Sentenza 19 settembre 2007
Massime • 1
La revoca della custodia cautelare in carcere non può essere disposta sulla base del solo ed assorbente criterio aritmetico della corrispondenza della durata dell'applicazione della misura ai due terzi della condanna inflitta all'imputato con sentenza impugnata, in quanto, in applicazione del principio di proporzionalità, sia il giudice che procede, sia il tribunale della libertà devono, in una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare, esaminare le ragioni e le circostanze dedotte a sostegno della contraria indicazione di persistenza del "periculum libertatis". (Nel caso di specie la durata della misura custodiale già sofferta dall'imputato era pari a sei mesi e un giorno, a fronte di una condanna in primo grado alla pena di mesi otto di reclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2007, n. 36417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36417 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/09/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 2952
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 015166/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) RA AL ND AR, N. IL 29/10/1977;
avverso ORDINANZA del 03/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Udito il difensore Avv.to DE ANGELIS Roberto, difensore di ufficio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. RA LE AL GA, cittadino peruviano, sottoposto a giudizio direttissimo celebrato nelle forme del rito abbreviato per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, veniva condannato dal tribunale monocratico di Bologna alla pena di mesi otto di reclusione, con esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In attesa della celebrazione del giudizio di appello, la corte di appello di Bologna, con ordinanza del 13 marzo 2007, rigettava l'istanza di revoca della misura custodiate in carcere applicata allo straniero. Il tribunale di Bologna, adito ai sensi dell'art. 310 c.p., con ordinanza del 3 aprile 2007, revocava la misura custodiate per violazione del principio di proporzionalità, sul rilievo che l'imputato aveva già trascorso in vinculis i due terzi della pena inflitta (essendo stato arrestato il 3 ottobre 2006), individuando in tale periodo quello di ragionevole durata della cautela.
Ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Bologna, deducendo, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 275 c.p.p., comma 2 e art. 299 c.p.p., comma 2 non andava inteso in chiave assoluta, ma doveva essere raccordato alle valutazioni inerenti la sussistenza e la persistenza delle esigenze cautelari, come aveva più volte statuito la giurisprudenza di legittimità. Il tribunale di Bologna, al contrario - spiegava il PG ricorrente - aveva fondato la sua decisione di revoca della misura fondando il venir meno delle esigenze cautelari sulla base di un mero calcolo matematico, riducendo così illegittimamente i termini massimi di fase della custodia cautelare in carcere.
In vista dell'udienza camerale, il difensore dell'imputato depositava una memoria presso la cancelleria di questa Sezione, contestando le argomentazioni del PG, osservando che la norma di riferimento era quella dell'art. 299 c.p.p. e che il principio di proporzionalità opera autonomamente rispetto agli altri parametri della disciplina cautelare.
2. Va preliminarmente osservato che la corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 aprile 2007, ha confermato la condanna dell'LV alla pena di mesi otto di reclusione e ha provveduto a revocargli il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con le sentenze emesse rispettivamente il 29 agosto 2003 dal tribunale di Chiavari e il 26 settembre 2003 dal tribunale di Roma.
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Come questa Corte ha avuto occasione di affermare (cfr. Cass., Sez. 2, 23 febbraio 1990, n. 2007, Piras), le possibilità di intersecazione tra il giudizio principale di merito e quello incidentale de libertate danno luogo a una sorta di "doppio binario", e sono disciplinate dagli artt. 300, 301, 302 c.p.p. e art. 303 c.p.p., comma 1, n. 3, lett. c). Ne deriva che, riguardo all'applicabilità delle predette misure e alle loro vicende - sempre possibile durante il corso di tutto il procedimento di merito e persino in quello di legittimità (art. 91 disp. att. c.p.p.) - la pena connessa al reato va rapportata all'imputazione considerata in astratto e, in caso di condanna, all'entità della pena ritenuta in concreto (art. 303 c.p.p., comma 1, n. 3, lett. c)). Nel caso in esame, il tribunale della libertà di Bologna ha disposto la revoca della misura custodiale in carcere applicata allo straniero sulla base del mero rapporto aritmetico tra il presofferto cautelare (sei mesi e un giorno) e la pena irrogata dal giudice di primo grado (otto mesi di reclusione).
