vincenzo NARDI che ha concluso previa Generale Dott. ricorso n. 19836/99, per il rigetto riunione con il del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La LL MA & Co. S.a.s., a suo tempo, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano la cartella di pagamento n.7400081, emessa a' sensi dell'art. 36\bis d.p.r. 29.IX. 1973 n. 600 e notificat il 15 dicembre 1997, con la quale le era stato intimato il versamento di imposte sui redditi relative all'anno 1990: contestò la legittima dell'atto impositivo revocato in discussione accampando essere intervenuta la relativa emissione nella già maturata consumazione del termine dell'uopo accordato alla surrichiamata norma del d.p.r. n. 600 del 1973, e rivelarsi l'atto ridetto invalido perché incompleto e carente di motivazione. La commissione adita, con sentenza 281\01\97, rigettò il reclamo. laSull'appello della LL MA & Co. S.a.s., Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza del 24 novembre 1998, disatteso il confermò la pronuncia del primo giudice. gravame, commissione tributaria di secondo grado La motivò la così resa decisione evidenziando, innanzi tutto, dover essere tenuto per destituito di fondamento l'assunto dell'appellante secondo il quale la mancata emissione della cartella contestata prima della scadenza del termine di cui all'art. 36/bis d.p.r. 29.9.1973 n. 600 avrebbe comportato la decadenza della p.a. appellata dal diritto di far valere le sue discusse ragioni di credito avuto riguardo alla natura ordinatoria, e non perentoria, del termine cennato, fra l'altro, ribadita dalla norma, interpretativa, dell'art. 28 27.12.1997 n. 449; considerando,L. in secondo luogo, rivelarsi del pari infondata la deduzione, pur prospettata dall'appellante, volta a denunciare della ripetuta cartella da una invalidità riscontrabilità in essa di correlarsi alla incompletezza e difetto di motivazione: osservò, a questo riguardo, che il relativo esame consentiva Све di rilevare che l'atto conteneva "tutte le indicazioni, previste dall'art. 25 d.p.r. 602/73, necessarie per la sua comprensione e pertanto la di società contribuente era posta in grado conoscere la pretesa tributaria, sia sotto il profilo della causale che del quantum, e di apprestare di conseguenza le proprie difese". La LL MA & C., S.a.s. ricorre, con due motivi, per la cassazione della dianzi menzionata sentenza d'appello, per quanto è dato sapere, non notificata. Il Ministero dell'economia e delle finanze, cui il ricorso è stato notificato il 15 ottobre 1999, nell'omesso deposito di controricorso, ha versato nell'incarto processuale, in data 17 giugno 2000, un c.d. atto di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE La LL MA & C. S.a.s., con il primo 1) - mezzo articolato per suffragare il ricorso, deduce che la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano si rivelerebbe passibile di cassazione siccome viziata ex "art. 360 c.p.c. n. 5 per violazione e falsa applicazione di norme di in particolare (per) errata diritto, (e) applicazione dell'art. 36/Bis del d.p.r. n. 600/73 per notificazione della cartella oltre i termini previsti dall'art. 36/bis del d.p.r. 600/73 in virtù del disposto dell'art. 9, comma 2, della L. 448/98". La società sunnominata sviluppa le così formulate doglianze nei termini seguenti: premesso che "la Corte costituzionale con sentenza 11 giugno 229 ha definitivamente1999 n. legittimato l'interpretazione autentica ex art. 28 della legge 449/97", che, però, "la legittimità dell'art. 28 della legge 449/1997 non comporta che lo scadere del termine concesso all'Amministrazione finanziaria per procedere alla liquidazione automatica dei redditi sia privo di conseguenze", e che "queste conseguenze vanno ricercate nella puntuale disciplina del codice di procedura civile relativa ai termini ordinatori (art. 154 c.p.c.) essendo "evidente che mentre i termini ordinatori nel processo civile possono essere prorogati dal giudice, e, sempre prima della scadenza, su istanza di parte о d'ufficio, i termini ordinatori stabiliti in materia fiscale, e al di fuori di un processo tributario, non possono prorogati che con atti aventi forza diessere legge", accampa che "nel contrasto giurisprudenziale su quanto sopra ed ad un anno di distanza dalla 449/97 è intervenuto nuovamente il legislatore, certamente anche sulla questione, con l'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre 448 (...) con cui ha espressamente prorogato 1998 n. al 30 giugno 1999, tra gli altri, i termini di liquidazione dei contributi con scadenza 31 dicembre 1998", e che "conseguentemente, sulla base del disposto" di tale ultima norma "si ritiene che il legislatore abbia prorogato al 30 giugno 1999 anche i termini di scadenza 31 dicembre 1998 per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti ex art. 36/bis (vecchia versione) del d.p.r. n. 600/1973"; assume, quindi, che "ne deriva che è stato prorogato ex lege solo il termine per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1997, in quanto solo queste potevano essere liquidate entro il 31 dicembre 1998, prorogato ex lege al 30 giugno 1999", sicché, "anche a voler considerare ordinatorio (...) il termine di cui all'art. 36/bis 1 come qualificato dall'art. 28 cit., lo stesso poteva essere prorogato solo prima della scadenza", posto che "i termini previsti dall'art. 36/bis ... per le annualità precedenti riferite al periodo di richiamato (1996) erano inesorabilmente imposta chiusi e nessuna legge può prorogare un termine per il quale sia già intervenuta una causa di decadenza"; conclude affermando che "nel caso in esame, non vi è dubbio che il motivo di censura meriti accoglimento in quanto la cartella di pagamento di cui trattasi ha riguardo ad imposta sui redditi dichiarati nel 1990". 