Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 1
Il giudice del rinvio, se la sentenza è cassata per violazione o falsa applicazione di una norma di legge (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), è vincolato al principio di diritto espressamente o implicitamente enunciato dalla Corte di Cassazione, perché costituisce la norma giuridica da applicare nel caso concreto in relazione ai punti direttamente o indirettamente indicati dalla Cassazione come modificabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4725 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA POPOLARE DI NOVARA, Società Cooperativa a Responsabilità Limitata come sede sociale e centrale in AR, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Siro Lombardini e del Direttore Generale Piero Luigi Montani, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANGELICO 57, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI AZZARITA, che la difende unitamente all'avvocato PIERO GIORGIO COPPA, con procura speciale del Dott. Notaio Andrea Milano AR 9/12/1999, REP. N. 1956;
- ricorrente -
contro
BANCA REGIONALE EUROPA SPA - siglabile B.R.E. S.P.A. corrente in Cuneo, costituita dalla fusione tra la Cassa di Risparmio di Cuneo Spa e la AN del Monte di Lombardia Spa, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo difende unitamente agli avvocati ALBERTO CAPELLO, VITTORIO VIGLIONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CASSA RISP TORINO SPA, OV NO, OV TE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 103/99 del Pretore di ALESSANDRIA, emessa e depositata il 28/05/99; R.G. 760/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato MANFREDI AZZARITA;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. ANTECEDENTI DI FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Cassa di Risparmio di Cuneo, creditrice di BR IA della somma di oltre lire 600 milioni in forza di decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Cuneo, iniziò un procedimento di esecuzione forzata con le forme dell'espropriazione presso il terzo LT IA, debitore di BR IA.
La Cassa di Risparmio, con l'atto di pignoramento, convenne in giudizio anche la AN AR di AR (fideiussore del terzo nel rapporto esistente tra questi e BR IA) e spiegò intervento nel processo esecutivo facendo valere nei confronti di BR IA altro suo credito di oltre lire 460 milioni.
Il terzo pignorato dichiarò di essere debitore di BR IA della somma di lire 475.000.000.
Dopo la dichiarazione del terzo intervennero nel procedimento esecutivo la AN AR di AR e la Cassa di Risparmio di IN per crediti vantati nei confronti del debitore esecutato.
2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 31 gennaio 1994, assegnò alla Cassa di Risparmio di Cuneo la somma di lire 243.785.502, assegnò alla AN AR di AR la rimanente somma, dichiarò tardivo l'intervento della Cassa di Risparmio di IN, dichiarò inammissibile quello della Cassa di Risparmio di Cuneo, ritenendolo incompatibile con la qualità di creditore procedente.
3. Contro l'ordinanza di assegnazione proposero opposizione: la Cassa di Risparmio di Cuneo, dolendosi della dichiarazione di inammissibilità del proprio intervento;
la Cassa di Risparmio di IN, dolendosi della dichiarazione di tempestività dell'intervento della AN AR di AR. La Cassa di Risparmio di Cuneo aderì a questa seconda opposizione sostenendo anch'essa che l'intervento della AN AR di AR era tardivo.
4. Riunite le cause, il Pretore di LB, con sentenza del 17 marzo 1994, adottò le seguenti decisioni: accolse l'opposizione proposta dalla Cassa di Risparmio di Cuneo e dichiarò legittimo l'intervento di questa nella procedura esecutiva per far valere un credito diverso da quello fatto valere come creditore procedente;
rigettò l'opposizione della AN popolare di AR, dichiarando che l'intervento di questa non era tempestivo;
dichiarò che l'ordinanza di assegnazione complessivamente non era valida.
La sentenza fu impugnata, mediante ricorso per cassazione, dalla AN AR di AR, la quale sostenne che la Cassa di Risparmio di IN non aveva interesse a sostenere che l'intervento nella procedura esecutiva della AN AR di AR era tardivo, in quanto essa non avrebbe conseguito vantaggio dalla corrispondente dichiarazione, che l'intervento nell'opposizione della AN AR di Cuneo era irrilevante, che non era più contestabile la tempestività del proprio intervento ed il proprio diritto di concorrere con la Cassa di Risparmio di Cuneo alla distribuzione della somma pignorata presso il terzo.
Il ricorso fu accolto con sentenza del 6 settembre 1996, n. 8153 e la sentenza del pretore fu cassata con rinvio al pretore di Alessandria nella parte in cui aveva ritenuto che la Cassa di Risparmio di IN aveva interesse a sostenere che l'intervento della AN AR di AR era tardivo.
