(Atti di disposizione del proprio corpo).
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrita' fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
(3a) (15a) (15b) (56a) (64a) (142a) (150a) ((174a)) ((256a)) ((265a)) -------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 3 aprile 1957, n. 235 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "E' consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione.
In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo e' consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado". -------------- AGGIORNAMENTO (15a)
La L. 26 giugno 1967, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all' articolo 5 del Codice civile , e' ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi". -------------- AGGIORNAMENTO (15b)
La L. 3 aprile 1957, n. 235 , come modificata dalla L. 2 aprile 1968, n. 519 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il prelievo di parti di cadavere e' pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell' articolo 1 della legge 1 febbraio 1961, n. 83 , a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto. -------------- AGGIORNAMENTO (56a)
La L. 22 maggio 1978, n. 194 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell' articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405 , o a una struttura sociosanitaria a cio' abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia". -------------- AGGIORNAMENTO (64a)
La L. 14 aprile 1982, n. 164 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La rettificazione di cui all' articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza". -------------- AGGIORNAMENTO (142a)
La L. 16 dicembre 1999, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all' articolo 5 del codice civile e' ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi". -------------- AGGIORNAMENTO (150a)
La L. 14 aprile 1982, n. 164 , come modificata dalla L. 3 novembre 2000, n. 396 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". -------------- AGGIORNAMENTO (174a)
La L. 19 febbraio 2004, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, commi 1, 2 e 3) che "1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:
a) gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo". -------------- AGGIORNAMENTO (256a)
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile - 10 giugno 2014, n. 162 (in G.U. 1ª s.s. 18/06/2014 n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4, comma 3 della L. 19 febbraio 2004, n. 40 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilita' o infertilita' assolute ed irreversibili". -------------- AGGIORNAMENTO (265a)
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 14 maggio - 5 giugno 2015, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4, comma 1 della L. 19 febbraio 2004, n. 40 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui non consente "il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravita' di cui all' art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche".