Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1293.
(Modalita' varie dei singoli rapporti).
La solidarieta' non e' esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalita' diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalita' diverse di fronte ai singoli creditori.
(Modalita' varie dei singoli rapporti).
La solidarieta' non e' esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalita' diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalita' diverse di fronte ai singoli creditori.
Commentari • 25
- 1. Obbligazioni solidali: compatibilità tra solidarietà e sussidiarietàSerena Fiorentini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 24.348866
[…] A far sorgere un articolato dibattito sulla compatibilità tra solidarietà e sussidiarietà ha contribuito in modo determinante il disposto dell'art. 1293 cc, laddove statuisce che la solidarietà non è esclusa per il fatto che i singoli debitori siano tenuti all'adempimento ciascuno con modalità differenti. […]
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Giurisprudenza • 237
- 1. Trib. Cosenza, sentenza 18/04/2023, n. 657Provvedimento: […] Il Parte_1 opponente, nel caso di specie, non è “erede” o “avente causa” (ai sensi dell'art. 2909 c.c., o dell'art. 1293 c.c., o dell'art. 2112 c.c., o dell'art. 2560 c.c.), con riferimento al rapporto oggetto della sentenza posta alla base del precetto, del RT , tale posizione dovendosi riconoscere, in base al chiaro disposto normativo, al soloLeggi di più...
- esecuzione forzata·
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- art. 2909 c.c.·
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