Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 32
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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I condebitori, nei cui confronti il debitore che ha adempiuto fa valere il suo diritto di regresso, possono opporre i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune solo se questi fatti sono precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al creditore nel momento dell'adempimento. (Nella specie, alcuni ex soci di una società estinta avevano pagato debiti tributari della medesima fatti valere mediante un ruolo esattoriale divenuto esecutivo; il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C. in applicazione del riportato principio, aveva rigettato la domanda di regresso nei confronti degli altri ex soci, pacificamente nel caso concreto analogamente tenuti in solido per ogni sopravvenienza societaria passiva, sulla base del rilievo astratto che si trattava di un'obbligazione tributaria già adempiuta sulla base di altro procedimento di riscossione e che quindi, da un lato, sarebbe stato possibile attivare una procedura di rimborso, e, dall'altro, il pagamento posto a base dell'azione di regresso non poteva tecnicamente qualificarsi come dovuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 32
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32
    Data del deposito : 5 febbraio 1999

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