Sentenza 8 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2002, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2002 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 A 5 A 9 I 1 . R / T R N 4 S / A I 6 T 2 G B E . U . R L R . B L EPUBBLICA ITALIANA I P . " A A R D . D T 01777/02 L B E A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E D T T I A 1 N 1 S I 3 E N 1 R TONE E S S E E . Oggetto I T N A A TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 17241/9' Cron.4426 Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 21/09/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ER OR, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI rappresentato e difeso dall'NADALINICASSAZIONE, GIUSEPPE M. VIA XX SETTEMBRE 26 B GENOVA (avviso postale), giusta mandato a margine;
ricorrente
contro
UFF II DD GENOVA PRIMO UFF, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 1798
- controricorrente -
1- avversO la sentenza n. 94/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 08/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe) Stefaus [MARZIALE, MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza l'Ufficio delle Imposte rettificava il reddito di lavoro autonomo per l'anno 1992, del contribuente dr.BE GI, residente a [...], e di professione dentista, contestandogli una variazione in aumento, ai fini IRPEF, di L.513.097.000. Il contribuente impugnava l'accertamento in sede contenzioso, ma le sue richieste venivano respinte dalle rispettive commissioni tributarie sia in primo che in secondo grado.
2. Il contribuente dr.BE ricorre per cassazione avverso la Commissione Regionale, decisione chiedendonedella l'annullamento. Il ricorrente propone due motivi di impugnazione. Con il primo lamenta la violazione e la falsa applicazione delle norme che disciplinano le procedure di utilizzazione dei dati scaturenti dai correnti bancari. Sarebbe mancato a suo parere un contraddittorio specifico sui singoli punti. L'imputazione delle movimentazioni bancarie a ricavi sarebbe stata inesatta, immotivata, arbitraria, e non avrebbe rivestito i requisiti richiesti dalla legge per poter essere considerata indizio grave, preciso e concordante. 8 9 7 1 а Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. La decisione non avrebbe tenuto conto del fatto che il dr.BE era esposto con numerosi istituti di credito ed utilizzava fidi onerosissimi. Secondo il ricorrente i movimenti bancari su cui si era basato l'accertamento a suo carico non sarebbero stati che meri “giro- conti”, effettuati per creare apparenti movimenti bancari al fine di ottenere liquidità dagli istituti bancari.
3. Si costituiva l'Amministrazione Finanziaria con memoria nella quale chiedeva di essere sentita nel corso della discussione orale. Con requisitoria scritta del 21 aprile 2000 chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile perché notificato direttamente alla controparte, vale a dire all'Ufficio delle Imposte Dirette di Genova. La Corte esaminava il ricorso in camera di consiglio all'udienza camerale del 7 luglio 2000 disponendo che venisse trattato in pubblica udienza. La Corte rilevava in proposito che l'erronea indicazione rappresentanza delle dell'organo convenuto in amministrazioni statali non dava luogo a nullità insanabile, e che l'Amministrazione convenuta non aveva eccepito nulla al riguardo. All'odierna udienza il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso proposto dal contribuente dr.BE è inammissibile, perché notificato direttamente all'Ufficio all'Ufficio delle Imposte Dirette di Genova. Invece la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio. Il R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, sulla "Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato", dispone espressamente, all'art. 11 (come sostituito dall'ar. 1 della legge 25 marzo 1958, n.260), che "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgano innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi ad arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente avvocatura dello Stato, a pena di nullità da pronunziarsi anche d'ufficio.” I primi due commi non lasciano dubbi, insistendo anzi sul principio che tutte le notifiche alle Amministrazioni dello Stato devono essere effettuate presso l'Avvocatura dello Stato - sempre con molta competente;
l'ultimo comma precisa chiarezza che la violazione di queste disposizioni comporta - una nullità assoluta da pronunziarsi anche di ufficio. In realtà la notificazione del ricorso per cassazione non poteva essere effettuata direttamente presso l'Amministrazione interessata ma doveva esserlo presso la competente Avvocatura Generale dello Stato.
2. Questa Corte Suprema ha già esaminato questa problematica, giungendo alla conclusione che "in tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale è inammissibile se proposto e notificato all'Ufficio finanziario periferico che ha proceduto all'accertamento nella specie all'Ufficio delle 私 -dovendo invece essere proposto a pena di Imposte Dirette inammissibilità nei confronti del Ministero delle Finanze e allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Né possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle Finanze, perché, nel caso, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della parte (Ufficio anziché Ministero), priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione e non riguarda la sola notificazione. Va al riguardo sottolineato che mentre per l'atto di appello possono distinguersi requisiti formali, richiesti a pena di per il inammissibilità e requisiti richiesti a pena di nullità, ricorso per cassazione il legislatore ha scelto realizzando una notevole semplificazione, di richiedere tutti i requisiti a pena di inammissibilità, rilevabile di ufficio."(Cass.civ., sez. V, 26/6/2001, n.8714, Pizzuti c. Min. Finanze). Non vi è ragione per allontanarsi da questa soluzione, che appare l'unica conforme al sistema normativo. Di conseguenza non può avere comunque effetti sananti il fatto che l'Amministrazione Finanziaria, e per essa l'Avvocatura dello Stato, abbiano depositato un documento intitolato “atto di costituzione", e ciò a prescindere dal fatto che il documento stesso è stato prodotto fuori termine, e, soprattutto, è privo sia di argomentazioni difensive che di conclusioni da sottoporre alla Corte, e non sembra perciò idoneo ad integrare una valida costituzione.
3. Nel caso di specie non rileva neppure l'art.4 della legge 23 marzo 1958, n.260, contenente "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato." Questa norma dispone, infatti, "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato." La norma riguarda perciò la diversa ipotesi in cui sia stata erroneamente identificata la persona cui l'atto deve essere notificato (vale a dire, per lo più, in cui l'atto sia diretto ad un Ministro piuttosto che ad un altro), non il caso di specie in cui sia stato errato il luogo in cui effettuare la notifica.
4. La nullità della notifica comporta l'inammissibilità del ricorso. Ogni ulteriore problematica rimane assorbita;
lo sono, in particolare, quelle che concernono il merito sostanziale della vicenda. Tenuto conto delle circostanze della decisioni sussistono giusti motivi per non assoggettare il ricorrente all'onere delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 21 settembre 2001 CON Il Consigliere estensore Il Presidente (dr.Stefano Monaci) (dr.Pasquale Reale) есе IL CANCELLIERE C1 Arnaldo CasanoAmaldoj DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -- 8 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 E Arnaldo Casano N O I Z 6 8 A 9 R 1 5 T / . S 4 I / N 6 G 2 E A . B R I .R . R L .P A L A D D A T L . E E B U T D A B I N I T S E A R 1 N S I E 3 T E S 1 R I E . A T N A M 7