Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8497 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 84 9 7 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 844/01 Cron..23388 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Dott. RI PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud.04/04/02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IMET S.P.A., in persona del legale rappresentante tempore, domiciliato in ROMA VIA BOCCAelettivamente DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO IRACE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO FANTUSATI, giusta delega in atti;
4 ricorrente
contro
CI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.T. D'AQUINO 7, presso lo studio dell'avvocato LUCA GIOVARRUSCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE TRABUCCO, giusta delega in atti;
2002
- controricorrente -
1420 -1- avverso la sentenza n. 112/99 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 23/12/99 R.G.N. 2540/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato TRABUCCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Perugia, la società IM s.p.a., citava in giudizio il dipendente AS RI per sentir dichiarare la legittimità del suo licenziamento. Infatti, sulla base di un accertamento della commissione medico legale della competente USL di Latina, il AS era risultato avere un'idoneità al lavoro fortemente limitata, per cui non era possibile reperire nella propria struttura attività compatibili con il suo stato di salute. Di qui il licenziamento. Il pretore riteneva tale licenziamento legittimo, essendo il AS incapace di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza. Avverso la sentenza il AS proponeva appello, ed il tribunale, disposta una consulenza tecnica, in sintesi riteneva che la valutazione negativa data dalla USL, di cui si è detto, era transitoria e non aveva il carattere della permanenza necessario per costituire causa di impossibilità della prestazione lavorativa, per cui, con sentenza del 15 ottobre 1999, riformava la decisione di primo grado, dichiarando l'inefficacia del licenziamento e disponendo la reintegra del AS nel posto di lavoro, con le conseguenti statuizioni economiche. Avverso la sentenza la IM s. p. a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L'intimato si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1463 e 1464, sostenendo ( dopo aver osservato che erroneamente il tribunale ha disposto l'espletamento della consulenza tecnica di cui si è detto, profilo questo che non può essere preso in considerazione, in quanto disporre l'espletamento di una 1 consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ), che erroneamente il tribunale ha ritenuto che,per legittimare il licenziamento, l'inidoneità debba essere permanente, essendo sufficiente che essa sia di durata indeterminata o indeterminabile, oppure anche di regredibilità incerta. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. e vizi della motivazione, insiste sotto altri profili sul fatto che erroneamente il tribunale ha ritenuto che al momento del licenziamento la inidoneità fisica del AS non aveva il carattere della permanenza necessario per costituire causa di impossibilità della prestazione lavorativa. I motivi esposti, intersecandosi tra di loro, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono fondati nei termini che seguono. Il tribunale, avendo polarizzato la propria attenzione sulla permanenza o meno della inidoneità fisica del lavoratore, non ha tenuto conto che tale caratteristica non è la sola che va valutata per decidere sulla legittimità o meno del licenziamento, essendo necessario anche apprezzare se tale inidoneità, con giudizio ex ante, e non ex post alla luce dell'avvenuta guarigione, fosse di durata indeterminata o indeterminabile, oppure di regredibilità incerta, principio che il tribunale richiama a pag. 5 della sentenza,citando Cass., n. 5416 del 1997, ma che, tuttavia, non pare sia ди stato tenuto presente nel porre al consulente tecnico un apposito quesito e che, poi, comunque, non appare esaminato dal tribunale medesimo nella disamina della relazione peritale del dott. Patuni, che parla di una compensazione della patologia intercorsa tra l'accertamento delle USL e la consulenza tecnica, ma che nulla dice in ordine alla diagnosi ex ante sulla durata indeterminata o indeterminabile della inidoneità. 2 Su questo aspetto della vicenda processuale il tribunale non ha preso .
0. posizione, mentre era necessari farlo, per esprimere un congruo giudizio sul comportamento datoriale e sulla rispondenza o meno del licenziamento ai precetti di legge. Il ricorso va, pertanto, accolto per quanto di ragione e la sentenza cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, che avrà il compito di apprezzare convenientemente tale comportamento alla luce del principio esposto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, che liquiderà anche le spese del giudizio di cassazione. Roma, 4 aprile 2002 Br "Dal Il Presid ente Il Cons. est. бейсенко Сченка t / I D * S , S . * T A O L T R IL CANCELLIERE , L A ' A O L Depositato in Cancelleria S B * L E I * E P $3610.2002 D S D * I I A 199 N S T G S N E O IL CANCELLIERE O E S P A I G M D I A G E E A , O L O D T T R E I T A T R S L I I N L G D E E E S D O R E 3