Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2002, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
ee 67089 ес 2 9 0 1/ 02 REPUBBLICA ITALIAN. IN NOME DEL POPOLO ITAL NO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEMADI Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 23469/99 Alfio FINOCCHIARO 1 Consigliere Cron.6794 Dott. Massimo ODDO Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 13/11/01 Dott. Mario CICALA Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZ ONE CAMPIONE CIVILE S EN T ENZA N. 67089 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF II DD IMPERIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - 2001 contro 2252 -1- IM NO, RO IA;
- intimati -
> avverso la sentenza n. 231/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 21/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato BARBIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I coniugi VE AD ed ND NO hanno impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Imperia l'avviso di accertamento con il quale l'ufficio aveva rettificato ai fini IRPEF un loro reddito di partecipazione, relativo all'anno 1983. La rettifica scaturiva dal maggior reddito accertato, ai fini ILOR, a carico di una società in nome collettivo di cui i contribuenti stessi erano soci. La Commissione Tributaria di primo grado di Imperia accoglieva il ricorso, e veniva appellata dall'Ufficio Con sentenza del 12-21 ottobre 1998 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria confermava la decisione, osservando che i redditi di partecipazione dovevano essere decisi in conformità a quello della società partecipata, che l'accertamento a carico della S.n.c. AN San Damiano di AM GI e C. era stato discusso ed annullato dalla Commissione Provinciale di Pavia, e che il successivo appello presentato dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Pavia era stato respinto dalla competente Commissione Regionale in data 8 ottobre 1993. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, eccependo con unico motivo i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione rispetto ad un punto decisivo della controversia. L'Amministrazione sostiene che la decisione dei giudici d'Appello di Pavia riguardante l'entità collettiva non era affatto passata in giudicato, ed, anzi, era stata tempestivamente impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale. Perciò a suo parere – la Commissione Regionale della Liguria - - non avrebbe potuto accogliere l'appello dei contribuenti ND e VE. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. L'art.5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597, in materia di IRPEF (e vigente all'epoca dei fatti), prevedeva espressamente, ai suoi primi due commi, che "i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, sono imputati ciascun socio, a indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se da atto pubblico o da scrittura privata autenticata non risultano determinate diversamente." La controversia riguardante il reddito di partecipazione dei singoli soci non poteva che essere decisa in conformità alla soluzione definitiva della controversia principale concernente il reddito della società. Ciò significa che la Commissione Regionale non poteva definire i redditi dei singoli soci se non in conformità dell'accertamento definitivo a carico dell'entità collettivo. Del resto anche la pronunzia impugnata fa espressa menzione dell'art.5 del DPR n.597 del 1973 e del principio consolidato "della automatica efficacia per cui il reddito accertato nei confronti della Società si riflette sulla sfera tributaria di ogni socio, nella misura della partecipazione agli utili." 2. E' necessario accertare perciò se la determinazione del reddito della società avesse acquisito, o meno, carattere di definitività, se, cioè, la pronunzia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva statuito sul punto fosse passata, o meno, in giudicato. Trattandosi di una questione processuale, questa Corte può esaminare gli atti per verificare se nella controversia relativa al reddito della società sia stato presentato. (come affermato dall'Amministrazione ricorrente) ricorso alla Commissione Tributaria Centrale 3. Come risulta da un'attestazione in atti, in realtà l'Amministrazione aveva proposto un ulteriore ricorso (per quanto risulta tuttora pendente) alla Commissione Tributaria Centrale, contro, appunto, la decisione di secondo grado che aveva confermato l'annullamento dell'accertamento a carico dell'entità collettiva. Ciò significa che il reddito societario non era stato determinato in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, e che il giudice del merito avrebbe dovuto attendere l'esito della controversia relativa al reddito societario, o, quanto meno, statuire che il reddito dei soci andava determinato conformemente a quello dell'entità collettiva.
4. Nel caso di specie il giudice del merito si è riportato, invece, alle statuizioni contenute nelle due pronunzie di merito relative alla controversia concernente il reddito della società, sentenze che avevano annullato, sia in primo che in secondo grado, l'accertamento a carico della società. In questo modo non ha tenuto conto del fatto che pendeva un ulteriore ricorso nella controversia relativa al reddito prodotto dalla società in nome collettivo. Invece il punto era (ed è) tuttora in contestazione, e su di esso non si era formato ancora il giudicato. и 5. Sussiste dunque il denunziato vizio di violazione legge, e specificamente del citato art.5 D.P.R. n.597/1973, nonché, contestualmente, di carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia, quello appunto sulla interconnessione tra il reddito accertato a carico della società di persone e quello di partecipazione a favore del singolo socio. L'impugnazione perciò deve essere accolta sotto entrambi questi profili del resto collegati tra loro. essereLa pronunzia della Commissione regionale deve annullata in relazione al motivo accolto, e la controversia va rimessa, per un riesame e per la liquidazione delle spese anche della presente fase di legittimità, ad altra sezione della stessa Commissione Regionale Tributaria della Liguria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria. Così deciso in Roma il 13 novembre 2001. N Alpresidenta Il Consignere estensore dr. Alfio Finocchiaro) (dr/Stefanoморасі), DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 27 FEB. 2002 Oggi DO SC 人 IL CANCELLIERE C1 DO SC 1