Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2560
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Sentenza 22 febbraio 2002

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A seguito della declaratoria di incostituzionalità della disposizione del terzo comma dell'art. 183 legge fall. (nella parte in cui disponeva che il termine per impugnare la sentenza che pronunzia sulla proposta di concordato preventivo, ai fini dell'omologazione, decorresse dall'affissione, invece che dalla comunicazione eseguita a norma degli artt. 133 e 136 cod. proc. civ.) ha comportato il venir meno della decorrenza del termine per l'appello in coincidenza con l'affissione, anziché con la comunicazione, in considerazione che solo quest'ultimo atto garantisce il diritto di difesa, perché pone l'interessato nella situazione di avere conosciuto l'esito giudiziale della sua domanda. Va, pertanto, escluso che la menzionata disposizione possa essere interpretata nel senso che sia indispensabile, perché decorra il termine per l'impugnazione, la comunicazione congiunta con l'affissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2560
    Data del deposito : 22 febbraio 2002

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