Ora, il quadro di riferimento normativo ricordato dalla giurisprudenza è il seguente. L'art. 300 c.p.p., comma 3 dispone che, "quando in qualsiasi grado del processo" è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa", mentre il successivo comma 4 dispone che "la custodia cautelare perde... efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata". L'art. 299 c.p.p., comma 2, con riferimento specifico al principio di proporzionalità,
dispone che quando "la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno onerose". E, per finire, l'art. 304 c.p.p., comma 6 dispone che "la durata della custodia cautelare non può superare... se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza".
Dal combinato disposto di queste norme emerge che quando è intervenuta una sentenza di condanna, benché impugnata, il venir meno della custodia cautelare in carcere è determinato dal solo limite dell'entità della sanzione che sia stata irrogata dal giudice di merito. La norma, fissando il limite insuperabile di durata della custodia cautelare in presenza di una sentenza di condanna, è sicuramente espressione del principio di proporzionalità, che è destinato a esplicare i suoi effetti sia nel momento dell'applicazione della misura, sia sul suo ulteriore protrarsi. Lo stesso discorso si può ripetere per la norma dell'art. 304 c.p.p., comma 6 che, fissando il limite insuperabile di durata della custodia cautelare nei due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza, offre un criterio di misurazione (sia pure residuale) circa la ragionevolezza del protrarsi della misura custodiale applicata, dal momento che "il difetto di proporzione sarà tanto più certo quanto più la specifica situazione risulterà prossima ai parametri indicati dall'art. 304 c.p.p., comma 6" (cfr. Cass., Sez. 4, 29 marzo 1995, Ragaglia, in
Cass. pen. mass. ann., 1996, p. 212, n. 91, espressamente richiamata nell'ordinanza impugnata). E ancora, all'art. 300 c.p.p., comma 3 si evince che, se la pena irrogata non è stata condizionalmente sospesa (come nella vicenda de qua), la misura personale non perde efficacia. Tali principi sono implicitamente ribaditi anche dalla sentenza citata nell'ordinanza impugnata (Cass., Sez. 6, 29 marzo 1995, Ragaglia), la quale, nel far richiamo al principio di proporzionalità enunciato in termini generali dall'art. 275 c.p.p., comma 2 e ribadito dall'art. 299 c.p.p., comma 2, non prevede affatto un rapporto aritmetico tra presofferto cautelare e pena espianda, ma si limita a far rilevare che il principio di proporzionalità, correttamente interpretato, stabilisce che il giudice valuti la ragionevolezza del permanere della limitazione della libertà, in relazione al prevedibile risultato finale del processo, con riferimento alla sanzione che potrà essere inflitta in caso di condanna.
Come questa Corte ha avuto già occasione di far rilevare in una vicenda pressoché analoga (Cass., Sez. 1, 15 giugno 2007, Abdrafik), a fronte del pur significativo dato costituito dalla durata della già sofferta misura coercitiva rispetto alla pena irrogata o irroganda (nel caso in esame: sei mesi e un giorno su otto di reclusione), il giudice che procede prima, e il tribunale della libertà poi, nel prendere in esame l'istanza di revoca o di sostituzione della misura, non possono pretermettere, in una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare, l'analisi delle ragioni e delle circostanze dedotte a sostegno ella contraria indicazione di persistenza del periculum libertatis. Nel caso di specie, il tribunale di Bologna, attribuendo erroneamente rilevanza esclusiva ed assorbente al solo parametro della relazione tra la durata della custodia cautelare già subita e l'entità della pena inflitta all'imputato, ha omesso in modo irragionevole ogni apprezzamento circa le circostanze di fatto e le ragioni di diritto legittimanti la protrazione della custodia cautelare in carcere (esigenze cautelari).
L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata e gli atti rinviati al tribunale di Bologna, che si uniformerà al principio di diritto su enunciato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2007