Sentenza 4 febbraio 2003
Massime • 1
Configura il delitto di abuso di ufficio la condotta del vigile urbano che, potendo procedere alla contestazione sul posto, disponga l'accompagnamento nei propri uffici, senza che la persona intimata abbia rifiutato di dichiarare le proprie generalità ovvero sussistano ragioni per ritenere la falsità delle dichiarazioni rese, in violazione di una specifica norma di legge (art. 11 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella l. 18 maggio 1978, n. 191), provocando così un danno ingiusto, consistito in un'umiliante costrizione, percepita dalla vittima come conseguente ad un atteggiamento di vessazione del tutto inutile.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2003, n. 9970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9970 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dai signori magistrati:
dott. Renato Acquarone Presidente
dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
dott. Luciano Deriu Consigliere
dott. Francesco Ippolito Consigliere
dott. Giorgio Colla Consigliere
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI ER, n. a Cesenatico (FO) il 9 febbraio 1944;
nei confronti della sentenza in data 25 giugno 2002 della Corte d'appello di Bologna;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona dei sostituto dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Placido De Salvo in sostituzione dell'avv. Merlotto Zauli per il ricorrente.
FATTO E DIRITTO
1. - ER LE, assistente capo della Polizia municipale del Comune di Savignano sul Rubicone, è stato condannato dal Tribunale di Bologna alla pena (sospesa) di quattro mesi e venti giorni di reclusione - con la concessione delle attenuanti generiche - per i reati di ingiuria e minaccia, nonché per quello di abuso di ufficio commessi in danno di IO DE SA.
2. - Più precisamente al LE era stato addebitato di aver ingiuriato quest'ultimo in occasione di un alterco e di aver accompagnato le ingiurie con eloquenti gesti (mostrando di togliersi la cravatta e la giacca della divisa), invitando il DE SA a una colluttazione e invitandolo, altresì, a seguirlo negli uffici della Polizia municipale (capo A); inoltre gli era stato contestato di aver abusato dei poteri inerenti alle sue funzioni "al solo fine di arrecare un ingiusto danno al DE SA consistente nella costrizione del medesimo a subire le lesioni del decoro e della libertà psichica nei modi descritti al capo A)", perché, pur in assenza di violazione di norme del codice della strada, e non essendovi alcuna necessità di sottoporre il DE SA ad approfondito controllo attraverso i documenti di circolazione a costui richiesti, tratteneva gli stessi portandoli con sé nell'ufficio, così costringendo il DE SA a seguirlo;
quivi, lo minacciava e offendeva ulteriormente urlando nei suoi confronti, strappandogli gli occhiali e infine restituendogli i documenti, sbattendoli su di un bancone (in Savignano sul Rubicone il 27 ottobre 1995).
3. - La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, assolveva il LE dai reati di ingiurie e di minacce (capo A) per "ritorsione, provocazione e comunque per reciprocità delle ingiurie", ritenendo che avesse dato origine al diverbio una frase dei DE SA che si rivolse al rappresentante della Polizia urbana dicendogli "tu bello a me mi conosci", lesiva del prestigio dei pubblico ufficiale, e ritenendo che il comportamento del LE di invito a battersi non avesse avuto un effetto intimidatorio. Riteneva, peraltro, la Corte sussistenti, nel comportamento successivo del LE, tutti gli estremi del reato di abuso di ufficio nella nuova configurazione derivante dalla modifica dell'art. 323 c.p. per effetto della I. 16 luglio 1997, n. 234, affermando che, nel caso, il reato si era realizzato avendo il LE esercitato il potere "per un fine diverso da quello pubblico e quindi per uno scopo personale ed egoistico", cosa che rappresenterebbe - secondo il giudice a quo - nella sua oggettività, la lesione dell'interesse tutelato"; per tale fine egoistico il LE si sarebbe reso responsabile "della violazione di norme di regolamenti", sia provocando la vittima con l'espressione "aria, aria" o "vai, vai" perché il DE SA gli aveva chiesto chiarimenti sulla contravvenzione contestatagli, sia provocandolo a ingaggiare una colluttazione personale, sia, infine, portando i documenti dei DE SA in ufficio, pur potendo controllarli sul posto, costringendo quest'ultimo a recarsi in ufficio per riprenderseli. Rideterminava, conseguentemente, la pena per quest'ultimo reato.
4. - Propone ricorso per cassazione il LE per mezzo del difensore che lamenta quanto segue. 1) Violazione della lett. b) dell'art. 606, in quanto il comportamento contestato non avrebbe mai potuto integrare gli estremi dell'abuso d'ufficio, difettando gli elementi del dolo intenzionale, della violazione di legge o di regolamento e dell'evento di danno ingiusto o di vantaggio patrimoniale, né potendo essere realizzato il reato con abuso di qualità. 2) Contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto. La tesi del DE SA secondo la quale avrebbe subito le ingiurie e le minacce, sarebbe stato invitato a seguire il LE in ufficio e non avrebbe mai detto la frase "tu bello mi conosci" sarebbe, infatti, smentita dal teste AS (collega del LE) che avrebbe affermato di aver visto il PA fare un segno con la mano al DE SA con il significato di invitarlo ad andar via e di aver chiaramente sentito quest'ultimo pronunciare la frase "tu bello mi conosci" più volte: la sentenza darebbe contraddittoriamente credito a entrambe le versioni. Contrasti sussisterebbero poi fra le versioni del LL SA e del teste AS sull'invito lanciato dal LE al DE SA a seguirlo in ufficio, riferito dal primo ma non confermato dal secondo, il quale ha sostenuto semplicemente che il secondo ha seguìto il primo. La sentenza sarebbe, inoltre, viziata per travisamento del fatto nella parte in cui afferma che il LE avrebbe costretto il DE SA a seguirlo in ufficio "per chiedere chiarimenti sulla contravvenzione contestatagli", perché nessuna contravvenzione fu contestata e il LE intendeva denunciare il DE SA per oltraggio, denuncia che non fu poi presentata per "quieto vivere". La Corte avrebbe anche ignorato la deposizione del teste UD importante per accertare l'odio che il DE SA nutriva per il corpo dei vigili urbani, rei, a suo avviso, di avergli contestato una serie di contravvenzioni per divieto di sosta. 3) Nullità della sentenza per avere ignorato la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2) c.p. e la richiesta di concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p.p. 5. - I primi due motivi di ricorso non sono fondati.
