Sentenza 16 novembre 2011
Massime • 1
La notificazione degli atti all'imputato sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione (nella specie, all'affidamento in prova al servizio sociale) va effettuata nelle forme previste per gli imputati non detenuti, dal momento che l'applicazione di una misura alternativa postula una condizione di libertà.
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L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2011, n. 45047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45047 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/11/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 2640
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 19459/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM LI N. IL 03/07/1975;
avverso la sentenza n. 454/2009 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 08/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O. Cedrangolo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza dell'8 ottobre 2010, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 6 giugno 2008 dal Giudice per le indagini preliminari di Avezzano con la quale AM NO era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa, quale imputato dei delitti di rapina, resistenza ed altro al medesimo contestati.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale denuncia nel primo motivo violazione di legge in quanto la citazione in appello, malgrado la condizione di persona sottoposta al regime di affidamento in prova al servizio sociale, non era notificata con il rito previsto per i detenuti dall'art. 156 c.p.p., ma a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. Si lamenta poi, nel secondo motivo, la mancata derubricazione del delitto di rapina in quello di furto, in quanto al momento della condotta violenta non era stato maturato alcun proposito di sottrazione degli oggetti poi asportati. Si lamenta infine nel terzo motivo vizio di motivazione in quanto il giudice non avrebbe motivato in ordine al riconoscimento della recidiva, nella specie non obbligatoria, avendone fatto un accenno soltanto agli effetti della esclusione delle attenuanti generiche. Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. Quanto al primo motivo, infatti, oltre a non risultare la condizione di affidato in prova, è assorbente il rilievo che l'applicazione della misura alternativa postula una condizione di libertà agli effetti delle notificazioni, sicché ad essa non può ritenersi pertinente il procedimento di notificazione previsto per gli imputati detenuti. A proposito, poi, delle censure poste a fondamento del secondo motivo, re iterativo di analoga doglianza già dedotta in appello e disattesa da quei giudici, va rilevato che se è ben vero che nella ipotesi di sottrazione di una cosa dopo l'esaurimento dell'azione violenta, si configura il delitto di rapina e non quello di furto qualora il proposito della sottrazione sorga e si formi prima dell'attuazione della violenza, sempre che sussista un nesso di causalità apparente tra quest'ultima e l'impossessamento, nel senso che il secondo sia la conseguenza della prima (Cass., Sez. 2^, 5 marzo 2010, Vilcachagua), nella specie la dinamica della azione delittuosa, posta il luce dai giudici a quibus, ha adeguatamente posto in luce la contestualizzazione del proposito criminoso rispetto al dispiegamento della violenza, con ciò consentendo di ritenere integrato l'elemento soggettivo del contestato reato. L'ultimo motivo è palesemente inammissibile, in quanto non soltanto la questione sulla recidiva non risulta espressamente devoluta nei motivi di appello, ma è stata congruamente valutata e motivatamente apprezzata in sede di gravame, sia pure nel contesto del giudizio di valenza ed agli effetti delle statuizioni sul trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011