Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOL057 18 /02 RE P U B BL I CA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION. ogget o 1° sezione civile azione risarcitoria e composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: d'arricchimento e lesione Presidente capacità d'edificare. dr. Giovanni olla Consigliere R.G. N. 17817/99 dr. Ugo Vitrone Consigliere 20919/99 dr. Mario Adamo 20920/99 Consigliere dr. Salvatore Salvago Consigliere rel. Cron. 16956 dr. Fabrizio Forte Rep. 1294 ha pronunciato la seguente: Ud. 16.01.2002 S E NT ENZA sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 17817, 20919 e 20920, del Ruolo Generale degli affari civili dell'an- no 1999, proposti: DA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.1. "MEDAGLIA D'ORO CANCELLERIA ONIDA", in persona del presidente, elettivamente domi- ciliato in Roma, V. Lucio Afranio n. 23, presso l'avv. Emanuela Pastore Stocchi e rappresentata e difesa dal- l'avv. Mauro Poli di Bologna per procura a margine del ricorso e delibera assemblea dei soci del 10.V.1999. RICORRENTE
CONTRO
COOPERATIVA EDIFICATRICE COMPRENSORIALE "MURRI", in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 68 10 20 APR. 2002per diritti 2002 IL CANCELLIERE il 2- persona del legale rappresentante, elettivamente domi- ciliato in Roma, V. Flaminia n. 195, presso l'avv. Ser- gio Vacirca che, con l'avv. Vittorio Conti di Bologna, la rappresenta e difende, per procura in calce al con- troricorso con ricorso incidentale. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE NONCHE' COOPERATIVA EDIFICATRICE "CERTEZZA" a r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, V. Flaminia n. 105, presso l'avv. Sergio Va- circa che, con l'avv. Vittorio Conti di Bologna, la rappresenta e difende, per procura in calce al
contro
- ricorso con ricorso incidentale. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE NONCHE' COMUNE DI BOLOGNA, in persona del sindaco, autorizzato da delibera della G.M. n. 150010 del 7/10/1999, rappre- し sentato e difeso per procura in calce al controricor- so, dagli avv. Luisa Simoni e Giorgio Stella Richter, e presso questo elettivamente domiciliato in Roma, Via Orti della Farnesina n. 126. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 9 del 29 maggio 1998 12 gennaio 1999. Udita, all'udienza del 16 gennaio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv. Stella Richter e Vacirca, che hanno o- gnuno chiesto l'accoglimento delle proprie ragioni e il P.M. dr. Raffaele Cenniccola, che ha chiesto il ri- getto del ricorso principale e di quelli incidentali. Svolgimento del processo Il Tribunale di Bologna nel 1995 rigettava le domande della Soc. Coop. Edilizia a r.1. "Medaglia d'oro DA" di risarcimento dei danni e arricchimento ingiustifi- cato contro la Società Coop. Edilizie a r.1 "Certezza" e Cooperativa Comprensoriale "Murri", e quella di ga- ranzia di quest'ultima contro il comune di Bologna;
l' attrice, che aveva avuto assegnato insieme con le con- venute un comparto edificatorio di unico lotto per la costruzione di un fabbricato diviso in più parti, cia- scuna da destinare ad una cooperativa, deduceva che l' assegnazione delle aree finitime inserite nel lotto e acquisite da ciascuna cooperativa, considerato l'indi- ce d'edificabilità del lotto intero (0,66), aveva de- terminato il conferimento ad essa d'una superficie per la quale avrebbe potuto realizzare una maggiore volu- metria e alle due convenute di due terreni di misura tale che su di essi si sarebbe potuto costruire meno delle porzioni di fabbricato loro attribuite. 4 Poichè le convenute avevano potuto realizzare la volu- metria necessaria alla costruzione degli appartamenti dei soci, usando, per la determinazione dell'indice in concreto applicato, anche il suolo dell'istante, che da sola aveva corrisposto £. 340.000.000 per acquisire la sua area, la cui estensione era stata usata per il computo della densità edilizia anche delle porzioni di fabbricato delle convenute, data l'insufficienza delle aree da loro acquisite, la cooperativa DA chiedeva al tribunale di Bologna di condannare le altre al ri- sarcimento dei danni, almeno nei limiti dell'ingiusti- ficato arricchimento, pagando il valore attuale della maggiore volumetria, realizzata con l'uso delle poten- zialità edificatorie dell'area dell'istante o a rim- borsare questa pro quota degli oneri di acquisto con interessi e rivalutazione, o a pagare la somma rite- nuta giusta come corrispettivo del predetto uso. Il tribunale escludeva fosse provato il diritto della cooperativa DA a costruire con indice di edificabi- lità 0,66 di cui all'intero lotto e che questo diritto fosse stato leso