Sentenza 30 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2003, n. 11705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11705 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO05 / 03 LA CORTE SU RE MA I1 RE1A 705 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENESE Presidente R.G. N. 15583/00 Dott. Salvatore Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 25580 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.11/11/02 CELLERINO- Rel. Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: DE HE IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2002 4487 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', -1- giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 19/7/2000, rep. 54782; - resistente con procura avverso la sentenza n. 119/99 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 06/04/00 R.G.N. 1046/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- R.G.15583/00 Svolgimento del processo Il sig. SI De LE ricorre per la cassazione della sentenza, meglio descritta in epigrafe, del Tribuna- le di Brindisi che, confermando quella di primo grado, ha rigettato il suo appello diretto ad ottenere, nei con- fronti dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, il riconoscimento della rendita derivante da un infor- tunio occorsogli nel marzo del 1990, quando aveva sofferto, scendendo dal camion della ditta, un urto vio- lento al piede destro. La sentenza impugnata ha ritenuto che la decisione pretorile non meritasse alcuna censura, avendo ritenuto, sulla base della ctu svolta in primo grado, che la riduzione della capacità lavorativa per i postumi dell'infortunio si aggirava nella misura del 6-7%, poiché non aveva “alcun rilievo... la sussistenza di un pregresso infortunio sullo stesso arto, che il ctu ha implicitamente valutato nel considerare le attuali condi- zioni del ricorrente.". Contro questa sentenza il De EL espone due motivi d'impugnazione. La parte intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso per cassazione la difesa del De EL, dopo aver diffusamente riferito sull'andamento dei precedenti gradi di merito, denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 149, disp. att. cod.proc.civ., oltre a vizi di motivazione, perché, avendo presentato in grado d'appello “nuova do- cumentazione sanitaria attestante una degenerazione artrosica precoce delle superfici articolari, nonché una complicanza osteoporosica alle epifisi a tende", con deambulazione lievemente claudicante, il Tribunale non aveva disposto una nuova ctu, né aveva preso in considerazione la nuova documentazione. Con il secondo mezzo illustra la violazione ed erronea applicazione degli artt. 74 e 80 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, oltre a vizi di motivazione, non avendo il Tribunale tenuto conto di un precedente infortunio, risalente al 1986, dal quale era scaturita una rendita del 20%, poi ridotta all'11 % e, quindi, liquidata nel 1997 in capitale (v. pg. 2 ricorso per cass.), che doveva portare alla costituzione di una rendita unica, ex art. 80, cit., comunque non inferiore a quella iniziale, pur tenendo conto della differente diagnosi del secondo in- fortunio rispetto al primo dove era stata riscontrata la frattura dell'arto inferiore sx. Il primo motivo di impugnazione merita di essere accolto non avendo il Tribunale affatto preso in conside- razione, come emerge dal ricorso in sede d'appello, direttamente apprezzato dalla Corte in considerazione della natura del vizio in procedendo denunziato con questo mezzo, le ulteriori evenienze strumentali e dia- gnostiche ivi prodotte e successive alla conclusione del giudizio di primo grado (Rx- studio radiologico Ca- massa del 17.3.97; certificato medico dott. W Uzzi- specialista ortopedico del 20.3.97), contravvenendo, pertanto al chiaro disposto dell'art. 149 disp. att. cod.proc.civ., sulla cui incidenza, anche in sede d'appello, la giurisprudenza di questa Corte ha fatto giustizia(v. $5.00.29.7.2002, n°14 191 Infatti la ratio decidendi del Tribunale si fonda sul parere tecnico redatto in sede pretorile: "Tale parere, che ha costituito la base dell'impugnata decisione, deve essere condiviso anche in questa sede poiché fondato sulla corretta valutazione dei dati rivenienti da un accurato esame clinico e specifici elementi anamnestici e documentali". Quanto al secondo motivo, deve escludersi che la questione dibattuta (unificazione di rendita) fosse stata proposta nei precedenti gradi di giudizio. Infatti non se ne parla affatto nel ricorso in appello (di cui già è stato giustificato l'apprezzamento da parte di questa Corte in sede d'esame del primo motivo). In particolare nelle relative conclusioni non ne viene fatto cenno alcuno, limitandosi la difesa dell'appellante De EL a chiedere la condanna dell'Istituto "a corrispondere in favore dell'appellante la rendita pari al 18% o nella misura superiore o inferiore che sarà accertata a mezzo di nuova ctu...". Né viene denunciata in questa sede l'omessa pronuncia. Questo mezzo deve, quindi, essere rigettato. Conclusivamente la causa va rimessa per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Lecce per il necessario approfondimento della questione accolta in questa sede e per la regolamentazione delle spese di questo giu- dizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma l'11 novembre 2002 Il Consigliere est Il Presidente pleaterKey IL LLIERE Depositato in Cancelleria. 30 LUG 2003 7 8 4 5 oggi CANCELLIEREANGEL 480 4