Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 1
Nel nuovo sistema delineato dall'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (nel testo sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e ulteriormente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998) e dall'art. 4 della legge n. 83 del 2000, è attribuita al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni, di tal che essa non trova ostacolo nella circostanza che il comportamento addebitato all'ente pubblico si sostanzi in un formale provvedimento amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/07/2001, n. 9541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9541 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RIOLO TERME, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GRIECO, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO SABADINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FIST - CISI, SEGRETERIA PROVINCIALE DIRAVENNA, C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA DI RAVENNA;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 288/00 del Tribunale di RAVENNA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro le organizzazioni sindacali FIST CISL e CGIL hanno chiesto, ai sensi dell'art.28 S.L., la cessazione della condotta antisindacale posta in essere dal Comune di Riolo Terme con l'adozione nell'anno 1999 di diverse delibere relative alla nomina per costituzione della delegazione abilitata alle trattative per la stipula di contratti integrativi e all'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in violazione di procedure previste dai contratti collettivi.
Instaurato il giudizio, il Comune di Riolo Terme ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione deducendo Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Le controparti non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune ricorrente deduce la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, richiamando la disciplina dell'art.28 della legge 20 maggio 1970 n.300 e dell'art.68 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n.29, come modificato dall'art.29 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.80. Rilevato che gli effetti della condotta antisindacale sono riferiti a delibere amministrative dall'ente pubblico, delle quali si intende ottenere l'annullamento, sostiene che nel sistema previsto dalla normativa citata resta assegnata alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione in ordine ai soli comportamenti delle pubbliche amministrazioni, "ma non agli atti che, eventualmente, derivino da quei comportamenti".
L'assunto non ha fondamento giuridico. In tema di repressione della condotta antisindacale nel settore del pubblico impiego, le regole di riparto della giurisdizione si sono sempre fondate, anche prima delle modificazioni Introdotte dalla legge 12 luglio 1990 n.146, sul riconoscimento delle situazioni soggettive proprie ed esclusive delle associazioni sindacali (c.d. diritti sindacali In senso stretto) quali diritti soggettivi perfetti tutelabili dinanzi al giudice ordinario;
risultando del tutto irrilevante, ai fini dell'applicazione di tali regole, il fatto che il comportamento lesivo addebitato all'ente pubblico si sostanzi In un formale provvedimento o invece si traduca in una qualsiasi condotta materiale o in qualsiasi fatto che, per la sua intrinseca essenza o per il suo modo di essere e di manifestarsi, sia tale da assumere carattere di antisindacalità (cfr. Cass. Sez. Un. 26 luglio 1984 n. 4390, 28 novembre 1990 n. 11461) e che l'ordine di cessazione della condotta antisindacale emesso dal giudice ordinario comporti l'imposizione alla pubblica amministrazione di un "facere" o di un "pati" (Cass. 14 agosto 1999 n. 592). Una diversa disciplina è stata dettata dall'art.6 della citata legge n. 146/1990 (che ha aggiunto due commi al testo dell'art.28 legge 20 maggio 1970 n.300) per l'ipotesi in cui la condotta denunciata presenti carattere plurioffensivo, e cioè abbia l'effetto di Incidere direttamente sulla posizione del singolo dipendente, oltre che violare diritti del sindacato strettamente collegati a quelli del medesimo lavoratore (c.d. diritti sindacali connessi o correlati);
per tale fattispecie la giurisdizione del giudice ordinario è stata riservata al caso in cui non venga contemporaneamente richiesta dal sindacato ricorrente anche la rimozione del provvedimento ritenuto lesivo.
Questo quadro normativo è stato tuttavia modificato con l'introduzione del nuovo sistema delineato dall'art.68 d.lgs. 3 febbraio 1993 n.29, nel testo sostituito dall'art.29 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.80 e ulteriormente modificato dall'art. 18 del d.lgs.29 ottobre 1998 n.387, che ha attribuito al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni;
l'art.4 della legge 11 aprile 2000 n.83 ha quindi provveduto alla abrogazione del sesto e settimo comma dell'art.28 legge n.300/1970 aggiunti dal legislatore del 1990.
Nella fattispecie non si prospetta peraltro alcun problema interpretativo di questo nuovo assetto normativo sotto il profilo della interferenza della lesione di Interessi sindacali con diritti dei singoli dipendenti dell'ente pubblico, atteso che la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio attiene esclusivamente alle prerogative delle organizzazioni sindacali che hanno proposto il ricorso al Tribunale di Ravenna e cioè a diritti sindacali in senso stretto.
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di regolamento, non essendosi costituite le parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizionè del giudice ordinario. Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2001