Art. 1122.
(Opere sulle parti dell'edificio di proprieta' comune).
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprieta', non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
(Opere sulle parti dell'edificio di proprieta' comune).
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprieta', non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.