Sentenza 29 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2002, n. 7832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7832 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
e. l l e REPUBBLIC IT07 832/02 f LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto responsalità SEZIONE TERZA CIVILE eivie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12172/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 21629 Dott. Michele VARRONE Consigliere 8.1600 Rep Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud.17/12/01 Consigliere Dott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta co COLISOLE FORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 072 per diritti € ST IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F 29 MAG 2002 IL CANCELLERE ANTONELLI 29, presso lo studio dell'avvocato ARNALDO ROBERTO MONTEMURRO, COSCINO, difesa dall'avvocato giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
SANREMO SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore Avv. Pasquale Del Vecchio, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dagli avvocati GIOVANNI BRIZZI con studio in 80100 NAPOLI VIA 2001 ARCO MIRELLI 32, giusta delega in atti;
2185 - controricorrente 1 Y nonchè
contro
GENERALI ASSIC SPA, D'AUSILIO MICHELE;
- intimati avverso la sentenza n. 1612/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 17/06/98 e depositata il 07/07/98 (R.G. 881/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 30.4.1990 TI AN, premes- so d'essere stata investita, mentre procedeva a piedi in Napoli, da un'autovettura di proprietà di D'LI Michele, assicurata dalla spa SA (successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa), lamentò di aver subito lesioni personali e quindi convenne di- nanzi al Tribunale di Napoli il D'LI, la SA in liquidazione e la spa UR ER (quale Campania impresa designata per la Compagnia alla liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada) per ottenere il risarcimento dei danni. In contumacia di tutti i convenuti vennero as- sunte una prova testimoniale ed una consulenza medica. Con sentenza del 13.7.1995 il Tribunale rigettò la do- manda. La TI propose appello e relativo procedi- mento deferi interrogatorio formale al D'LI e al liquidatore della SA, i quali non comparvero a renderlo. Con sentenza del 7.7.1998 la Corte di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale, osservando che nessuna prova era stata acquisita circa l'identità della vettura investitrice, del suo proprietario e del suo assicuratore. Ricorre la TI con unico motivo. Gli intimati D'LI, SA in liquidazione e Assi- curazioni ER non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denunzia violazione degli artt. 232 e 116 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione. Lamenta che la Corte di merito, quantunque il D'LI ed il liquidatore della SA non fossero comparsi a rende- re l'interrogatorio formale loro deferito e quantunque nel processo fossero state acquisite "altre prove", non ammessi abbia ritenuto come annessi i fatti dedotti col mezzo istruttorio. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale ha osservato che nessuna prova era stata acquisita a sostegno dell'assunto della TI, all'infuori della deposizione di un teste, il quale, tuttavia, avendo dichiarato di aver visto soltanto 3 -- un' autovettura FIAT 128 investire la TI e di non es- sere riuscito a percepire gli estremi identificativi dell'automezzo né a riconoscere l'identità del condu- cente, nessun elemento aveva offerto, che fosse idoneo a consentire un compiuto accertamento dei fatti di cau- Da questa premessa la Corte territoriale ha desun- sa. сопљедшига h come consegue, che non poteva nella specie ritener- to, a licta si avvenuta la "fictio confessio" del D'LI e del liquidatore della SA e tale conclusione, coerente con la premessa e conforme alle prescrizioni del codice di rito, non merita censura. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non v'è luogo provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non 9 0 0 avendo gli intimati (D'LI, SA in liquidazione e UR ER) svolto attività difensive. 1097/29.11
P.Q.M.
456T 10,33 TOT≤39,44 La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla i M per le spese. 806T 44 Roma, 17.12.2001. 4 15 Java Fiducin IL CONSIGLIERE EST. PRESIDENTE و کنم " IL CANCELEDERE ON Dott.ssa Maria Aiello 28 .05.02 A 4