Sentenza 2 marzo 1998
Massime • 1
Il provvedimento di rimessione al giudice civile della questione relativa alla restituzione delle cose sequestrate ha sempre carattere interlocutorio e, come tale, è intrinsecamente insuscettibile di impugnazione, ne' può presentare, se motivato in riferimento al capoverso dell'art. 676 c.p.p., alcun profilo di abnormità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1998, n. 6197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6197 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 02.03.1998
1. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
2. " Adalberto Albamonte " N. 270
3. " SE La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 31983/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ER NG SE, n. 29.04.1948
avverso la sentenza emessa il giorno 17.06.1997 dal Pretore circondariale di Milano, Sez. distaccata di Cassano d'Adda;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Galgano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 17.06.1997 il Pretore circondariale di Milano, Sez. distaccata di Cassano d'Adda, nel dichiarare non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di ER NG SE per il reato di cui all'art. 393 cp., contestato in relazione ad una violenza esercitata per far valere il preteso diritto di proprietà su di un carrello elevatore, rimetteva ex art.263 cpp. al competente giudice civile (individuato nel Pretore di
Bergamo, Sez. distaccata di Treviglio) la risoluzione della questione relativa alla restituzione, richiesta dall'imputato, del carrello in sequestro, ritenendone controversa la proprietà.
Ricorre il ER, deducendo l'illegittimità e l'abnormità del provvedimento relativo al carrello, stante l'evidente insussistenza dei presupposti per la permanenza del vincolo, in relazione all'assenza di esigenze probatorie, alla appartenenza del bene a terzi estranei al reato in origine contestato e alla conseguente inconfiscabilità del medesimo.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Indipendentemente, invero, dalla questione generale se i provvedimenti sulla restituzione delle cose sequestrate emessi dal giudice dibattimentale siano opponibili in base agli articoli (applicabili analogicamente) 667 e 676 cpp. (come ritenuto da Cass.cc. VI/ 20296/95) ovvero impugnabili con la sentenza (come ritenuto da Cass. cc. II/ 605/96), deve rilevarsi che il provvedimento di rimessione al giudice civile della questione relativa alla restituzione delle cose sequestrate ha sempre carattere interlocutorio e, come tale, è intrinsecamente insuscettibile di impugnazione (Cass. cc. II/ 3724/95), ne' può presentare, se (come nella specie) motivato in riferimento ai presupposti di cui al cpv. art. 676 cpp., alcun profilo di abnormità. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 1.000.000 (tale misura ritenendosi equa in relazione al motivo di inammissibilità) in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1998