Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0103/010 A REM LAVORO P SSA DI EZIONE LO, , TA L I SPESA 33 O B LA CORTE I T 5 D R , 'A A N N ST LL 31 OG O E P -7 D DA IM SI 1-8 SEN SZ A 1 D REGISTRO I TE E mi Sigg.ri Magistrati: A G N SE O Oggetto G T LE E IT IR - Presidente cenzo TREZZA A D - Lavoro ELL D - Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI - Rel. Consigliere R.G.N. 2333/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron. 3228 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente Ud. 29/09/00 ORD INAN ZA C.C. sul ricorso proposto da: domiciliata in STANGHERLIN STEFANIA, elettivamente - ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 12/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SALIVETTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale Rilasciata copia legale al Sig. INA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per diritti L. "N) 22 MAR 2001 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso IL CANCELLIERE dagli avvocati RITA RASPANTI, ANTONINO CATANIA, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE procura speciale atto notar Carlo Federico TUCCARI di UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale Roma del 17/2/2000, rep. n. 53437; 2000 al Sig. - resistente con procura 125 per diritti L. 24 APR. 2001 IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 3871/99 della Corte suprema di Rilasciata copia legale al Sig. SALVETTO depositata il 17/04/99 R.G.N: cassazione di ROMA, per diritti L.
1.9 MAG. 2001 12144/97; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/09/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le س conseguenze di legge. ک ن د م . -2- ORDINANZA Con sentenza n. 387/98, depositata in data 17.4.1999, questa Suprema Corte, pronunciando su un ricorso proposto dall'Inail nei confronti di AN LI, lo accoglieva e, decidendo nel merito, dichiarava il diritto а rendita della LI dalla data della domanda amministrativa indicandola in quella del 27 gennaio 1989. Nel giudizio di legittimità l'assicurata non si era costituita. Contro la suindicata sentenza AN LI propone ricorso per revocazione, r e и Л rilevando che la Suprema Corte, nel decidere nel t era incorsa in un macroscopico errore dimerito, u fatto. P Infatti aveva ritenuto che la domanda amministrativa, da cui aveva fatto decorrere la rendita, fosse stata presentata in data 27 gennaio 1989, anziché in data 20.1.1987, come risultava dall'esame della documentazione prodotta dall'Inail unitamente al ricorso per cassazione. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha avanzato richiesta di inammissibilità del proposto ricorso per revocazione, rilevando che l'assicurata si era limitata a richiamare la 3 produzione dell'Inail e non ha fornito indicazioni specifiche dalle quali potesse desumersi la fondatezza della domanda revocatoria. La Corte Osserva che, in conformità a quanto richiesto dal Procurate Generale, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile. Invero l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione ex art. 395 n. 4 C.P.C. anche per quanto riguarda sentenze rese da questa Corte su r. ricorsi proposti ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (a , seguito della dichiarazione di parziale illegittimità del citato art. 395 da parte della Corte Costituzionale pronunciata con sentenza n. 17 del 30 gennaio 1986) è ravvisabile allorchè, incidendo sul contenuto della decisione, investa un fatto pacifico incontrovertibile nella sua a differenzaesistenza e che emerga, però, dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., rilevabile dal contesto del procedimento dal confronto tra l'affermazione errata e gli atti del giudizio di legittimità. (v. Cass. 9 ottobre 1991 n. 10578). Nella specie questa Corte aveva desunto la data dalla domanda amministrativa dal ricorso per cassazione proposto dall'Inail. Tale ultimo ricorso e la copia della sentenza del Tribunale impugnata non essendosi costituita in quel giudizio di legittimità la LI costituivano i soli atti esaminabili dalla Corte per quel giudizio di legittimità definito con la sentenza testè oggetto di revocazione. Attesa la natura di legittimità del giudizio di infatti, la Suprema Corte non puòCassazione, Ш prendere visione, nel giudizio che essa definisce, altri atti e documenti prodotti, se essi non sono necessariamente rilevanti per la definizione del giudizio di legittimità. Nella specie - si ripete - ingli atti tal senso rilevanti erano soltanto il ricorso per Cassazione dell' Inail e la copia della sentenza impugnata. Tuttavia né dal ricorso per cassazione suindicato né dalla copia della sentenza impugnata viene ad evincersi il macroscopico errore di fatto assunto dall'assicurata a fondamento della proposta azione revocatoria. Il proposto ricorso, perciò, va dichiarato inammissibile, essendo stato posto a fondamento della domanda revocatoria un documento che non era 20lo esaminabile dal Giudice della legittimità bensì da 5 quello del merito. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non essendosi costituito 1'Istituto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricor so. Nulla per le spese. Così deciso in Roma in camera di Consiglio il 29 settembre 2000. Il Presidente Ѵнісенко ЧикаVuicenso HI IL COLLABORATORE DI CANCELLERA Depositate in Cancelleria oggi, 2 FEB. 2001 IL COLLABORATORE) I DI CANCELER D , A S O S L A L 0 T 1 O , 3 B . 3 A I T S 5 R E D P . 'A S A N L T I L S N E 3 O G 7 D P - O I M 8 S I A - 1 N D A E 1 E S D , I E E O T A R G T N G O S E I E T S G L E T I E R R I A L D L O E D 9