dall'attività edificatoria delle con- venute, in quanto la potenzialità edificatoria era ri- ferita all'intera area P.E.E.P. e non ai singoli lot- ti, per cui poteva presumersi che le due convenute a- - 5. vessero realizzato i loro alloggi come loro concesso e senza dolo o colpa e non vi era danno ingiusto, con la conseguenza che infondata era la domanda risarcito- ria per il rimborso pro quota delle spese d'acquisto del lotto, potendo l'assegnazione legittimare ad azio- ne dinanzi al giudice amministrativo contro il comune che l'aveva disposta ma non contro le coassegnatarie. Anche l'azione di arricchimento mancava dei requisiti dell'ingiusta causa e del danno in capo all'attrice in mancanza di prova del diritto a costruire secondo l'a- stratta capacità edificatoria del lotto, e non in base al progetto approvato comprensivo delle parti di fab- bricato spettanti alle varie parti in causa che aveva- no preso atto della volumetria in base per la quale o- gnuna di esse aveva chiesto l'assegnazione delle aree da lei poi acquisita. Con il gravame alla Corte d'appello di Bologna, la co- operativa DA negava che l'indice di edificabilità si riferisse all'intero piano P.E.E.P. e non al lotto assegnato e deduceva che il tribunale aveva errato con l'escludere che la densità edilizia fondiaria non si ricavasse dalla consistenza della sommatoria delle a- ree comprese nel lotto, ognuna dotata di propria capa- cità edificatoria;
erroneamente il tribunale aveva ri- - 6 - tenuto che l'attrice dovesse agire dinanzi ai giudici amministrativi nei confronti del comune, che ben pote- va rilasciare quattro distinte concessioni (all'epoca licenze) per costruire l'unico fabbricato su un'area unitariamente considerata, distribuendo l'unico indice di fabbricabilità alle singole concessionarie, per cui dato che la capacità edificatoria di un terreno é com- presa nella proprietà di questo, l'uso da terzi di ta- le capacità comporta lesione della proprietà stessa, se avvenuta senza consenso o atti di trasferimento a favore degli utilizzatori che dovevano rimborsare le spese d'acquisizione dell'area e pagare l'ingiustifi- cato arricchimento. La Corte d'appello di Bologna con sentenza del 12 gen- naio 1999 ha rigettato il gravame, perchè l'indice 0,66 di edificabilità del lotto, non era ricavato da quelli delle singole aree che lo componevano, ma era indice fondiario di piano, indipendentemente dall'area in cui si procedeva alla esecuzione, per cui il parametro non subiva modifiche in rapporto all'estensione dell'area con l'effetto che il primo profilo dell'appello non e- ra fondato quanto all'azione risarcitoria, mentre ir- rilevante era il secondo profilo perchè al comune era- no da attribuire le concessioni per le quali l'appel- -- 7 - lante aveva realizzato una volumetria inferiore alla capacità edificatoria dell'area acquisita e le appel- late ne avevano potuto realizzare una maggiore. Comunque la decisione del tribunale aveva rilevato che l'attrice non aveva dato prova di poter edificare nel suo lotto secondo l'indice 0,66 che, come essa ammet- teva, era indice non del lotto ma dell'intera zona P. E. E. P. comunque anche l'esistenza della capacità edi- ficatoria di cui alla domanda dell'appellante non im- plicava la necessità dell'utilizzazione completa della stessa, potendovi essere stata dal titolare della pro- prietà la cessione di cubatura nell'ambito dell'area pianificata, con adesione al progetto del fabbricato, che comprendeva le parti spettanti alle altre coopera- tive e la richiesta comune di licenza. Era quindi da escludere la lesione del diritto di pro- prietà dell'attrice dalle altre cooperative come ille- cito, avendo agito tutte le società in base al diritto di costruire gli alloggi in conformità alle licenze rilasciate nell'ambito dell'unico progetto planovolu- metrico da loro accettato, senza comprimere l'analogo diritto dell'appellante; infondata era anche l'azione subordinata d'ingiustificato arricchimento mancando la prova del diritto a costruire della Cooperativa DA 8 con l'indice 0,66, per cui nessun danno per essa era riconoscibile per la minor volumetria realizzata e le spese del grado potevano compensarsi tra le parti. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso con unico articolato motivo la Soc. Coop. "Meda- glia d'oro "DA" e hanno resistito " "Coop."Murri" e "Certezza" con controricorso e ricorso incidentale di un motivo illustrati da memorie ex art. 378 c.p.c.; ha svolto attività difensiva pure il comune di Bologna con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quelli incidentali delle cooperative contro la stessa sentenza vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.
