Sentenza 12 novembre 2019
Massime • 1
Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'indagato contro l'ordinanza reiettiva di un'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, il tribunale del riesame è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione ed è privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta più favorevole all'appellante, deve essere oggetto di una nuova ed ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare. (Fattispecie in cui, dopo che il giudice aveva rigettato l'istanza cautelare, fondata sulle condizioni di salute del prevenuto, sulla base di una perizia attestante la compatibilità delle stesse con il regime carcerario a condizione che fossero somministrati i necessari trattamenti terapeutici, in sede di appello era stata dedotta la mancata ottemperanza a tali indicazioni da parte del sistema penitenziario senza previamente avanzare una nuova istanza al giudice per le indagini preliminari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2019, n. 6400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6400 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2019 |
Testo completo
06400-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MIRELLA CERVADORO Presidente - Sent. n. sez. 1796/2019 CC - 12/11/2019 -Relatore - ALFREDO MANTOVANO R.G.N. 35555/2019 ANDREA ELGRINO LUCIA AIELLI MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2019 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che conclude per l'inammissibilita'. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 2/07/2019 il TRIBUNALE del RIESAME di REGGIO CALABRIA rigettava l'appello proposto nell'interesse di AI VE contro il provvedimento col quale il GIP di REGGIO CALABRIA in data 10/05/2019 aveva a sua volta respinto l'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere attualmente a carico dello stesso AI, avanzata assumendo l'incompatibilità della protrazione del regime carcerario, peraltro nel suo caso soggetto alle disposizioni di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, con le proprie condizioni di salute. AI propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, e deduce con un unico ampio motivo di ricorso la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per motivazione illogica e contraddittoria rispetto ai principi elaborati dal Giudice di legittimità in tema di tutela della salute di chi si trovi ristretto in un istituto di pena. Il ricorrente ricorda che: れ a) l'originaria istanza al GIP è stata accompagnata da una consulenza di parte attestante le gravi patologie di cui è portatore - diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertensiva, nefropatia iperazotemica secondaria a diabete, obesità e dislipidemia -, e ha concluso per la incompatibilità di tal profilo sanitario con il regime detentivo, peraltro accentuato dall'art. 41 bis (tale consulenza è allegata al presente ricorso); b) il GIP ha disposto una perizia, le cui conclusioni sono state che AI, affetto dalle patologie prima elencate, pur avendo subito un intervento chirurgico recente a causa di una iperplasia prostatica, e quindi con necessità di controllarne le condizioni anche alla stregua di tale intervento, non presenta condizioni di salute di tale gravità da determinare l'assoluta incompatibilità con la detenzione carceraria. Il perito ha altresi aggiunto che quest'ultima può proseguire "in modalità meno afflittiva", considerando che si trova ancora in fase di convalescenza, in apposite strutture mediche penitenziarie, tali:
1. da garantirgli una adeguata dieta e un altrettanto adeguato trattamento farmacologico, 2. da monitorare nel contempo diabete, nefropatia e ipertensione arteriosa, 3. da permettergli colloqui di sostegno psicologico e accessi in struttura ospedaliera specializzata per quei controlli non effettuabili in ambito penitenziario. Alla stregua di tali valutazioni, il GIP ha respinto la richiesta;
c) contro tale provvedimento AI ha proposto appello, rilevando che i trattamenti e i controlli ritenuti necessari dal perito sono comunque incompatibili col regime penitenziario, e soprattutto con quello che le strutture sanitarie interne al sistema delle carceri consentono rispetto alle incombenze di cura segnalate. A tal fine ha allegato al TRIBUNALE una nuova consulenza di parte, concentrata in particolare sulla dieta che il ricorrente dovrebbe seguire in modo rigoroso per fronteggiare il diabete e per non correre il rischio di essere sottoposto a dialisi, oltre a sottolineare il suo grave stato di depressione, che fa ipotizzare gesti autolesionistici;
