Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10834 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
ORTE SUPREMA DI1 0 834/0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P P LO ASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Comp Presidente R.G.N. 3089/00 Dort Vincenzo CARBONE - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA 28440 Cron. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. ER PREDEN Rel. Consigliere - Rep. Ud. 09/05/02 SABATINI ConsigliereDott. Francesco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI TO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato TO SANTAGATI con studio in 93012 GELA (CALTANISSETTA) VICO IMPERIA 4, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMMISSARIO LIQ "ASSID" ASSIC, SAI ASSIC, IO OB, COMANDATORE EMANUELE;
intimati pace di avverso la sentenza n. 262/99 del Giudice di 2002 GELA, emessa il 05/11/99 e depositata il 18/11/99 (R.G. 1092 347/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. ER PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ON ST ha convenuto ER PE, Emanuele Comandatore, la ASSID Assicurazioni in l.c.a. e la SAI Assicurazioni davanti al Giudice di pace di Gela per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale, nella mi- sura di £.
1.550.000. Il giudice di pace ha accolto la domanda ed ha con- dannato in solido tutti i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di £.
1.440.000 con gli interessi legali dalla data del fatto, ed al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. ON Santagati. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cas- sazione il ST e l'avv. Santagati in proprio. E' stata disposta la trattazione del ricorso in ca- mera di consiglio. Il P.M. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ri- 2 corso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., contro le sentenze del giudice di pace in cause da decidere, per ragioni di valore, secondo equità, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme Co stituzionali ○ comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) e per carenza assoluta, mera apparen- za о insanabile contraddittorietà della motivazione (v., per tutte, S.U. n. 716/99).
2. Il ST, con l'unico mezzo, denunciando vio- lazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., addebita al giu- dice di pace di non aver concesso anche la rivalutazio- ne, trattandosi di debito di valore, secondo i principi posti dalla S.C. con la sentenza n. 1712/95. La censura è inammissibile, atteso che il giudice di pace, con valutazione equitativa, ha ritenuto idonea a reintegrare il patrimonio del danneggiato la sola at- tribuzione degli interessi legali sulla somma liquidata a decorrere dalla data del fatto, e che tale regola equitativa non è in questa sede sindacabile alla stre- gua delle regole di diritto sostanziale poste da legge ordinaria invocate dal ricorrente.
3. L'avv. Santagati, con l'unico mezzo, concernente 3 la statuizione sulle spese, denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c. e della tariffa professionale, per avere il giudice erroneamente liquidato i diritti di procuratore e gli onorari. La censura è inammissibile, atteso che, per costan- te giurisprudenza di questa S.C., la tariffa professio- nale ha natura di norma sostanziale, sicchè la sua inosservanza da parte del giudice di pace non integra violazione di regole processuali (sent. n. 10363/00; n. 14529/00; n. 14745/00).
4. In conclusione, ravvisandosi una delle ipotesi di cui all'art. 375, comma 2, c.p.c., il ricorso va ri- gettato perchè manifestamente infondato.
5. Non avendo gli intimati svolto difese, non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 9.5.2002, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IL CAN MEC1 Afello Dott.ssa Depositata in Cancelleria Oggi, 24-07-02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 4