Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2007, n. 36417
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Sentenza 19 settembre 2007

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La revoca della custodia cautelare in carcere non può essere disposta sulla base del solo ed assorbente criterio aritmetico della corrispondenza della durata dell'applicazione della misura ai due terzi della condanna inflitta all'imputato con sentenza impugnata, in quanto, in applicazione del principio di proporzionalità, sia il giudice che procede, sia il tribunale della libertà devono, in una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare, esaminare le ragioni e le circostanze dedotte a sostegno della contraria indicazione di persistenza del "periculum libertatis". (Nel caso di specie la durata della misura custodiale già sofferta dall'imputato era pari a sei mesi e un giorno, a fronte di una condanna in primo grado alla pena di mesi otto di reclusione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2007, n. 36417
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36417
    Data del deposito : 19 settembre 2007

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