5. La AN AR di AR, con atto del 14 maggio 1997, ha riassunto il giudizio ed ha chiesto la conferma dell'ordinanza di assegnazione del 31 gennaio 1994 e la condanna della Cassa di Risparmio di Cuneo, AN Regionale Europea, al pagamento della somma di lire 231.214.498 corrispondente all'importo a questa assegnato. La AN ha anche dedotto che, pendente il giudizio di cassazione, la Cassa di Risparmio di Cuneo aveva chiesto l'assegnazione dell'intera somma di lire 475 milioni, dichiarata dovuta dal terzo pignorato, e che il pretore aveva accolto la richiesta.
La Cassa di Risparmio di Cuneo, a sua volta, ha eccepito: a) che su alcuni capi della prima sentenza del pretore di LB (quelli con i quali era stata dichiarata la nullità dell'ordinanza di assegnazione relativa all'inammissibilità dell'intervento da essa svolto e tempestivo l'intervento della AN AR di AR) si era formato il giudicato per non essere stati oggetto del ricorso per cassazione;
b) che la AN AR di AR era decaduta da qualsiasi altra domanda, per non aver impugnato con opposizione agli atti esecutivi la nuova ordinanza di assegnazione del 3 giugno 1994 con la quale il giudice dell'esecuzione aveva revocato l'ordinanza del 31 gennaio 1994 ed aveva disposto l'assegnazione alla Cassa di Risparmio di Cuneo dell'intera somma di lire 475.000.000; c) che la quantificazione della domanda avversaria era errata.
6. Il pretore di Alessandria, con sentenza del 28 maggio 1999, ha adottato le seguenti decisioni: a) ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l'opposizione proposta dalla Cassa di Risparmio di IN contro l'ordinanza di assegnazione del 31 gennaio 1994 nella parte relativa alla dichiarazione di tempestività dell'intervento della AN AR di AR;
b) ha dichiarato inammissibile la domanda con la quale la Cassa di Risparmio di Cuneo aveva chiesto che fosse dichiarata definitiva l'ordinanza di assegnazione del 3 giugno 1994; c) ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alle domande di assegnazione riproposte dalle altre parti e in particolare dalla AN AR di AR.
7. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la AN AR di AR, illustrandolo con sei motivi e memoria difensiva. Resiste con controricorso la AN Regionale Europea, nella quale si è fusa la Cassa di Risparmio di Cuneo.
Gli altri intimati Cassa di Risparmio di IN, BR IA e LT IA non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso, sostanzialmente, sono rivolti contro il capo della sentenza impugnata con il quale il pretore ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Ciò dipende dal fatto che, con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la AN AR di AR praticamente è rimasta esclusa dal riparto delle somme di cui il terzo si era dichiarato debitore.
Conviene, pertanto, riferire più diffusamente le ragioni sulle quali si fonda il capo della decisione impugnata. Queste ragioni sono le seguenti: a) la sentenza della Corte di cassazione n. 8153 del 1996 si era limitata a cassare la sentenza del 1994 nella parte in cui il pretore aveva dichiarato non tempestivo l'intervento della Cassa di Risparmio di IN nell'espropriazione; b) in conseguenza di questo limitato effetto, gli altri capi della sentenza avevano "acquistato forza di giudicato"; c) l'ordinanza del 31 gennaio 1994, con la quale erano stati adottati provvedimenti di assegnazione, era stata "espressamente revocata" da quella del 3 giugno 1994 con la quale il giudice dell'esecuzione aveva disposto l'assegnazione dell'intera somma dovuta dal terzo alla Cassa di Risparmio di Cuneo ed aveva dichiarato chiusa la procedura esecutiva;
d) l'ordinanza di revoca di quella del 31 gennaio 1994 era divenuta definitiva, in quanto contro la prima non era stata proposta tempestiva opposizione da chi vi. aveva interesse;
e) l'ordinanza del 3 giugno 1994 rappresentava un fatto sopravvenuto sia al giudizio di opposizione dal quale era scaturita la sentenza del pretore del 1994, sia al giudizio di cassazione e non poteva formare oggetto del giudizio di rinvio avente ad oggetto del giudizio di rinvio avente ad oggetto la legittimità dell'ordinanza del 31 gennaio 1994. 2. Le censure sollevate contro questa decisione, a loro volta, sono le seguenti:
a) con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che dopo la cassazione della sentenza del 17 marzo 1994, il pretore era ancora investito dei poteri di giudice dell'esecuzione e, in virtù di questi, doveva disporre il riparto delle somme di cui il terzo si era dichiarato debitore tra la AN AR di AR e la Cassa di Risparmio di Cuneo;
