Sentenza 9 giugno 2009
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Le restrizioni alla concedibilità della liberazione condizionale al condannato recidivo operano pur quando la recidiva sia stata oggetto del giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti e non abbia comportato un aumento di pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2009, n. 26472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26472 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/06/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 1925
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 001699/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT FR N. IL 27/09/1976 RINUNCIANTE;
avverso decreto del 26/11/2008 PRES. TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico (annullamento senza rinvio).
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze con decreto del 26/11/2008 dichiarava inammissibile l'istanza di ammissione alla liberazione condizionale proposta da IT SC, sul rilievo della qualità di "recidivo" del condannato e della mancata espiazione di non meno di tre quarti della pena inflittagli;
che la doglianza del ricorrente, il quale chiede darsi atto che l'aggravante de qua non era stata, nella specie, concretamente "applicata", siccome sterilizzata dalle attenuanti generiche dichiarate prevalenti in sentenza, risulta infondata;
che, ai sensi dell'art. 176 c.p., comma 2, opera, per il "recidivo nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99", la parziale preclusione al beneficio della liberazione condizionale in considerazione del mero status del soggetto, come dato di fatto o entità ontologica, indipendentemente, quindi, dal peso svolto dalla specifica aggravante nel giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti e nella concreta determinazione della pena (conf., Cass., Sez. 1^, 2/1/1987, Prestipino, rv. 175084);
che siffatta, restrittiva, interpretazione appare coerente sia con la ratio di rigore dettata in materia di liberazione condizionale che con la formulazione letterale della disposizione, la quale (a differenza di quanto stabilito, ad esempio, dall'art. 58 quater, comma 1 bis O.P., aggiunto dalla L. n. 251 del 2005, art. 7, per le misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, che definisce ostativa solo la recidiva concretamente "applicata": Cass., Sez. 1^, 22/6/2006 n. 27814, P.G. in proc. Stacchetti, rv. 234433; Sez. 1^, 22/9/2006 n. 33923, Steiner, rv. 235191) prescrive la parziale ed oggettiva preclusione di quest'ultima nei confronti del "recidivo", sempre che questa, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, risulti comunque giudizialmente accertata e dichiarata dal giudice di merito;
che il ricorso, siccome infondato, va rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009