2. Con l'unico motivo di ricorso principale la Coope- rativa edilizia "Medaglia d'oro DA" deduce violazio- ne degli artt. 2043 e 2041 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e omessa pronuncia sulla domanda di rimborso degli oneri di acquisizione del suolo con il difetto assoluto di motivazione sul punto. La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere l'indi- ce d'edificabilità dello 0,66 riferito a tutto il com- parto edificatorio e non ai singoli lotti perchè, se é vero che l'indice riguarda l'intera zona P.E.E.P., - esso in concreto si ricava dalla consistenza della sommatoria delle singole aree, ciascuna dotata d'una sua capacità edificatoria;
senza l'area assegnata alla ricorrente, l'indice di edificabilità dei terreni del- le controparti sarebbe stato minore. Scelta la tipologia degli appartamenti, s'é stabilita l'estensione totale dell'area e la densità edificato- ria e da questi dati sono stati calcolati volumetria ed edificabilità del terreno, che, compresa nel dirit- to di proprietà della ricorrente, mai é stata ceduta alle controparti, che hanno leso il diritto della ri- corrente, abusando della capacità di edificare del terreno di questa. La Corte d'appello ha confuso la fase pubblicistica di assegnazione degli alloggi con quella privatistica dei rapporti tra i proprietari delle varie aree, quando ha rilevato che il comune di Bologna solamente poteva ri- spondere della licenza edilizia per un numero d'allog- gi inferiore a quelli concretamente edificabili in ba- se all'indice di edificabilità dell'area della ricor- rente e delle concessioni per volumetrie maggiori per le altre cooperative;
l'ente locale poteva considerare unica l'area e rilasciare quattro distinte licenze in base al progetto unitario presentato da tutte le coo- - 10 - perative, ma tra queste i rapporti erano privatistici e quindi vi era stata lesione del diritto di proprietà della cooperativa "DA". In ragione della rilevata lesione é sorto il diritto anche per l'arricchimento senza causa di cui avevano fruito in danno della ricorrente le altre parti;
la Corte comunque non si sarebbe pronunciata sulla do- manda di rimborso pro quota dei maggiori oneri pagati dalla ricorrente per l'acquisto dell'area. Le due cooperative controricorrenti difendono la deci- sione impugnata, deducendone la correttezza, in quanto basata sulla mancata prova dell'utilizzazione da parte loro, dell'indice di edificabilità ricavato dall'area della convenuta e perchè vi è stato il rigetto della domanda del rimborso pro quota del prezzo d'acquisto; in via incidentale denunciano la violazione degli ar- tt. 91 e 92 c.p.c., essendo illogico collegare alla peculiarità della vicenda la compensazione, dovendo anzi tale particolarità determinare maggiori difese e spese più elevate. Il comune di Bologna, nel controricorso, evidenzia la sua estraneità alla lite.
