Sentenza 3 febbraio 2000
Massime • 1
La differenza tra la ipotesi di peculato, di cui all'art. 314 cod. pen., che è una particolare appropriazione indebita di somme o cose possedute dal pubblico ufficiale (nella specie, da curatore fallimentare) e quella di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, di cui all'art. 230 l. fall., sta nel fatto che nel secondo caso elemento costitutivo del reato è il ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell'ordine del giudice, senza che le somme o le cose siano entrate a fare parte del patrimonio del curatore; nel primo caso, invece, le somme o le cose sono entrate a fare parte del patrimonio di tale soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2000, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 03/02/2000
1. Dott. LUIGI SANSONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 214
3. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ADALBERTO ALBAMONTE - Consigliere - N. 33492/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Maurizio Conti, di SI CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 4.3.1999 della Corte d'appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonino Abbate, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Trieste con sentenza 4.3.1999 confermava la sentenza 16.2.1996 del gip del Tribunale di Tolmezzo di condanna di SI CA alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 314 c.p. Il SI, curatore del fallimento di RG GI, secondo l'accusa, si era appropriato della somma di lire 13.775.000 quale corrispettivo della vendita di un immobile effettuata il 7.2.1992. La sentenza, pur dando atto che la somma era stata restituita molto tempo dopo il fatto, riteneva essersi verificata l'interversione del possesso attraverso l'uso della somma non immediatamente versata sul conto intestato al fallimento, a nulla valendo la giustificazione addotta relativa al fatto se la somma doveva o meno essere assoggettata all'imposta IVA.
Ricorre la difesa dell'imputato per difetto di motivazione in ordine alla pretesa interversione del possesso della somma, posto che l'art.230 l. fall. non pone alcun termine, specie in presenza di una piena giustificazione della condotta omissiva. Chiede pertanto l'assoluzione dell'imputato e, in subordine, la derubricazione del reato in quello di cui all'art. 230, 1^ o 2^ e. l. fall., con costituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento. L'impugnata sentenza ha accertato in fatto - e il giudizio di merito è insindacabile in sede di legittimità - che il curatore fallimentare ha versato sul proprio conto corrente bancario una determinata somma di denaro provento della vendita di un bene fallimentare, pur non potendo non essere a conoscenza, in virtù del ruolo rivestito, della pertinenza della somma stessa alla massa fallimentare.
L'ipotesi ventilata dalla difesa di violazione dell'art. 230 legge fallimentare non ha riscontro oggettivo. Nessuna norma di legge,
infatti, autorizza il curatore fallimentare a utilizzare i propri conti correnti per depositare le somme ricavate dalle vendite fallimentari e tale condotta realizza obiettivamente quella interversione del possesso che la sentenza impugnata ha bene evidenziato.
La stessa professionalità del curatore attesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non potendosi profilare una incertezza sulla imputazione o meno della somma ad eventuale caldo del debito IVA: in ogni caso, anche se il curatore avesse avuto dubbi, non sussisteva ragione alcuna per non mettere a disposizione del fallimento la somma, salvo poi chiedere al giudice delegato di poterla utilizzare per il pagamento dell'IVA, se dovuta. La differenza fra l'ipotesi di peculato (art. 314 c.p.), come appropriazione indebita di somme possedute dal pubblico ufficiale (curatore fallimentare) per ragioni del proprio ufficio, e quella di omessa consegna di somme detenute dal curatore a causa del suo ufficio (art. 230 L. fall.), appare di tutta evidenza. Nel secondo caso, Infatti, il presupposto è il ritardo nel versare le somme a seguito dell'invito, rimasto senza esito, del giudice di consegnarle, senza che le somme siano entrate a far parte del patrimonio del curatore. Nel primo caso, invece, le somme sono entrate a far parte del patrimonio del curatore. Il che nella specie è appunto avvenuto avendole il curatore versate sul proprio conto corrente bancario, così da realizzare l'interversione del possesso e quindi il fatto appropriativo.
In questo senso si è espressa costantemente la giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo, sez. 6^, 20.10.1992, Marcheschi) sotto il vigore dell'abrogato art. 315 c.p. (ora in parte assorbito nell'art. 314) ravvisando la differenza fra la malversazione e il reato speciale previsto dall'art. 230 della legge fallimentare nel fatto che il curatore abbia o meno compiuto atti di appropriazione o di distrazione, assimilando a questi ultimi anche il solo fatto di aver trattenuto il denaro del fallimento per un congruo periodo temporale.
A maggior ragione è da escludere l'ipotesi colposa di cui all'art. 230, e. 2, l. fall.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2000