Sentenza 28 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo davanti al tribunale in composizione monocratica, la estrema ristrettezza dei tempi del procedimento, connessa allo "status custodiae", non richiede che ai difensori sia data formale notifica della udienza, dovendo ritenersi sufficiente l'avviso orale dato dalla polizia giudiziaria al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2001, n. 10508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10508 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 28/02/2001
1. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - n. 909
3. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - n. 31737/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LO EP, n. a Formia il 21.12.1974 avverso la ordinanza in data 20 luglio 2000 del Tribunale di Catania Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 20 luglio 2000, il Tribunale di Latina, nell'ambito di giudizio direttissimo, convalidava l'arresto di LO EP, sorpreso all'esterno della propria abitazione benché al medesimo fosse stata applicata la misura degli arresti domiciliari con ordinanza in data del medesimo Tribunale in data 12 luglio 2000. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando la violazione degli artt. 558, 390 e 391 c.p.p. non essendo stato dato avviso della fissazione della udienza di convalida ai difensori di fiducia. Il ricorrente precisa che non trova alcun riscontro in atti la comunicazione dei Carabinieri di Fondi di avere proceduto alla notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia.
Diritto
Il ricorso è infondato, atteso che nel verbale di arresto in atti (fol. 6) vi è l'attestazione dell'avviso dato agli avvocati Vincenzo Macari e Maurizio Forte della data dell'udienza in cui si sarebbe tenuta la convalida e svolto il contestuale giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Latina;
rito che, per la estrema ristrettezza dei tempi, connessi allo status custodiae, non richiede che ai difensori sia data formale notifica della udienza, bastando all'uopo anche un avviso orale dato dalla polizia giudiziaria al difensore, come previsto dall'art. 558 comma 1 c.p.p. (e, prima di esso, dall'art. 566 c.p.p. abrogato dalla legge n. 479 del 1999). Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001