(Esecuzione di buona fede).
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Diritto / L'art. 1481 comma 2 c.c. contrasta con gli artt. 1375 c.c. e 1150 c.c. Il divieto del compratore di sospendere il pagamento in favore del venditore ex art. 1481 comma 2 c.c. contrasta con gli artt. 1375 c.c. e 1150 c.c
Leggi di più…[…] Accanto alla tesi suesposta, esiste un'altra tesi, più progressista, che ammette, in generale, un obbligo di rinegoziazione del contratto ricorrendo alla clausola elastica della buona fede oggettiva di cui all'art. 1375 c.c.. […]
Leggi di più…[…] In particolare, nel testo dell'ordinanza n. 3405 la Cassazione ha rilevato che: l'obbligo di fedeltà gravante sul dipendente ha un perimetro più ampio di quello risultante dall'art. 2105 del Codice Civile, dovendosi combinare con i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 del c.c. e all'art. 1375 del c.c.; nel caso in oggetto, il dipendente, pur in regime part-time, svolgeva ruoli operativi e gestionali in diverse società, senza aver informato l'azienda datrice di lavoro e - quindi - in palese contrasto con le regole e il codice etico interni.
Leggi di più…(massima n. 1) In presenza di una clausola dello statuto di una società cooperativa che attribuisca al socio il diritto di recesso, ma che condizioni l'efficacia del recesso stesso all'apprezzamento da parte del consiglio d'amministrazione della cooperativa delle ragioni indicate dal socio, il comportamento di tale organo sociale, che ometta per lungo tempo di esaminare la domanda di recesso, limitandosi ad invocare la mancata previsione all'uopo di un termine essenziale, comporta la violazione dei principi della correttezza e della buona fede (art. 1375 c.c.), cui è soggetta l'attuazione anche del contratto sociale, e giustifica, quindi, la risoluzione del rapporto.
Leggi di più…(massima n. 1) Il vizio di una deliberazione assembleare (nella specie, di una Spa ) costituito dal cosiddetto eccesso di potere si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.
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