Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 1
A seguito della declaratoria di incostituzionalità della disposizione del terzo comma dell'art. 183 legge fall. (nella parte in cui disponeva che il termine per impugnare la sentenza che pronunzia sulla proposta di concordato preventivo, ai fini dell'omologazione, decorresse dall'affissione, invece che dalla comunicazione eseguita a norma degli artt. 133 e 136 cod. proc. civ.) ha comportato il venir meno della decorrenza del termine per l'appello in coincidenza con l'affissione, anziché con la comunicazione, in considerazione che solo quest'ultimo atto garantisce il diritto di difesa, perché pone l'interessato nella situazione di avere conosciuto l'esito giudiziale della sua domanda. Va, pertanto, escluso che la menzionata disposizione possa essere interpretata nel senso che sia indispensabile, perché decorra il termine per l'impugnazione, la comunicazione congiunta con l'affissione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Presidente -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.I.A. SOCIETÀ IMMOBILIARE ALBERGHIERA SpA in liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato FRANCO PASTORE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONCORDATO PREVENTIVO S.I.A. - SOCIETÀ IMMOBILIARE ALBERGHIERA SpA, in persona del Liquidatore Giudiziale, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato GIANLUCA BRANCADORO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1487/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 08/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, l'Avvocato Romano, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 9.9.1998 il Tribunale di Bologna omologò il concordato preventivo richiesto dalla società Sia - Società Immobiliare e Alberghiera s.p.a., la quale, lamentando il mancato accoglimento di alcune istanze contenute nella proposta, propose appello con atto notificato il 4 e il 17.12.1998.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata l´ 8.5.2000, ha dichiarato la impugnazione inammissibile perché proposta oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione, avvenuta il 17.9.1998, giusta disposto dell'art. 183 L.F., dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 255/1974, laddove stabiliva che il termine per impugnare decorresse dalla affissione invece che dalla comunicazione.
Propone ricorso per cassazione con due motivi la soc. Sia;
resistono con controricorso il liquidatore ed il commissario giudiziale del concordato preventivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo deduce la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 183 L.F. e la carenza e contraddittorietà della motivazione. Assume che la interpretazione corretta della sentenza n. 255/1974 della Corte Costituzionale comporta la esigenza che alla affissione si aggiunga sempre e comunque la comunicazione della sentenza da impugnare, soltanto le due finalità congiunte assicurando la possibilità di conoscere nel ridotto termine di 15 giorni la motivazione della decisione.
Con il secondo motivo la ricorrente solleva il dubbio di costituzionalità dell'art. 183, per contrarietà con gli artt. 24 e 111 cost., ove si assecondasse la interpretazione della sentenza impugnata, che porterebbe alla incongruitá del termine per impugnare e conseguentemente ad una illegittima compressione del diritto di difesa, posto che una parte di quel. termine sarebbe consumato dalla esigenza di prendere conoscenza del contenuto della sentenza e delle difficoltà connesse ai tempi d registrazione.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, giacché propongono la medesima esigenza del diritto di difesa, per un verso utile ad una lettura dell'art. 183 III° comma L.F. che la garantisca in modo pieno e sicuro, dopo l'intervento della sentenza 12.11.1974 n. 255 della Corte Costituzionale, capace di dare rilievo alla comunicazione della decisione da impugnare - ai fini della decorrenza del termine, come elemento additivo della affissione;
o, per altro verso, giustificativa del sospetto di incostituzionalità della norma, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., posto che la sola comunicazione, come atto sostitutivo della affissione, si appaleserebbe inidonea a siffatta garanzia difensiva, non essendo essa in grado di evitare la consumazione di parte del termine, per attività propedeutiche all'esercizio delle difese. Nessuno dei due profili considerati può essere condiviso, mentre decisamente priva di consistenza è la denunzia riferita ad un supposto vizio motivazionale - in termini di carenza e contraddittorietà - del quale la ricorrente non è andata oltre la mera enunciazione.
Va rilevato che la Corte Costituzionale con la citata decisione ha dichiarato la illegittimità della norma, nella parte in cui stabilisce che il termine per impugnare la sentenza che pronunzia sulla proposta di concordato preventivo, ai fini della omologazione, decorra dalla affissione, invece che dalla comunicazione, eseguita a norma degli artt. 133 II° comma e 136 c.p.c.. Con la declaratoria di incostituzionalità è venuta meno la decorrenza del termine per l'appello in coincidenza con la affissione, anziché con la comunicazione, in considerazione che solo quest'ultimo atto garantisce il diritto di difesa, perché pone l'interessato nella situazione di avere conosciuto l'esito giudiziale della sua domanda. Pertanto la interpretazione proposta è palesemente ultronea, con riguardo agli intendimenti del giudice delle leggi, rispetto a quella assicurata dalla pronunzia di incostituzionalità, in quanto sostituisce al meccanismo comunicazione - impugnazione, giudicato congruo all'osservanza del precetto costituzionale dell'art. 24, quello della comunicazione congiunta alla affissione, come indispensabile perché decorra il termine per l'appello. Proposta interpretativa arbitraria, non solo in riferimento al chiaro tenore della decisione del giudice delle leggi, ma perché si discosta dalla giurisprudenza costituzionale, intervenuta su varie norme della legge fallimentare (artt. 18, 23 I° comma, 26, 98 I° comma, 99 pen. comma, 100 I° comma;
sent. 151/1980; 156/1986; 42/1981; 303/1985; 55 e 156/1986; 102 e 120/1986; 152/1980; 102/1986; 538/1990) al fine di costituzionalizzarle, nel rispetto della esigenza di rapidità delle procedure concorsuali, sostituendo, senza aggiungere, alla affissione la comunicazione, una volta che quest'ultima risulti utile alla conoscenza del provvedimento.
La censura non ha miglior sorte se riguardata sotto il profilo del sospetto di incostituzionalità della norma, pur dopo il richiamato intervento della Corte Cost.le, essendosene supposta la insufficienza ad assicurare la concreta possibilità di adire il giudice, dal momento che una parte del termine per impugnare verrebbe ad essere impiegato per conoscere il contenuto della sentenza.
Se, indubbiamente, l'esperimento congiunto della affissione e della comunicazione favorisce nel modo migliore la difesa dell'interessato, la sola comunicazione non può giudicarsi ad essa inidonea, giacché, a prescindere dalla necessità di speditezza delle procedure concorsuali, non è dato rinvenire nell'ordinamento giuridico processuale un principio generale, dal quale le norme costituzionali che si assumono violate traggano uno specifico contenuto percettivo, volto ad assicurare la pienezza del termine assegnato per la tutela degli interessi, all'esclusivo allestimento dei mezzi di impugnazione, facendolo decorrere solo dal momento in cui sia stata assicurata la effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare.
E non essendo il termine previsto dall'art. 183 III° comma L.G. inadeguato alla esigenza duplice della completa informazione della decisione e alla predisposizione del mezzo di impugnazione - sia pure nella ristrettezza giustificata dalle succitate ragioni di speditezza -la eccezione di incostituzionalità si appalesa manifestamente infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in L.
5.120.000 di cui L.
5.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in L.
5.120.000 di cui L.
5.000.000 per onorari.
Roma 6 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2002