2.1. Il ricorso é infondato e da rigettare, non ri- sultando individuata dalla ricorrente la posizione - 11 soggettiva propria lesa a base delle sue domande ri- sarcitorie, che risulta inesistente una volta rico- struito il procedimento per il quale la Cooperativa DA ha pagato il corrispettivo dell'area cui acce- deva la sua porzione di fabbricato, espropriata dal comune di Bologna per suo conto e indennizzata con una somma concordata in via transattiva dalla sola società ricorrente con la proprietaria del suolo, come incon- testatamente emerge dal controricorso del comune. La cooperativa ricorrente ha chiesto all'epoca la li- cenza per la costruzione della porzione di un fabbri- cato di sua pertinenza dopo l'assegnazione del lotto unitamente alle controricorrenti, sulla base di un solo progetto planovolumetrico, con densità fondiaria corrispondente all'indice di edificabilità 0,66 che è fondiario di piano ed é stato in concreto computato in base all'intero lotto coassegnato. Nulla impediva ad ognuna delle cooperative che avrebbe proceduto alla costruzione della propria porzione di fabbricato con autonoma licenza, distinta da quella delle altre, di domandare licenza per la parte dell'e- dificio di sua spettanza, sfruttando meno di quanto consentito la densità edilizia e non utilizzando per intero l'indice di edificabilità 0,66, relativo all' 12 - intero lotto%;B così é accaduto nel caso e l'assegna- zione dell'area con la successiva licenza a costruire evidenziano che comunque sono stati rispettati gli in- dici d'edificabilità computati in base all'intero lot- to così come richiesto da tutte le cooperative consor- ziate e dalla odierna ricorrente, che solo ora deduce la lesione di una sua posizione soggettiva non avvenu- ta ovvero, se accaduta, verificatasi comunque con l'e- simente del suo consenso e senza dolo o colpa delle altre parti. Infatti, ai sensi dell'art. 4, lett. b, della L. 18 aprile 1962 n. 167 sull'edilizia economica e popolare, applicabile al caso perchè la procedura iniziata nel 1965 resta comunque regolata da detta legge pur dopo la L. 22 ottobre 1971 n. 865, il piano comunale della zone da destinare alla costruzione di alloggi a carat- tere economico e popolare deve contenere: "la suddivi- sione in lotti delle aree, con l'indicazione della ti- pologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la vo- lumetria dei singoli edifici" che, per l'art. 5, va ri- portata in una "planimetria in scala non inferiore a 1/2000, disegnata sulla mappa catastale". Come chiarito in ricorso era stato predisposto un uni- co progetto planovolumetrico, che, in base alla forma - 13 del lotto, prevedeva un solo fabbricato, da realizzare con l'indice di densità fondiaria di piano pari a 0,66 computato in rapporto all'intero lotto, diviso quindi in più aree separatamente assegnate secondo il numero di alloggi da realizzare da ogni coperativa, cui com- peteva la porzione di fabbricato e il terreno su cui la stessa incideva, che ognuna di esse avrebbe pagato. Ai sensi dell'art. 10 della L. 167/62, i comuni asse- gnano le aree pianificate "ad enti e privati che si impegnino a realizzare le costruzioni di case economi- che e popolari" (1° comma) e le richiedino;
tra i pos- sibili richiedenti dei lotti la lettera d del 3° comma comprende le cooperative per costruire case popolari a favore dei soci, come quelle parti del presente giu- dizio, le quali "indicano al sindaco ..le aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che intendono eseguire" (ultimo comma); la commissione di cui all'art. 11 della L. 167/62, in base alle aree oggetto di piano e alle richieste delle cooperative compila l'elenco delle aree che le stesse società han- no scelto e in seguito pagheranno e da tale elenco è derivata la disponibilità del lotto per le parti di questa causa, cui é conseguita l'assegnazione a ognu- na delle quattro singole cooperative, delle superfici 14 a ciascuna spettanti dell'area pianificata n. 37 del P.E.E. P ad opera del comune di Bologna, in ragione del numero di alloggi che ognuna di esse e tutte loro do- vevano costruire e considerata l'area come unico lotto sul quale incide un solo fabbricato, frazionato tra le varie cooperative in rapporto al numero di alloggi che ognuna avrebbe costruito, risultando dal progetto pla- novolumetrico dell'edificio anche le aree in concreto occupate e spettanti, in relazione alla parte d'edifi- cio destinato a ciascuna cooperativa. Non é contestato che ogni cooperativa ha costruito i soli alloggi per i quali vi è stata all'epoca licenza e deve quindi escludersi l'utilizzazione della capaci- tà edificatoria dell'area adiacente della cooperativa ricorrente ad opera delle due cooperative controricor- renti, che come la loro controparte, hanno costruito in base ad un progetto su un'ared elaborato e/o ac- cettato e comunque comune, per un indice di edifica- bilità ovviamente relativo all'unico fabbricato e al- l'intero lotto di cui erano coassegnatarie. La procedura seguita evidenzia che nella realtà l'in- tero fabbricato é stato costruito in base alla densità programmatica e fondiaria di piano dello 0,66, a nulla rilevando che la misura dell'intero lotto e non delle - 15 - singole aree di ogni cooperativa è stata la base per calcolare la volumetria complessiva da edificare. Nell'accettare l'area assegnata sulla base delle scel- te operate anche dalla cooperativa ricorrente, questa non poteva ignorare che la volumetria della sua por- zione di fabbricato era inferiore alla densità edili- zia consentita come era sua facoltà di richiedere e quindi nessuna sottrazione o lesione della capacità e- dificatoria del terreno della ricorrente vi é stata;
