Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che sussistesse tale ignoranza incolpevole che giustificasse la invocata rescissione, nell'ipotesi in cui, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia domiciliatario, l'imputata, arrestata in flagranza, non provvedeva alla nomina di un diverso difensore, né al mutamento del luogo di elezione del domicilio).
Commentari • 8
- 1. Art. 629-bis - Rescissione del giudicatohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Rescissione del giudicato (art. 629-bis) In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la disciplina di cui all'art. 24, commi 6-bis e ss. DL 137/2020, convertito con modificazione dalla L. 176/2020, in quanto riferita a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati, trova applicazione anche in relazione all'istanza di rescissione del giudicato, nonostante la sua natura di impugnazione straordinaria (Sez. 5, 24111/2022) In tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento, ostativa alla revoca della sentenza di condanna emessa nei confronti di imputato assente, deve essere riferita all'accusa contenuta in un …
Leggi di più… - 2. Email cambiata? No alla rescissione del giudicato (Cass. 7172/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 marzo 2021
Sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. 12/11/2020) 24-02-2021, n. 7172 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere - Dott. PARDO Ignazio - Consigliere - Dott. DI …
Leggi di più… - 3. Rescissione del giudicato impossibile se nomina fiduciaria? (Cass. 7172/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2021
Il riconoscimento dell'ignoranza incolpevole deve avvenire sulla scorta di tutti gli eventi indicativi della conoscenza della pendenza giudiziaria, se pure verificatesi nella fase delle indagini: con la precisazione che la disciplina codicistica individua in capo all'imputato, consapevole della pendenza del giudizio a suo carico, un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento (eventuali rinunce al mandato del difensore fiduciario incluse). La nomina del difensore di fiducia non costituisce un dato meramente formale, ma è un elemento dal quale dedurre con certezza che l'imputato ha avuto conoscenza del …
Leggi di più… - 4. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 dicembre 2020
- 5. La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 agosto 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 420-bis) Il fatto La Corte di Assise di Genova condannava in absentia l'imputato latitante, per i reati di: 1) associazione per delinquere finalizzata a più delitti di introduzione illegale in Italia di cittadini extracomunitari con trasporti via mare; 2) art. 12, comma 3, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per avere, in data 19 luglio 2014, introdotto in Italia 106 stranieri extracomunitari, trasportandoli via mare dall' Egitto in Sicilia; 3) art. 495, comma 2, cod. pen. per avere reso il 22 luglio 2014 false dichiarazioni alla Polizia di Stato in ordine alla propria identità. Il difensore di ufficio, a sua volta, proponeva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2017, n. 14787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14787 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
1 478 7 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - SENTENZA N. 184 Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA PELLEGRINO N. 42045/2016 Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: XHAMI XHULJIANE N. IL 03/03/1991 avverso l'ordinanza n. 7331/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del 25/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Colche ell conci eve her be мес ислий ricouso ي ت Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Firenze, in data 25 maggio 2015, condannava l'imputata, dichiarata assente, per il reato di concorso in rapina impropria. L'imputata in dibattimento era stata difesa di ufficio, poichè il difensore di fiducia, nominato all'atto dell'arresto in flagranza aveva rinunciato al mandato in data 6 giugno 2014. 2. L'imputata chiedeva la rescissione del giudicato deducendo che non aveva avuto conoscenza del processo in quanto il suo difensore di fiducia aveva dismesso il mandato ed era stato sostituto da difensori di ufficio, che non avevano peraltro goduto dei termini a difesa.
3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il collegio rileva che la disciplina del procedimento in absentia generata in accordo con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (tra le altre: Corte Edu, Sejdovic. V. Italia, Grande camera 1 marzo 2006), esclude la ignoranza incolpevole, presupposto che legittima l'istanza di rescissione, ogni volta che emerga che l'imputato abbia conosciuto l'esistenza del procedimento, sia pure in una fase germinale. La conoscenza si presume ogni volta che via siano manifestazioni precise di volontà partecipativa, come l'elezione di domicilio o la nomina del difensore di fiducia, oppure quando la stessa si deducibile da eventi non riconducibili alla volontà dell'accusato, che evidenzino, in modo incontrovertibile, la conoscenza del procedimento, come l'arresto ed il fermo, la sottoposizione ad una misura cautelare o la notifica personale dell'avviso d'udienza. Con specifico riferimento all'elezione di domicilio la Cassazione ha stabilito che da tale atto deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (Cass. sez. 5 n. 12445 del 13/11/2015, dep. 2016, Rv. 266368; Cass. sez. 5 n. 36855 del 07/07/2016, Rv. 268322).
1.2. Può dunque essere affermato che la rescissione del giudicato può essere disposta solo nel caso in cui si dimostri che l'imputato versa in uno stato di ignoranza "incolpevole" e non quando, questi non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo;
condizione 2 quest'ultima desumibile (secondo quanto prevede l'art. 420 bis cod. proc. pen.) sia dalla elezione di domicilio, che dalla nomina del difensore di fiducia, oltre che dall'arresto, dal fermo, dalla sottoposizione ad una misura cautelare o dalla notifica personale dell'avviso di udienza. La ignoranza incolpevole non deve pertanto essere valutata in relazione ai singoli atti della progressione processuale, dato che la conoscenza della esistenza del procedimento, seppur provata in relazione ad una fase germinale dello stesso, genera un onere di diligenza che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con il difensore (sia esso di fiducia, che di ufficio).
1.3. Nel caso di specie il difensore di fiducia aveva comunicato alla ricorrente la volontà di dismettere il mandato, senza che questa reagisse con la nomina di un diverso difensore o con il mutamento del luogo eletto come domicilio, che rimaneva indicato presso l'originario difensore: sul punto giova ribadire che la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l'efficacia della elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla (Cass. sez. 2 n. 31969 del 02/07/2015 Rv. 264234). Il Tribunale, preso atto della rinuncia al mandato del difensore di fiducia, procedeva alla nomina di un difensore di ufficio (peraltro non obbligatoria: sul punto Cass. sez. 5 n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016 Rv. 266052). Tenuto conto che l'imputata, arrestata in flagranza, e dunque a conoscenza dell'esistenza del procedimento già a causa dell'applicazione della misura precautelare ha, inoltre, nominato un difensore di fiducia, ed eletto il domicilio, ponendo in essere due azioni processuali che generano la presunzione di conoscenza ed escludono la ignoranza incolpevole necessaria per disporre la invocata rescissione.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della richiedente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 25 gennaio 2017 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE น 24 MAR 2017 IN Presidente L'estensore DICASSA "Cancelliere Giovanni Diotallevi Sandra Recchione GEMA DI Clow CANCELLIERE ferdre Claudia Pianelli N E O A I Z S 3