Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 6946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6946 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 9694 6 / 02 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ) E 4 rt. 375e/c. 7 C 3 A . SEZIONE TERZA CIVILE P N O I , L 1 D L 9 O 9 E B 1 - C E 1 I E 1 D - N dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: U 1 I O 2 I . G Z L A E R 9 T 3 N S I E I R.G.N. 25172/00 G S 6 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE E I 4 ( R A D E T S Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron. 19634 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO -- Consigliere Rep. - Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere Ud. 18/03/02 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT MA FI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, difesa dall'avvocato GIUSEPPE BRUNO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AURORA ASSIC SPA AGENZIA DI BRINDISI in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Trapani AR Valeria, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VETURIA 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSY INTIGLIETTA, 2002 difesa dagli avvocati FILOMENO MONTESARDI, FERNANDO 675 PAGLIARA, giusta delega in atti;
resistente avverso la sentenza n. 381/99 del Giudice di pace di BRINDISI, emessa il 14/10/99 e depositata il 26/10/99 (R.G. 806/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari il ricorso inammissibile. Rilevato che AR IA ET propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giu- dice di pace di Brindisi ha rigettato l'opposizione da lei proposta avverso il decreto con il quale il giudice di pace, su ricorso dell'Aurora Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Brindisi, le aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 1.283.300, per il pagamento di premi assicurativi;
che l'Aurora Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Brindisi resiste con controricorso rilevato, altresì, che la S.p.a. Vittoria Assicu- razioni ha svolto un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1896 c.c. e 112 e 113, secondo comma c.p.c., nonché il difetto, l'insufficienza e la contradditto- rietà della motivazione. 2 r viste le conclusioni del P.M. con le quali si alla Corte di dichiarare inammissibile il ri- chiede corso in camera di consiglio, secondo i principi affer- mati dalle S.U. con la sentenza n. 716 del 1999;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di :: pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie>> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); ritenuto che le doglianze contenuti nei motivi del ricorso non rientrano tra le dette violazioni, poiché in sostanza la ricorrente, nei confronti di una senten- 3 Д za pronunziata secondo equità, lamenta l'erronea appli- 1896 %del principio in esso contenuto cazione dell'art. 1896 del principio in esso secondo cui il contratto d'assicurazione si scioglie ove il rischio cessi di esistere dopo la sua conclusio- ne, ma l'assicuratore ha diritto ai premi assicurativi fino a che la cessazione del rischio non gli sia for- malmente comunicato o ne venga altrimenti a conoscenza violazione;
che, per altro verso, la motivazione della sentenza impugnata non appare né inesistente né appa- rente, essendo chiaramente comprensibile la ratio deci- dendi della sentenza, pronunziata secondo equità; ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to con pronunzia in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che sussistono giusti motivi per- la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione,. visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma il 18 marzo 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE fours Depositata in Canceteria Oggi, 14.05.02 CLCANCELVERE 01 Dott.ssa AR Aiello IL CANCELLIERE 01 Dott.ssa Mangkisits