Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2002, n. 7484
CASS
Sentenza 17 gennaio 2002

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In tema di procedimenti inerenti a reati fallimentari, in applicazione del combinato disposto del comma primo lettera g) dell'art. 36 e del comma primo lettera a) dell'art. 37 cod.proc.pen., può essere ricusato (in quanto incompatibile ai sensi della comma terzo dell'art. 34 del medesimo codice, il quale fa riferimento, tra l'altro, a "chi ha proposto denunzia"), il magistrato che, nella qualità di giudice delegato al fallimento, abbia, in precedenza, sulla base della relazione redatta dal curatore, ed in adempimento di quanto previsto dall'art. 331 del codice di rito, trasmesso al Pubblico ministero la notizia dei reati anzidetti. (V. Corte cost. sent. n. 283/2000).

Commentario1

  • 1Art. 37 c.p.p. Ricusazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2002, n. 7484
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7484
Data del deposito : 17 gennaio 2002

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