6. - Per quanto attiene al secondo motivo, che va esaminato preliminarmente per ragioni di ordine logico, riguardando il vizio di motivazione per le pretese contraddizioni fra le deposizioni del teste AS e le dichiarazioni del DE SA, ritiene il Collegio che le divergenze che si riscontrano tra le due versioni sono state valutate e appianate dalla Corte d'appello, che ha ricostruito il fatto in maniera coerente, secondo la propria insindacabile valutazione di merito, senza che in tale operazione sia riscontrabile alcun vizio della motivazione sotto il profilo della contraddittorietà, avendo dato credito il Collegio alla deposizione del teste circa la effettiva pronuncia della frase che dette inizio al diverbio, ed avendo poi, comunque, accertato che l'imputato si allontanò dal luogo della discussione insorta tra i due con i documenti del DE SA per recarsi presso il Comando, costringendo quest'ultimo a seguirlo, senza che assuma decisivo rilievo, ai fini della decisione, se tale comportamento del LE sia stato o meno preceduto da un invito al DE SA a seguirlo. 7. - Per quanto riguarda il motivo concernente la pretesa insussistenza - in diritto - del reato di abuso di ufficio, ritiene la Corte che i Giudici di appello abbiano correttamente ritenuto integrato il delitto in relazione a tutti i suoi elementi costitutivi, sia pure con le precisazioni e le correzioni della motivazione che seguono.
8. - Se è senz'altro vero che l'eccesso di potere, come questa Corte ha ormai costantemente deciso, se pur con qualche rara eccezione, non rientra più, dato il nuovo schema normativo, tra i possibili modi di realizzazione del reato, è pur vero che questo si è concretato, ravvisandosi nel comportamento oggettivo del LE sia gli estremi della violazione di legge che quello del danno ingiusto, contestati dalla difesa.
9. - Sotto il primo profilo la sentenza sottolinea che non vi era alcuna ragione perché il LE portasse con sé presso il Comando, i documenti del DE SA, potendo procedere sul posto alle contestazioni alle quali intendeva addivenire. Anche se la Corte non indica la norma violata, essa è agevolmente desumibile dal chiaro tenore dell'art. 11 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59. convertito con modificazioni nella I. 18 maggio 1978, n. 911 il quale stabilisce che "Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione..." proseguendo poi nello stabilire che "La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essa esibiti". È del tutto chiaro che nella specie manca le condizioni per le quali il LE potesse condurre il DE SA presso gli uffici del Comando (o comunque per costringerlo a seguirlo), ed è dei tutto palese, pertanto, la violazione di legge posta in essere dal LE.
10. - Né vale discutere sul travisamento del fatto contenuto nella sentenza, di cui deve effettivamente darsi atto, secondo il quale la verifica sulla identità del DE SA era finalizzata alla contestazione di una violazione del codice della strada (in realtà nulla di tutto ciò accadde). Il travisamento però non ha alcuna efficacia invalidante della motivazione della sentenza, perché il comportamento di abuso del vigile è riscontrabile tanto se finalizzato alla contestazione di una violazione del codice stradale quanto se diretto alla contestazione del reato di oltraggio. 11. - Per quanto riguarda il requisito del danno ingiusto, merita di essere ricordato - perché la difesa sembra porlo in dubbio - che tale danno può anche avere carattere non patrimoniale (carattere che, invece, deve avere il vantaggio, secondo la nuova formulazione dell'art. 323 c.p. qualora sia contestato un abuso che abbia come effetto un vantaggio). È corretta, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, ripetendo il capo di imputazione, ribadisce l'evento di costrizione del DE SA a subire le lesioni del decoro e della sua libertà psichica, cioè - come può meglio chiarirsi - a subire un' umiliante costrizione, percepita dalla vittima come conseguente a un atteggiamento di vessazione del tutto inutile.
12. - Sul dolo intenzionale poi non possono esservi dubbi. Non può dirsi che tale evento di danno sia una conseguenza non voluta dell'agire del ricorrente perché anzi la volontà mirava proprio a quel risultato di umiliazione come si ricava dal contesto di tutta la vicenda in cui il vigile si comportò nel modo illecito appena rilevato sotto lo stimolo di un desiderio di rivalsa per riaffermare (in modo non certo encomiabile) il primato del pubblico ufficiale che in qualche modo aveva avvertito come venuto meno il suo prestigio per effetto dell'atteggiamento del DE SA. 13. - È proprio quest'ultimo aspetto del comportamento del LE che non è stato affatto analizzato dalla sentenza che si impugna, nonostante un'esplicita richiesta di concessione dell'attenuante della provocazione.
14. - La sentenza va, dunque, annullata su tale punto per mancanza di motivazione, vizio riscontrabile anche per quel che concerne la mancanza di argomentazioni sulla richiesta di concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p.p., rimasta senza riscontro da parte della Corte d'appello. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle richieste subordinate di concessione dell'attenuante della provocazione e del beneficio della non menzione e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, 4 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 MARZO 2003.