CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
>
CS
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2023, n. 19604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19604 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NE EN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capo 2 - e, per l'effetto ha ridotto la pena inflitta, nella misura di mesi otto di reclusione, in relazione all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 perché, quale amministratore unico e legale rappresentante della Dueffe srl, al fine di evadere le imposte sui redditi, ometteva di presentare la dichiarazione Ines per l'anno 2013, con evasione dell'imposta dovuta per C 155.704,00. In Sassuolo il 31/12/2014. 2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19604 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 21/04/2023 - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla configurazione dell'elemento soggettivo del reato. Ferma la condotta materiale, mai contestata, la corte territoriale avrebbe reso una motivazione contraddittoria avrebbe da un lato riconosciuto che il NE era un 'mero' amministratore di diritto e che vi era un amministratore di fatto, ma avrebbe negato che l'imputato ricoprisse un mero ruolo formale e di prestanome da cui la mancanza del dolo del reato, riconosciuto quale mero dolo eventuale senza esplicitare gli elementi sintomatici dello stesso. Il reato è punito a titolo di dolo specifico e sussiste in capo all'amministratore di diritto mero prestanome e questo può essere desunto dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto nell'ambito dei quali assume valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta E! la consapevolezza di tale illegalità in capo all'amministratore di fatto. Sul punto la motivazione della corte territoriale sarebbe contraddittoria e carente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Deve darsi atto, in primo luogo, che la censura non si confronta con il decisum dei giudici del merito che avevano disatteso la tesi difensiva secondo cui il NE era una mera 'testa di legno'. Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, i giudici del merito hanno argomentato che l'imputato, per sua stessa ammissione, si era interessato dell'andamento della società presso il Bassi, riconosciuto quale gestore di fatto della società, ed era a conoscenza delle dinamiche gestionali della società e soprattutto quelle contabili e tributarie, acquisendo notizie presso l'amministratore di fatto e ricevendo da questi risposte confortanti (pag. 2). L'imputato, dunque, era, al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale, amministratore di diritto che si era ingerito nella gestione esercitata dall'amministratore di fatto. Sull'imputato incombeva l'obbligo dichiarativo la cui omissione, se sorretta dal dolo specifico, è punita dall'art. 5. 4. Sotto un primo profilo la censura non si confronta con la decisione impugnata che ha escluso che l'imputato fosse una mera 'testa di legno', essendo stata dimostrazione la sua ingerenza nella gestione sociale dell'amministratore di fatto. Va rammentato che l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità (art. 1, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Ed ancora, va rammentato che l'imputato era amministratore di diritto della società, aveva assunto la carica formale previa informazione dall'amministratore di fatto anche dei profili fiscali della società. 2 Ciò premesso in fatto, i giudici del merito, pur con succinta motivazione, hanno riconosciuto in capo all'imputato il dolo di evasione tenuto conto altresì dell'ammontare dell'imposta evasa in un contesto nel quale, come osservano i giudici del merito, egli aveva assunto informazioni anche sotto il profilo fiscale della società. La giurisprudenza di legittimità, con indirizzo interpretativo ormai consolidato, afferma che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 - 01). Ed ancora, Questa Corte cii legittimità ha affermato, in tema, che la prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt, 5, 8 e 10 del d.lgs n. 74 del 2000 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, Marni, Rv. 275830 - 01), principi che, a fortiori, valgono anche nel caso in esame nel quale l'imputato si era ingerito nella gestione condotta dall'amministratore di fatto. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/04/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capo 2 - e, per l'effetto ha ridotto la pena inflitta, nella misura di mesi otto di reclusione, in relazione all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 perché, quale amministratore unico e legale rappresentante della Dueffe srl, al fine di evadere le imposte sui redditi, ometteva di presentare la dichiarazione Ines per l'anno 2013, con evasione dell'imposta dovuta per C 155.704,00. In Sassuolo il 31/12/2014. 2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19604 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 21/04/2023 - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla configurazione dell'elemento soggettivo del reato. Ferma la condotta materiale, mai contestata, la corte territoriale avrebbe reso una motivazione contraddittoria avrebbe da un lato riconosciuto che il NE era un 'mero' amministratore di diritto e che vi era un amministratore di fatto, ma avrebbe negato che l'imputato ricoprisse un mero ruolo formale e di prestanome da cui la mancanza del dolo del reato, riconosciuto quale mero dolo eventuale senza esplicitare gli elementi sintomatici dello stesso. Il reato è punito a titolo di dolo specifico e sussiste in capo all'amministratore di diritto mero prestanome e questo può essere desunto dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto nell'ambito dei quali assume valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta E! la consapevolezza di tale illegalità in capo all'amministratore di fatto. Sul punto la motivazione della corte territoriale sarebbe contraddittoria e carente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Deve darsi atto, in primo luogo, che la censura non si confronta con il decisum dei giudici del merito che avevano disatteso la tesi difensiva secondo cui il NE era una mera 'testa di legno'. Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, i giudici del merito hanno argomentato che l'imputato, per sua stessa ammissione, si era interessato dell'andamento della società presso il Bassi, riconosciuto quale gestore di fatto della società, ed era a conoscenza delle dinamiche gestionali della società e soprattutto quelle contabili e tributarie, acquisendo notizie presso l'amministratore di fatto e ricevendo da questi risposte confortanti (pag. 2). L'imputato, dunque, era, al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale, amministratore di diritto che si era ingerito nella gestione esercitata dall'amministratore di fatto. Sull'imputato incombeva l'obbligo dichiarativo la cui omissione, se sorretta dal dolo specifico, è punita dall'art. 5. 4. Sotto un primo profilo la censura non si confronta con la decisione impugnata che ha escluso che l'imputato fosse una mera 'testa di legno', essendo stata dimostrazione la sua ingerenza nella gestione sociale dell'amministratore di fatto. Va rammentato che l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità (art. 1, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Ed ancora, va rammentato che l'imputato era amministratore di diritto della società, aveva assunto la carica formale previa informazione dall'amministratore di fatto anche dei profili fiscali della società. 2 Ciò premesso in fatto, i giudici del merito, pur con succinta motivazione, hanno riconosciuto in capo all'imputato il dolo di evasione tenuto conto altresì dell'ammontare dell'imposta evasa in un contesto nel quale, come osservano i giudici del merito, egli aveva assunto informazioni anche sotto il profilo fiscale della società. La giurisprudenza di legittimità, con indirizzo interpretativo ormai consolidato, afferma che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 - 01). Ed ancora, Questa Corte cii legittimità ha affermato, in tema, che la prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt, 5, 8 e 10 del d.lgs n. 74 del 2000 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, Marni, Rv. 275830 - 01), principi che, a fortiori, valgono anche nel caso in esame nel quale l'imputato si era ingerito nella gestione condotta dall'amministratore di fatto. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/04/2023