7 Siffatta poco chiara, per non dire quasi incomprensibile, deduzione non può essere attesa. In proposito, è sufficiente richiamare il giurisprudenza diconsolidato orientamento della questa Corte Suprema secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù della norma interpretativa di cui all'art. 28 L. 27.12.1997 n. 449, la disposizione dell'art. 36/bis, comma 1, d.p.r. 29.9.1973 n. 600 deve essere intesa nel senso che il termine in essa indicato non è stabilito a pena di decadenza (cfr., in merito, ex aliis, Cass. Sez. I civ., sent. n. 12995 del 23.11.1999, id. Sez. trib., sent. n. 10134 del 2.8.2000, id., sent. n. 7213 del 28.5.2001). Alla stregua del principio enunciato, condivisibile, e dal quale non vi è ragione di discostarsi, nella manifesta inconferenza del richiamo, contenuto nel ricorso, al dettato dell'art. 9, comma 2, L. 23.12.1998 n. 448, è da escludere che dalla, asserita, inosservanza del termine in argomento possa essere derivata l'eccepita decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà impositiva esercitata nella situazione discussa. 8 2) - La LL MA & Co. S.a.s., con il secondo mezzo di ricorso, censura la sentenza impugnata, prospettando risaltare in essa, a mente violazione e falsa dell' art. 360 c.p.c. n. 3, applicazione di norme di (e) indiritto, particolare errata applicazione dell'art. 25 del d.p.r. 602/73 per carenza di motivazione dell'atto impugnato ed incompletezza dello stesso": più specificamente, premesso che "ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. 602/73 (nel testo previgente alla relativa novellazione di cui all'art. 11 d.lgs. applicabile alla fattispecie 26.II.1999 n. 46, ratione temporis), la cartella deve indicare il tributo, il periodo di imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa versamenti diretti imposta, l'importo dei le somme dovute dal contribuente effettuati, a gli interessi, titolo di imposta, nonché soprattasse e pene pecuniarie", e, quindi, al pari di ogni altro atto impositivo, deve, a pena di nullità insanabile, essere motivata", denuncia che nella cartella in controversia "tutti i dati indicati sono poco chiari" e "soprattutto non è assolutamente indicato l'imponibile e l'aliquota da cui trae origine l'imposta addebitata", sicché la stessa avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere ravvisata irreparabilmente invalida. così articolata lagnanza non merita La ingresso. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha escluso la riscontrabilità della nullità della cartella di pagamento in discussione, sede di merito dalla odierna eccepita in ricorrente, evidenziando che "dall'esame della cartella si rileva che la stessa contiene tutte le indicazioni previste dall'art. 25 d.p.r. 602/73, necessarie per la sua comprensione" e per mettere in grado la relativa destinataria di conoscere la pretesa erariale vantata nei suoi confronti e di apprestare le proprie difese. La declaratoria considerata integra, all'evidenza, la risultante di un accertamento di fatto, e, pertanto, si rivela passibile di censura e di sindacato nella presente sede solo a mente n.dell'art. 360, comma 1 n. 5, del codice di rito, in relazione a critiche intese a denunciare, eventuali, insufficienze e contraddittorietà intrinseche della ratio decidendi addotta per sorreggerla: essendo mancata la prospettazione di doglianze al riguardo la ricorrente ha soltanto 10 lamentato l'erroneità sostanziale e concreta della lapronuncia del giudice del merito sul tema declaratoria ridetta resta ferma ed irretrattabile. Né, d'altronde, appare riscontrabile la violazione di legge dedotta dalla ricorrente, non risultando contenuta nella sentenza impugnata una affermazione della legittimità di una cartella di pagamento avente contenuto non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 25 d.p.r. 29.9.1973 n. 602. 3) Conclusivamente, il ricorso, nell'acclarata inaccoglibilità dei motivi che lo supportano, deve essere rigettato. 4) - La p.a. intimata non ha svolto attività processuale rilevante, e, perciò, non si deve provvedere su sue spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio di della Sezione tributaria della Corte suprema cassazione, il 22 febbraio 2002. If President IlRelatore Lielpan Ивсилон O R C E A T IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA aldo Casano Oggi 18 OTT. 2002 IL CANCELLIERE C1 Casano