Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2002, n. 4808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4808 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
IN NO DEL POOLO0 4 80 8 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP EMA DICASSAZIONE Oggetto Risoluzione SEZIONE SECONDA CIVILE сортално PER INA DEMPIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UG RIGGIO - Presidente R.G.N. 20460/99 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere 22618/99 Cron. 10879 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ ---- MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere Rep. MOG Dott. Lucio Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere Ud. 12/02/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE ASSper diritti MA GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIAVE APP 2002 I CANCELLERE 49, presso lo studio dell'avvocato PAOLA HOJEK, difeso FEDERICO MARTORANO, giusta delega in dall'avvocato €0.77 1.1500 atti;
- ricorrente
contro
EN AT;
intimato e sul 2° ricorso n 22618/99 proposto da: EN AT, elettivamente domiciliato in 2002 ROMA PZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato 196 MARIO CIANCIO, che lo difende unitamente all'avvocato -1- FERDINANDO BARUCCO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MA GO;
intimato avverso la sentenza n. 1765/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/07/98; ------ udita la relazione della causa svolta nella pubblica wwwwwww... udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato Ferdinando BARUCCO, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e l'inammissibilità del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TA ST che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e l'inefficacia del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 2/10/1989 NG AT conveniva in giu- dizio AR UG esponendo: che, con scrittura privata dell'1/10/1987, aveva stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un appartamento di pro- prietà del AR, sito in Napoli, per il prezzo di 165 milioni versando in conto ed a titolo di caparra £ 49.500.000; che nelle more tra il preliminare ed il definitivo aveva accertato che tanto l'appartamento quanto l'intero sta- bile, di cui il primo faceva parte, non si presentavano nelle condizioni indi- cate nel preliminare;
che di fronte a tali contestazioni il AR aveva prima temporeggiato e poi aveva venduto l'immobile a terzi senza nulla rendere ad esso istante. L'attore, quindi, chiedeva la condanna del convenuto al paga- mento del doppio della caparra. Il AR resisteva alla domanda che l'adito tribunale di Napoli, con sen- tenza 8/6/1993, accoglieva condannando il convenuto al pagamento della somma di £ 116.820.000. Avverso la detta sentenza il AR proponeva gravame del quale il Ben- civenga chiedeva il rigetto. Con sentenza 27/7/1998 la corte di appello di Napoli, in parziale riforma dell'impugnata decisione, dichiarava risolto il preliminare di vendita in pre- senza di reciproche istanze di risoluzione e condannava il AR a restituire la caparra di £ 49.500.000 oltre interessi. La corte di merito, esclusa la rav- visabilità di un grave inadempimento nei comportamenti tenuti da entrambe Ic parti dopo la stipula del preliminare, affermava che era venuto meno l'interesse dei contraenti al mantenimento di un vincolo sorto sulla base di un contratto del quale sia il NG che il AR avevano chiesto la ri- 3 soluzione con reciproci addebiti di inadempimento. Il giudice di appello precisava che dalla dichiarazione di scioglimento del contratto - che costi- tuiva l'identico scopo perseguito dagli stessi contraenti - derivava l'obbligo del promittente venditore di restituire la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria. La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chie- sta da AR UG con ricorso affidato a sette motivi. NG AT ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sorretto da un solo motivo. Motivi della decisione Il ricorso principale è inammissibile per decadenza dalla impugnazione ex articolo 327 c.p.c. in quanto notificato oltre il periodo di un anno e 92 giorni dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Nella specie al ter- mine annuale, di cui al citato articolo 327 c.p.c., devono essere aggiunti ul- teriori 92 giorni per effetto della duplice sospensione di 46 giorni durante il periodo feriale ( 1 agosto-15 settembre di ciascun anno ): il detto termine annuale, come è noto, è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando come appunto nella specie - l'ultimo giorno di detta proroga ven- ga a cadere dopo l'inizio del nuovo periodo feriale dell'anno successivo. La sospensione può infatti operare due volte nell'ipotesi in cui, che ricorre nel caso in esame, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia de- corso interamente al sopraggiungere del successivo periodo. Pertanto, rispetto alla decisione della corte di appello pubblicata il 27/7/1998, il termine per la notifica del ricorso in cassazione veniva a scade- 4 re un anno e 92 giorni dopo la detta data, ossia il 27/10/1999: il ricorso è stato invece notificato solo il 29/10/1999, cioè tardivamente. L'inammissibilità del ricorso principale rende, a norma del secondo comma dell'articolo 334 c.p.c., inefficace il ricorso incidentale tardivo (per- ché notificato il 6/12/1999) e rimesso in termini ex citato articolo 334 c.p.c. La conseguenza è che, stante la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione principale, deve essere dichiarata inefficace quella inci- dentale tardiva. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale, compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma/12 febbraio 2002 Il consigliere estensore Il presidente надоlogo bei oppo IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 109T 129,11 20,65 466T DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 APR. 2002 TOT. 149,77 CANCELLIERE CI Roma 5