le quattro cooperative consorziate nel comparto costi- tuito dall'unico lotto corrispondente all'area piani- ficata 37 e del fabbricato unitario da realizzare su tale area in base all'indice di edificabilità fondia- ria dell'intero lotto, hanno avuto assegnata ed hanno acquisito la parte di terreno necessaria a realizzare le loro porzioni di fabbricato e il numero di alloggi necessari ai loro soci. Al momento dell'assegnazione dalla quale poteva rile- varsi l'utilizzazione dell'area che sarebbe stata in seguito acquisita da ogni cooperativa, la ricorrente non é provato neppure se era già titolare del terreno e quindi della capacità edificatoria che essa afferma le sarebbe stata sottratta illecitamente ad opera del- le altre parti, che alcun illecito hanno commesso per 16 - avere concordato con la controparte modalità di rea- lizzazione e tipologia della costruzione comune fra- zionata tra loro. Occorre ricorrere alla tradizionale bipartizione tra limiti di diritto pubblico e limiti di diritto privato della proprietà, rilevando come la c.d. densità edili- zia fondiaria costituisca un limite di diritto pubbli- che non viene violato quando si autorizza o conce- co, de di costruire in misura inferiore al consentito da- gli standards urbanistici in materia di rapporto volu- me edificabile area da occupare con la costruzione, - nè nel caso può ritenersi avulsa dall'intero lotto as- segnato a tutte le cooperative parti in causa;
gli in- dicati limiti di diritto pubblico non sono stati vio- lati da nessuna delle quattro cooperative consorziate in rapporto all'intero lotto, ma, nell'ambito di questo e delle singole aree cui inerivano le parti di fabbri- cato da costruire, ognuna di loro ha realizzato gli alloggi per i quali v'era stato l'inserimento nell'e- lenco della Commissione sopra richiamata e la licenza o la concessione edilizia. Il motivo di ricorso é quindi infondato, in rapporto alla domanda risarcitoria e di ingiustificato arric- chimento, mancando il presupposto oggettivo delle due 17 - fattispecie consistente nella ingiusta lesione della proprietà della ricorrente, causatrice di un danno e quello dell'arricchimento senza causa delle altre par- ti, avendo la ricorrente concorso a dar luogo all'as- segnazione in suo favore della superficie assegnatale da lei scelta ed avendo essa solo concordato il corri- spettivo versato per l'area con una transazione da lei conclusa con la proprietaria e relativa al terreno da lei acquisito, per cui alcun titolo ha di chiedere un rimborso pro quota di detto corrispettivo concordato. La mancanza di una convenzione scritta comprovante u- n'accordo preventivo per la redistribuzione dei prezzi delle aree tra le varie cooperative in collegamento alle potenzialità edificatorie dell'intero lotto per il quale esse erano consorziate e concretamente usato in porzioni diverse da ognuna delle singole cooperati- ve richiedenti l'assegnazione, comporta l'inesistenza di un diritto della ricorrente al rimborso degli oneri di acqusizione, come espressamente affermato dal tri- bunale con sentenza sul punto confermata dalla Corte di appello che rigettando il gravame ha provveduto an- che in ordine alla indicata domanda. La mancata prova del diritto ad edificare un maggior numero di alloggi, escluso anzi dall'iter procedimen- 18 tale regolante l'acquisizione cui la cooperativa ri- corrente aveva partecipato, comporta che tutte le do- mande proposte a titolo risarcitorio o d'ingiustifica- to arricchimento sono state esattamente rigettate. Nessuna violazione vi è stata degli artt. 2043 e 1041 c.c. dai giudici del merito che hanno esaurientemente motivato sul rigetto delle domande della ricorrente, anche relativamente agli oneri di acquisizione dell' area non rimborsabili, perchè stabiliti dalla sola ricorrente d'accordo con l'espropriata. Logica é stata la compensazione delle spese decisa dalla Corte di Bologna e i ricorsi incidentali, come quello principale, sono infondati. Soccorrono giusti motivi, anche per la reciproca soc- combenza delle parti, per compensare fra queste le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le 0 3 1 1 1 spese. A Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio M O R 2002. Il presidente from thде 109T 129,11 igliere iere estensore 456T 51,65 stup TOT. 180,76 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luise lansment Luisa Passinett Depositato in Cancelleria 19 APR. 2002 H IL CANCELLIERE