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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 357.
(Funzioni del tutore).
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
(Funzioni del tutore).
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 35.581467
[…] Infatti, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell'amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la “cura della persona”, poiché l'art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito dei tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 tra le “norme applicabili all'amministrazione di sostegno”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Il testo integrale Testo Integrale
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Savona, sentenza 30/09/2024, n. 689Provvedimento: […] Il tutore (art 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima. […] Tutto ciò comporta l'individuazione di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371 c.c. e negli artt. 357 c.c. 44 disp.att. c.c., e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutelato (es. residenzialitàLeggi di più...
- rappresentanza legale·
- incapacità di agire·
- amministrazione di sostegno·
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