Sentenza 15 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 9 7 T 1 . S I 3 T G R E N A ' PUBBLICA03760/0 1 R L 7 L 6 A 9 E D 1 D - 5 E I - T S 3 N N E E E S G S E G LA CORTE CUPR MA DI CASSAZIONE oggetto I " E A L 1^ sezione civile opposizione a sanzione composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: tardiva ed errore dr. Corrado Carnevale Presidente scusabile. dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere R.G. N. 940/98 dr. Salvatore Salvago Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron. 7965 dr. Luigi Macioce Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 18.12.2000 S E NT ENZA su ricorso iscritto al n° 940 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto DA DO LE, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Leone Autelitano da Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliato in Roma, V. Go- lametto n. 2, presso l'avv. Roberto De Martino. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTO DI REGGIO CALABRIA INTIMATO avverso l'ordinanza del Pretore di Reggio Calabria del 6 7 ottobre 1997. 2439 2000 -2-- Udita, all'udienza del 18 dicembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ordinanza del 7 ottobre 1997, il Pretore di Reggio Calabria dichiarava inammissibile, perchè proposta fuori termine, l'opposizione di AN LE alla cartella di pagamento di £. 1.426.703, notificata il 9 maggio 1997, per una sanzione pecuniaria, irrogatagli per una violazione delle norme del codice della strada risultante da un verbale della Polizia stradale redat- to nel 1994. L'opponente, che aveva affermato di non avere mai avu- to notificato l'avviso d'accertamento della violazio- ne, aveva chiesto d'essere rimesso in termini per es- sere stato indotto in errore dalle indicazioni conte- nute sul retro della cartella, che ne precisavano la ricorribilità al Prefetto, al quale aveva presentato ricorso e che glielo aveva restituito il 20 agosto 1997, con la comunicazione che, come stabilito dalla Corte Costituzionale, esso doveva proporsi al pretore. Per la cassazione di questa ordinanza ricorre il Cana- le con un unico motivo. Il Prefetto di Reggio Calabria non ha svolto attività - 3 difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per non essere stata riconosciuta la scusabilità dell'errore nel qua- le era stato indotto dall'indicazione, contenuta nella cartella notificatagli, della proponibilità del ricor- so al prefetto: ricorso da lui tempestivamente e ri- tualmente proposto, ma resituitogli dall'autorità adi- ta con l'annotazione pervenutagli dopo la scadenza del termine per proporre l'opposizione davanti al pretore.
1.1. Il ricorso è infondato. Le indicazioni riportate nella cartella sul potere del destinatario di "ricorrere secondo le modalità" de- scritte al prefetto, quando "la notifica della cartel- la è stata preceduta dalla notifica di un avviso di liquidazione o di accertamento" e ha ad oggetto "i so- li vizi del ruolo e/o della cartella", sono infatti corrette, rientrando quei vizi tra le ipotesi in cui l'opposizione si propone ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689 (ex coeteris, S.U. 10 agosto 2000 n. 562) e in relazione alle quali la Corte Costituzionale con più decisioni interpretative (tra queste, v. le sen- tenze 20 giugno 1994 n. 255 e 19 giugno 1997 n. 218 e l'ordinanza 12 luglio 1995 n. 315), ha solo escluso la pregiudizialità del ricorso amministrativo, chiarendo l'esistenza del diritto del destinatario della sanzio- ne di ricorrere direttamente al pretore ovvero al pre- fetto il quale soltanto, nel caso di cartella di paga- mento, può, in sede di autotutela, annullare il ruolo da lui predisposto ex art. 206 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Nel caso in esame, in applicazione della L. 241/90, e- rano stati, quindi, esattamente individuati sia l'au- torità amministrativa competente, sia il termine per il ricorso in sede amministrativa.
3. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione per la mancata resistenza dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2000. lomad lememer Il presidente Il consigliere extensore GampM CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Мине бати Depositato in Cancelleria E Luisa Dessinetti N ZIO Junie DELLA ام RA 15 MAR. 2001 د IST 9 EG IL CANCELLIERE 317" RT. R A ELL'A . D Вчителей N TE 3-5-1967 D "ESEN I ENS S E I G A G LE