CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2023, n. 10435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10435 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13877/2020 R.G. proposto da: SERENISSIMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO FRANCIA, N. 197, presso lo studio dell’avvocato PA CARBONE rappresentato e difeso dagli avvocati IOLE NAVARRA, CARMELO NATALINO RATANO;
-ricorrente- contro PANI ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA, N. 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PUCCI che la rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 558/2020, R.G.N. 2539/2019, depositata l’11/02/2020. Civile Sent. Sez. L Num. 10435 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 19/04/2023 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/02/2023 dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE. Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. Con contestazione del 12.12.2016, per quello che interessa in questa sede, la Serenissima srl addebitava ad SU Pani, dipendente presso la RSA di Bomarzo dal 15.3.2004 in qualità di assistente livello C3 in base al CCNL di riferimento (con mansioni di addetta alle cure igieniche della persona rifacimento letti, pulizia locali e assistenza ai pazienti) e dal 2009 rappresentante, altresì, dei lavoratori per la sicurezza, i seguenti fatti:. 2. In data 3.4.2017, reiterato poi il 3.5.2017, la società intimava il licenziamento senza preavviso, sia in quanto le capacità lavorative della dipendente erano state ritenute non ulteriormente compatibili con le necessità operative dell’Azienda (ma tale addebito non rileva più ai fini del presente giudizio) sia per i continui episodi di insubordinazione, di particolare gravità, posti in essere nei confronti dei superiori gerarchici, sia per i comportamenti pregiudizievoli alla struttura sanitaria tali da configurare notevole inadempimento ai doveri contrattualmente assunti e costituire giustificato motivo per la risoluzione del rapporto. 3. Impugnato il recesso, limitatamente all’episodio dell’8.12.2016 unico posto a base del licenziamento, il Tribunale di Velletri con ordinanza resa in fase sommaria, confermata poi in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012, dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava la società al 3 pagamento di una indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alle spese processuali. 4. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 558/2020, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, annullava il licenziamento intimato e condannava la società alla reintegrazione del dipendente nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a n. 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e regolarizzazione alla posizione contributiva e previdenziale. 5. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure ritenevano che il comportamento della lavoratrice rientrasse tra gli illeciti per i quali la contrattazione collettiva prevedeva sanzioni esclusivamente conservative (insubordinazione non connotata da particolare gravità), applicando quindi la tutela di cui all’art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970. 6. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Serenissima srl affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso SU Pani. 7. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis del d.l n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso. 8. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 18 co. 5 legge n. 300 del 1970 e la falsa applicazione del comma 4, anche con riferimento all’art. 38 del CCNL per il personale dipendente delle RSA e delle altre Strutture Residenziali e Socio-Assistenziali AIOP, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che il fatto non fosse connotato da particolare gravità e, conseguentemente, che non fosse prevista per tale fattispecie la possibilità di potere licenziare la dipendente. 3. Con il secondo motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla valutazione sulla personalità della Pani, molto poco incline alla collaborazione, immotivatamente polemica e sempre attenta in via esclusiva ai suoi interessi personali e ciò anche al fine di accertare in modo corretto la “particolare gravità” della condotta dalla stessa tenuta nell’episodio contestato. 4. Il primo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità. 4 5. E’ infondato perché la Corte territoriale ha svolto la propria analisi in modo conforme ai principi di diritto affermati, da ultimo, in sede di legittimità (Cass. n. 11665/2022), secondo cui in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo. 6. E’ inammissibile, invece, quanto alle doglianze circa la ritenuta “non gravità” della condotta la cui valutazione costituisce espressione di un accertamento di fatto, nel caso in esame argomentato con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc (nuova formulazione) e, in quanto tale, insindacabile in cassazione. 7. Infatti, nella fattispecie, la Corte territoriale ha tenuto conto di ogni aspetto concreto della vicenda, evidenziando che si era trattato di un comportamento rimasto a livello verbale nell’ambito di uno scambio di vedute contrapposte tra un operatore ed il suo coordinatore;
è stato, poi, sottolineato che la condotta, oltre appunto a non essere connotata da violenza, né fisica né verbale, non aveva determinato ripercussioni specifiche e significative a livello aziendale né era emerso alcun pericolo o danno per utenti e/o colleghi e/o per il patrimonio aziendale. 8. La suddetta valutazione dei giudici di appello non presenta vizi logici o contraddittori e non è quindi censurabile né in punto di diritto né di fatto. 9. Il secondo motivo è anche esso non meritevole di accoglimento. 10. La asserita “personalità riottosa” della lavoratrice non costituiva oggetto della contestazione disciplinare che riguardava unicamente l’episodio dell’8 dicembre 2016 che, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, è stato attentamente valutato e ponderato dalla Corte territoriale di talché non può parlarsi di vizio di “omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti” nella accezione prevista dall’art. 360 co. 1 n. 5 cpc (nuova formulazione). 5 11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 12. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2023
-ricorrente- contro PANI ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA, N. 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PUCCI che la rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 558/2020, R.G.N. 2539/2019, depositata l’11/02/2020. Civile Sent. Sez. L Num. 10435 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 19/04/2023 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/02/2023 dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE. Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. Con contestazione del 12.12.2016, per quello che interessa in questa sede, la Serenissima srl addebitava ad SU Pani, dipendente presso la RSA di Bomarzo dal 15.3.2004 in qualità di assistente livello C3 in base al CCNL di riferimento (con mansioni di addetta alle cure igieniche della persona rifacimento letti, pulizia locali e assistenza ai pazienti) e dal 2009 rappresentante, altresì, dei lavoratori per la sicurezza, i seguenti fatti:
è stato, poi, sottolineato che la condotta, oltre appunto a non essere connotata da violenza, né fisica né verbale, non aveva determinato ripercussioni specifiche e significative a livello aziendale né era emerso alcun pericolo o danno per utenti e/o colleghi e/o per il patrimonio aziendale. 8. La suddetta valutazione dei giudici di appello non presenta vizi logici o contraddittori e non è quindi censurabile né in punto di diritto né di fatto. 9. Il secondo motivo è anche esso non meritevole di accoglimento. 10. La asserita “personalità riottosa” della lavoratrice non costituiva oggetto della contestazione disciplinare che riguardava unicamente l’episodio dell’8 dicembre 2016 che, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, è stato attentamente valutato e ponderato dalla Corte territoriale di talché non può parlarsi di vizio di “omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti” nella accezione prevista dall’art. 360 co. 1 n. 5 cpc (nuova formulazione). 5 11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 12. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2023