Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, la liberazione anticipata può trovare applicazione solo con riferimento al periodo di esecuzione della pena in Italia e non con riguardo al periodo di esecuzione sofferto nello Stato di condanna (In motivazione, la S.C. ha affermato che il momento della consegna da uno Stato all'altro determina il momento discriminante ai fini dell'applicazione dell'ordinamento penitenziario dell'uno e dell'altro Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33520 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/07/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 1965
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 2732/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA ET, N. IL 09/01/1934;
avverso l'ordinanza n. 6557/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 29/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. GALATI Giovanni, che ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 29.12.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da TA AN (fine pena, allo stato, al 30.06.2011), che sta scontando in Italia condanna inflitta negli Stati Uniti, avverso il provvedimento di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di liberazione anticipata per tutto il periodo di pena scontata all'estero (fino al 22.01.2009), essendo stato tale periodo già valutato dalle competenti Autorità dello Stato della condanna con la concessione di un periodo di riduzione della pena già assunto nella sentenza di riconoscimento.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo:
- l'esecuzione della pena è regolata dallo Stato di esecuzione;
- la liberazione anticipata italiana è più favorevole del beneficio ottenuto negli Stati Uniti;
- essa dunque andava applicata anche in relazione al periodo di carcerazione sofferto nello Stato della condanna.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. In data 07.06.2010 la difesa del ricorrente depositava memoria di replica sostenendo che, in definitiva, non intendeva ottenere duplicazione dei benefici, ma applicare al periodo di carcerazione statunitense la più favorevole disciplina italiana della liberazione anticipata.
5. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
È opportuno ricordare la situazione di fatto: - l'TA, condannato negli Stati Uniti per violazione alla legge sugli stupefacenti, ha scontato in carcere in quel Paese il periodo dal 09.06.1994 al 26.08.2009, data della sua consegna all'Italia per l'esecuzione della pena residua;
- nella sentenza di riconoscimento della condanna straniera (Corte d'appello di Roma in data 28.04.2009), ai fini dell'esecuzione della pena in Italia, risulta che al predetto condannato le competenti Autorità statunitensi hanno riconosciuto per buona condotta, in relazione al periodo di carcerazione sofferto nello Stato della condanna dal 21.12.1995 al 22.01.2009, il beneficio di giorni 765 di abbuono della pena inflitta. Tale riduzione di pena, assunta con la sentenza di riconoscimento, non è in discussione. Ciò posto, il ricorso è sicuramente infondato. Deve invero essere ricordato che, in materia, il principio da applicare è quello base - derivante dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate - secondo cui l'esecuzione della pena è soggetta alle norme dello Stato dell'esecuzione (cfr. art. 9, comma 3:
"L'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo"). Ciò comporta che, in caso di trasferimento, lo Stato che riceve il condannato per l'esecuzione della pena residua deve riconoscere gli eventuali benefici premiali concessi dallo Stato della condanna, in relazione al periodo di carcerazioni ivi scontato (cfr. art. 10, comma 2, ultima parte, secondo cui la pena da eseguire nello Stato di esecuzione "non può essere più grave, per natura e durata, della sanzione imposta nello Stato della condanna"); ma ciò significa anche che, in ordine al periodo di esecuzione in atto nel Paese di ricevimento, l'esecuzione stessa sarà soggetta solo alle leggi di quest'ultimo ordinamento. In definitiva, nel concreto, l'TA fin che era detenuto negli Stati Uniti era soggetto alle leggi che regolano l'esecuzione in quel Paese e se colà ha ottenuto benefici, in termini di decurtazione della pena, gli stessi devono essere riconosciuti dallo Stato italiano;
