Sentenza 13 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9527 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
4 O UBBLICA 952 7 / 0 1 7 L 3 . L O B , 1 E E 9 E 9 C 1 N - A O 1 P I 1 Z I - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 A D 2 R T E , S I C ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O N D SEZIONE PRIMA CIVILE E T T N E R S A E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.07416/99 Dott. Vincenzo Presidente BALDASSARRE Cron. 22010 Dott. Giammarco Cons. Relatore CAPPUCCIO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Ud. 19/04/01 Dott. Mario Consigliere ADAMO OGGETTO: giudice di pace- opposizione adxato ingiuntivo- competenza funzionale ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: AS RI, quale amministratore generale della Comunione dei beni del Complesso Residenziale "Messina Due" elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi, 35, presso l'avv. Angelo Macrì, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta Armeni giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AL CA, domiciliato in Messina, elettivamente via N. Fabrizi 121, presso l'avv. Giovanni Mastroeni, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
6/1063 2001 controricorrente avverso la sentenza del giudice di pace di Messina n. 755 del 21.12.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Mastroeni per il resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo di ricorso p.q.r., rigetto dei restanti motivi;
Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 18.12.98 il Giudice di Pace di Messina accoglieva l'opposizione proposta da AL PE avverso l'ingiunzione emessa su richiesta di AS RN, nella qualità di amministratore del complesso residenziale Messina Due, per il pagamento di lire 713.000 oltre interessi e spese per quote condominiali relative al 1996 ed al 1997. Il PE aveva eccepito la connessione della causa di opposizione con il giudizio di nullità della delibera assembleare 28.01.97 da lui proposto dinanzi al tribunale di Messina ed il giudice di pace riteneva sussistente la connessione, perché la declaratoria di nullità della delibera era destinata a travolgere, per nullità assoluta derivata, il decreto ingiuntivo;
osservava inoltre che il favore per il giudice togato, espresso dal 5° e 6° comma dell'art. 40 cpc comportava che la rimessione della causa di opposizione a tale giudice poteva avvenire d'ufficio anche in deroga ai limiti posti dal secondo comma dello stesso articolo. In ogni caso, l'espressione “prima udienza" adoperata dalla norma richiamata doveva 2 Caf intendersi riferita a quella di trattazione e non a quella di comparizione. Spese di lite a carico del condominio. Contro tale sentenza, notificata il 19.01.99, ha proposto ricorso per cassazione il condominio avanzando, con atto notificato il 19.03.99, quattro motivi di censura. Si è costituito, con controricorso notificato il 21.04.99, AL PE. Motivi della decisione Col primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 40, 641, 645 cpc in relazione all'art. 24 della Costituzione ed all'art. 101 cpc. Sostiene il ricorrente che l'eccezione di connessione è stata sollevata in corso di causa e quindi in violazione del termine previsto dall'art. 40.2 cpc ed altresì in violazione del limite posto dall'art. 645 cpc per la valida proposizione della domanda di opposizione;
che l'accessorietà non sussisteva, dal momento che il creditore ben può, mediante la produzione di altri documenti e delibere, fornir la prova del proprio credito;
che, inoltre, la competenza del giudice dell'opposizione ad ingiunzione ha carattere funzionale ed inderogabile e, in particolare, non può subire deroghe per ragioni di connessione. Il motivo va accolto in relazione alla ritenuta competenza del giudice togato. Il contrasto insorto tra le sezioni semplici di questa Corte (Cass. 3818/00; 15581/00) sulla prevalenza del settimo comma dell'art. 40 cpc sulla competenza funzionale del giudice della causa di opposizioni ad ingiunzione è stato risolto dalle S.U. (con sentenza in via di pubblicazione) ribadendo il carattere funzionale e perciò inderogabile della competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. La connessione -ove sussistente- potrebbe quindi giustificare la sospensione ex art. 295 cpc della causa di 3 Caf opposizione connessa, ma non consente al giudice di pace di dismetterla a favore del giudice togato. Rimangono assorbite le ulteriori censure dedotte con il primo motivo nonché le censure avanzate con il secondo (nullità della motivazione perché fondata su affermazioni inidonee ad evidenziare la ratio decidendi) con il terzo (vizio di motivazione in ordine al ritenuto rapporto di accessorietà) e con il quarto motivo (violazione dell'art 91 cpc perché la condanna alle spese presuppone la soccombenza, mentre la rimessione della causa ad altro giudice per connessione non dà luogo a soccombenza) del ricorso. Le incertezze sulla interpretazione giudiziale della norma giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, dichiara la competenza del giudice di pace per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 19 aprile 2001 Il Presidente Vin Baldomen Cons.est, to Dev Il 130/ 2001 Caf