d) il TRIBUNALE del RIESAME ha rigettato l'appello con una motivazione che, ad avviso del ricorrente, ha ignorato le censure difensive all'ordinanza del GIP e le ulteriori deduzioni contenute nella seconda consulenza di parte, attestandosi sulla relazione del perito nominato dal GIP, senza tuttavia articolare una adeguata confutazione delle nuove deduzioni tecniche, e per questo violando l'obbligo motivazionale;
e) in concreto il ricorso sottolinea che il detenuto è rimasto nel carcere di SPOLETO, senza essere seguito da un dietologo e senza essere trasportato 2 h periodicamente per i controlli valutati come necessari negli ospedali della zona;
f) a proposito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la motivazione del TRIBUNALE presenterebbe delle inesattezze, perché nel processo "Morsa sugli appalti", menzionato dal Collegio del riesame per rafforzare il profilo criminale di AI, costui è stato assolto per non aver commesso il fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va rigettato. Costituisce orientamento consolidato di questa S.C. (Cf. Sez. 2 sentenza n. 3695 del 13/09/1994 dep. 20/09/1994 Rv. 198817 01 imputato Fraquelli) che "in tema di revoca dell'ordinanza cautelare il relativo giudizio deve essere svolto nei limiti delle richieste avanzate dall'interessato, non essendo previsto che il giudice possa, come nel caso di riesame, decidere anche per ragioni diverse, tranne ipotesi eccezionali (come nel caso di eclatante illegittimità del pregresso provvedimento). Ne deriva che, quando l'appello al tribunale della libertà investe un'ordinanza reiettiva di istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, la decisione del detto tribunale è vincolata dall'effetto devolutivo dell'impugnazione che segna un limite oggettivo invalicabile: si stabilisce, cioè, una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, sotto il profilo della prospettazione esclusiva e della potestà coercitiva e decisionale del giudice, che non può esorbitare da tali limiti". Il Tribunale del riesame è invero privo di poteri istruttori e sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo: la prospettazione di nuovi elementi ritenuti più favorevoli per l'appellante deve essere oggetto di una nuova e ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare. Nel caso in esame, il GIP ha correttamente disposto un accertamento peritale sulle condizioni di salute dell'istante. La perizia ne ha acclarato le sue conclusioni sono state recepite dal GIP ai fini del rigetto della richiesta di arresti domiciliari la compatibilità con la detenzione carceraria, a condizione che - AI la prosegua in strutture mediche penitenziarie tali da garantirgli la dieta e il trattamento farmacologico dei quali ha necessità, da monitorare le patologie che lo affliggono, da permettergli colloqui di sostegno psicologico. La mancata ottemperanza di tali indicazioni da parte del sistema penitenziario oltre a chiamare in causa la competenza di quest'ultimo - legittima, se fondata, una nuova istanza al GIP, al fine di prospettargli la conoscenza di una situazione di fatto nuova rispetto al quadro preso in esame in occasione della 3 ك sua pronuncia sulla istanza originaria: tale prospettazione è invece preclusa in sede di appello cautelare, per le ragioni prima enunciate. Va infine disattesa la censura difensiva sulla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza: ammesso che nel processo "Morsa sugli appalti", menzionato dal Collegio del riesame per rafforzare il profilo criminale di AI, costui sia stato assolto dal delitto di estorsione ciò che non è stato documentato con apposita allegazione -, il ricorso tuttavia non ha contestato la più articolata motivazione resa dal TRIBUNALE in ordine alle esigenze di cautela, riferita al ruolo apicale dell'istante all'interno della Indragheta e alle relazioni con altri personaggi di vertici dell'organizzazione criminale, quali EL SE e AI LI. Ne consegue l'esito prima enunciato, con condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 12/11/2019 Il Presidente Il consigliere estensore Alfredo Mantovano MI RV сна инт DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 18 FEB. 2020 IL CANCELLIERE E R Claudia Pianelli P U S O N 4