Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2002, n. 10593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10593 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
ee 58534 termine breve.1 05 93/0 2 Oggetto ITALIANA EPUBBLICA IRPEG. Notifica della sentenza ufficio impositore. Validità IN NOME DEL POPOLO IT AN fini della decorrenza del 5 6 I E 8 . R 9 N N 1 mmissibilità del ricorso. A O - / . I TE 4 T T / Z B U 6 U . A 2 L B R B . I L I T R A R . S SEZIONE QUINTA CIVILE R I P . . T B G D A E L T R E A 1 D ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I A 3 I 1 R S D N E E E T № Dott. Enrico Papa Presidente R.G.N.14389/97 S T B A N A E M S E 17055/97 Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Mario Cron. 28186 Cicala Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. Rel. Ud. 02/05/02 ha pronunciato la seguente: CORTE SUY D ASSAZIONE ! SE N TENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 58534 Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege - ricorrente
contro
Europlak s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Pellico, n.44, presso l'avvocato Achille Carone Fabiani, che la rappresenta e difende insieme con l'avvocato Pietro Referza giusta procura speciale a margine del corso controricorrente, ricorrente incidentale- 7 1 7 1 Я 1 avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, n. 590/96, depositata il 7.10.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/05/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito l'avvocato Achille Carone Fabiani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso del ricorso principale e di per l'inammissibilità quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Teramo, a seguito di operazioni di verifica documentale, notificò alla ditta Europlak s.r.l., con sede in quella città, avviso di accertamento in data 13.11.1987 con cui, rettificando la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 1982, elevò il reddito netto di esercizio, dalla misura dichiarata di Lire 106.372.000 a quella accertata di Lire 342.390.000, definì l'IRPEG dovuta nella misura di Lire 40.362.000 ed irrogò le sanzioni pecuniarie per le infrazioni riscontrate. Avverso tale avviso la società contribuente propose tributaria provinciale di ricorso alla commissione 2 Teramo che, con sentenza n.866 del 16.11.1991, lo accolse sostanzialmente, riconoscendo la deducibilità di gran parte delle spese indicate dalla società e quindi determinando il reddito netto imponibile per l'anno 1982 in Lire 108.886.000; dichiarò, inoltre, la nullità dell'avviso di accertamento, relativamente all'applicazione delle sanzioni, perché non era stato preceduto dalla notifica del processo verbale di accertamento delle infrazioni. Entrambe le parti impugnarono la decisione di primo grado lamentando, l'ufficio, che erano stati presi in considerazione dal primo giudice libri, registri, scritture e documenti di cui la contribuente aveva rifiutato l'esibizione in sede di verifica e che le sanzioni erano state annullate in base all'inesatta interpretazione di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 364/87), peraltro intervenuta dopo l'accertamento; la contribuente, che l'avviso di accertamento non era stato annullato integralmente, per la dedotta omissione di notifica del verbale di constatazione delle pretese infrazioni, ma solo relativamente alle sanzioni. Con sentenza depositata il 7.10.1996, la commissione tributaria regionale dell'Aquila rigettò entrambi gli appelli, avendo ritenuto analiticamente e congruamente r 3 motivata la decisione di primo grado, che giustamente secondo il giudice d'appello aveva preso in considerazione anche la documentazione non reperita ○ non esibita in sede di verifica, non essendo provata la consapevole volontà della contribuente di sottrarla all'ispezione; e che legittima, altresì, era la cancellazione delle sanzioni irrogate, benché la circostanza della mancata notifica del verbale di constatazione delle infrazioni non fosse sufficiente a determinare l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento. Contro tale sentenza l'amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione, articolandolo in tre motivi, contenenti le censure di violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c, 2697, 2699 e 2700 c.c. e di diverse disposizioni di leggi tributarie (articoli 52, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633; da 51 a 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597; 36 e da 49 a 61, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546; 55, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600); nonché dei principi generali in materia di determinazione del reddito d'impresa e di efficacia probatoria degli atti della pubblica amministrazione;
omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione su punti decisivi della controversia. Resiste con controricorso e propone ricorso 4 r incidentale, illustrato anche con successive memorie, la contribuente Europlak s.r.l., eccependo preliminar- mente l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, effettuata oltre il termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello presso la sede legale dell'ufficio impositore. Censura, quindi, con unico motivo, la sentenza impugnata per mancata decisione della domanda, formulata con l'appello incidentale, di annullamento di accertamento, deducendo integrale dell'avviso violazione dell'articolo 112 c.p.c. e di norme tributarie (articoli 52, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633; 55, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600); nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione concernente la dedotta inammissibilità del ricorso principale - previa riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c. deve essere trattata preliminarmente. Risulta che la sentenza della commissione tributaria regionale fu notificata all'ufficio delle imposte dirette di Teramo il 22.10.1996. La notifica fu ritualmente eseguita, poiché non applicabile al caso quanto prescritto dall'articolo 11, secondo comma, R.D. 30 ottobre 1933, n.1611 (sulla r 5 rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), circa il luogo di notifica delle sentenze. Infatti, in conformità a consolidata giurisprudenza di questa corte, valida all'epoca di detta notificazione, tale luogo era identificato nell'ufficio dell'avvocatura distrettuale territorialmente competente, sol quando il patrocinio dell'amministrazione fosse stato affidato all'avvocatura medesima (S.U. n.2174/1988, in tema di sanzioni amministrative); nel caso contrario, la notificazione della sentenza non andava effettuata in conformità alla norma citata, bensì direttamente all'ufficio (fra le molte, Cass. nn. 10420/1998, in base alla9846/1998, 2438/1998, 3309/1995) che disciplina dettata dagli articoli 10, 11, co.2, e 12, co. 4, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 era parte nel giudizio e poteva svolgervi direttamente (salva la facoltà di farsi assistere, solo in secondo grado, dall'avvocatura dello Stato) tutte le attività processuali. L'articolo 21, co.1, della legge 13 maggio 1999, n.133, interpretando "autenticamente" l'articolo 38, co.2, D.Lgs. n. 546/1992 (notificazione della sentenza tributaria), ha poi ripristinato la situazione originaria, disponendo che, al fine di far decorrere il 1'impugnazione, la termine di sessanta giorni per r 6 sentenza pronunziata dalla commissione tributaria regionale debba essere notificata all'ufficio competente dell'avvocatura dello Stato, ai sensi del richiamato articolo 11, secondo comma, R.D. n. 1611/1933. In virtù di tale disposizione, entrata in vigore il 18.5.1999, le notificazioni già eseguite in difformità dal citato articolo 11, secondo comma, sarebbero risultate retroattivamente irrituali e, conseguentemen- te, sarebbero da considerare tempestivi i ricorsi per cassazione proposti dall'amministrazione oltre sessanta giorni, nel termine (lungo) di un anno dalla pubblicazione della sentenza (articolo 38, co.3, D.Lgs. n.546/1992). Questa eventualità, però, è positivamente esclusa per effetto della sentenza n.525, in data 22.11.2000, della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma interpretativa suddetta, nella parte in cui estende la propria efficacia anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Ne risulta che, fino al 17.5.1999 (giorno precedente la data di entrata in vigore della legge interpretativa, ed in base alla giurisprudenza allora consolidata, ut supra), le notifiche eseguite direttamente all'ufficio impositore, non assistito dall'avvocatura dello Stato 8 7 nel giudizio di secondo grado, sono da ritenere rituali ed idonee a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione (fra le molte, Cass. nn. 5648, 1674, 488 del 2001). Tale è, dunque, la notifica della sentenza in esame, eseguita il 22.10.1996 nei confronti dell'ufficio delle imposte dirette di Teramo. Il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, proposto dall'amministrazione delle finanze, fu notificato alla controparte il 24.10.1997, cioè ben oltre il termine (breve) di sessanta giorni, stabilito 511 co.1, D. Lgs. n. 546/1992. Deve dall'articolo dichiarato inammissibile perché pertanto, essere, tardivo. L'inammissibilità del ricorso principale comporta che quello incidentale, proposto dalla società contribuen- te, assuma, a sua volta, funzione di ricorso principale;
del quale deve necessariamente possedere i requisiti di tempestività (Cass. nn. 881/1996, 4860/1994, 2822/1989), valutabili con riferimento al termine breve, di sessanta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza;
termine che deve essere rispettato anche dal notificante, attesa la comunanza di esso ad entrambe le parti, per effetto dell'attività acceleratoria e sollecitatoria posta in essere mediante 8 la notifica, ai sensi dell'articolo 326, primo comma, c.p.c. (Cass. nn. 191/2001, 8241/2000, 3658/1993). Nella specie, anche la notifica del ricorso incidentale, eseguita il 2.12.1997, devesi quindi ritenere intempestiva. In conclusione, entrambi i ricorsi riuniti debbono essere dichiarati inammissibili. Tale pronunzia esime, ovviamente, dall'esaminare nel merito i motivi dedotti. Ricorrono giusti motivi di compensazione fra le parti delle spese di giudizio, tenuto conto delle incertezze che hanno caratterizzato la fattispecie processuale analizzata.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. fra le parti le spese di integralmente Compensa giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile- tributaria, il 2 maggio 2002. Il presidente Il consigliere est. Ярикре Nyir IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN C Oggi 19 LUG. 2002 9