una volta trasferito in Italia, Stato dell'esecuzione diventa l'Italia ed egli dovrà dunque essere soggetto alla disciplina dell'esecuzione prevista dal nostro ordinamento, anche in relazione - ovviamente - alla possibilità di fruire di benefici penitenziari quali la liberazione anticipata, ma - è di consequenziale evidenza - solo limitatamente al periodo di esecuzione della pena qui sofferto. In tal senso, pertanto, il momento della consegna da uno Stato all'altro determina lo spartiacque tra l'applicazione di un ordinamento penitenziario e l'altro (su tali punti, cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 2601 in data 30.03.1999, Rv. 213490, Di Carlo;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 11425 in data 11.02.2004, Rv. 227821, Sciabica). L'anzidetto principio, che governa il sistema delle relazioni tra Stati in materia di esecuzione di persone condannate trasferite, preclude però che - come erroneamente sostiene e richiede il ricorrente - il periodo di esecuzione sofferto nello Stato della condanna possa essere valutato con gli strumenti ed ai fini della legislazione dello Stato italiano, perché ciò finirebbe per costituire un'indebita intromissione expost nella esecuzione spettante, in parte qua, allo Stato della condanna e curata - e disciplinata - dallo stesso. Non può dunque ammettersi per principio (non solo una duplicazione di benefici) che il periodo di esecuzione statunitense sia oggetto di valutazione da parte del giudice italiano, e ciò a prescindere dalla considerazione - già ex se decisiva - che non vi è alcun elemento in atti che possa far concludere per la totale equiparazione dei requisiti previsti dall'ordinamento straniero in materia di buona condotta carceraria con quelli richiesti dalla L. n. 354 del 1975, art. 54. Ed invero è di tutta evidenza che le Autorità italiane, per il periodo di detenzione sofferto nello Stato straniero, non possono avere svolto quell'indispensabile osservazione della personalità e quella verifica diretta della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione che la vigente normativa italiana richiedono per la concessione del beneficio della liberazione anticipata. In altri termini, lo Stato dell'esecuzione (ora, nella fattispecie, l'Italia) dovrebbe riconoscere - secondo l'infondata tesi difensiva - non solo la sentenza di condanna e la pena come definita dallo Stato della condanna (ivi compresi i già concessi benefici penitenziari), ma anche la valutazione sulla condotta carceraria colà tenuta, secondo parametri la cui corrispondenza con quelli italiani non risulta, ma soprattutto effettuata (come sostiene lo stesso ricorrente;
v. f. 3 dell'atto di ricorso) non già da un'autorità giurisdizionale, ma da quella penitenziaria a natura amministrativa. Ed allora deve rilevarsi che la Convenzione che regola la materia (Strasburgo 21.03.1983, ratificata con L. 25.07.1988 n. 334), che è tutta calibrata a livello di decisioni giudiziarie, mai accenna alla possibilità (e tanto meno all'obbligo) che uno Stato contraente sia legato alle valutazioni, pur inerenti i condannati, espresse da autorità di livello amministrativo (allo stesso modo, sia detto per incidens, una sanzione disciplinare inflitta dal direttore del penitenziario straniero dovrebbe vincolare il giudice di sorveglianza italiano, il che palesemente non può essere). Tanto ritenuto, il sistema delineato dalla Convenzione risulta insensibile alla contingente, nonché eventuale, circostanza che l'ordinamento dello Stato di esecuzione possa essere più favorevole di quello dello Stato della condanna, fruendo l'interessato dei rispettivi benefici in ragione del periodo di carcerazione sofferto nell'uno e nell'altro, nei termini da ciascuno previsti. Del resto - si è già rilevato - la Convenzione stessa prevede il divieto di aggravamento della complessivo trattamento sanzionatorio, non l'obbligo di estensione di benefici in praeteritum. Nè, in tal senso, può utilmente essere invocato - come suggerisce il ricorrente - il dictum della sentenza Cass. Pen. SS.UU n. 36527 in data 10.07.2008 - 23.09.2008, Rv. 240399, Napoletano, che interpretava l'art. 12 della Convenzione (così legittimando l'applicabilità dell'indulto) e dunque operava su un dato testuale esistente e - soprattutto - agiva nell'ambito della legislazione, relativa all'esecuzione della pena, dello Stato di esecuzione;
mentre affermare il principio che lo Stato di esecuzione possa valutare, ai fini propri del suo ordinamento, il periodo di carcerazione sofferto in altro Stato, sotto altra vigilanza e diversa disciplina, nonché differente regime carcerario, significherebbe introdurre ex novo un principio che non è nella Convenzione e neppure è rinvenibile nella legislazione interna. In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato.- Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente TA AN al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010