b) con il secondo motivo è denunciata eguale violazione di legge. La AN AR di AR sostiene che il pretore non aveva il potere di dichiarare la cessazione della materia del contendere per fatti anteriori alla sentenza di questa Corte di cassazione;
c) con terzo motivo si sostiene che le statuizioni contenute nell'ordinanza di assegnazione del 3 giugno 1994 erano state adottate condizionatamente alla decisione che avrebbe adottato la Corte di cassazione e non potevano produrre la revoca della precedente ordinanza del 31 gennaio 1994: censura di violazione delle norme in tema di cessazione della materia del contendere;
d) con il quarto motivo la AN AR di AR sostiene che la natura non definitiva dell'ordinanza del 3 giugno 1994 e la pronuncia della sentenza della corte di Cassazione comportavano la caducazione delle disposizioni sull'assegnazione alla Cassa di Risparmio di Cuneo dell'intero credito: censura di violazione delle norme sui poteri del giudice dell'esecuzione;
e) con il quinto motivo è denunciata violazione degli artt. 382, 384 e 394 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere è stata adottata in contrasto con il fatto che la Corte di Cassazione non ha adottato alcuna pronuncia di merito sulla stessa pronuncia, pur potendolo fare;
f) con il sesto motivo si sostiene che il pretore non avrebbe dovuto tenere conto dell'ordinanza del 3 giugno 1994 sia perché questa era illegittima, sia perché essa non poteva contenere la revoca di altra ordinanza sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione: censura di violazione delle norme in tema di esecuzione e revoca delle ordinanze del giudice dell'esecuzione.
3. Il primo motivo del ricorso non è fondato.
3.1. Il giudizio di rinvio, inteso come giudizio rescissorio seguente a quello rescindente nel quale è stata cassata la sentenza impugnata, costituisce la prosecuzione di quello di merito dopo la rimozione dell'ostacolo costituito dall'errore che inficiava la sentenza cassata.
Per questa ragione, quando la cassazione è disposta per violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), il giudice davanti al quale la causa è riassunta deve uniformarsi al principio di diritto che, espressamente o indirettamente, è stato enunciato dalla Corte di cassazione e che costituisce la norma giuridica da applicarsi al caso concreto. Tuttavia, la decisione in sede di rinvio non costituisce la ripetizione del giudizio che ha dato origine alla sentenza impugnata, dovendosi tenere conto, proprio in sede di rinvio, di una serie di limiti che incidono sull'oggetto di questo, tra i quali, per quanto interessa in questa sede, sono rilevanti i punti direttamente o indirettamente indicati per la cassazione, come quelli che possono essere modificati.
3.2. Con riferimento a questi limiti, la sentenza del pretore di LB era stata impugnata sotto il profilo della carenza dell'interesse della cassa di Risparmio di IN ad impugnare l'intervento nella procedura esecutiva della AN AR di AR. La cassazione della sentenza del pretore di LB del 17 marzo 1994 è stata, quindi, disposta con riferimento al capo della sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'interesse della Cassa di Risparmio di IN a sostenere che l'intervento nella procedura esecutiva della AN AR di AR era tardivo.
Poiché la Corte di cassazione ha accolto il ricorso "limitatamente" a questo punto, dichiarando errata la decisione che aveva ritenuto sussistente questo interesse (in quanto la Cassa di Risparmio di IN "non avrebbe potuto trarre un concreto vantaggio" dalla dichiarazione che quell'intervento era tardivo), il principio di diritto al quale doveva uniformarsi il pretore di Alessandria, come giudice del rinvio, era solo quello dell'indifferenza dell'interesse della Cassa di Risparmio di IN rispetto all'intervento nella procedura esecutiva della Cassa di Risparmio di IN.
3.3. Questa delimitazione è stata rispettata dal pretore di Alessandria, il quale, coerentemente, ha dichiarato "la improcedibilità della domanda [id est: dell'opposizione agli atti esecutivi] promossa dalla Cassa di Risparmio di IN nei confronti della AN AR di AR, per carenza di interesse ad agire".
3.4. La limitata portata del principio di diritto comportava che rimanevano intatte le altre parti dell'ordinanza di assegnazione del 31 gennaio 1994 ed in particolare quelle relative all'avvenuta assegnazione di parte delle somme pignorate al terzo anche in favore della AN AR di AR.
3. 5. Da questo punto di vista la censura contenuta nel primo motivo del ricorso non è ammissibile, come quella proveniente dalla parte che non ha interesse a proporla, in quanto non soccombente rispetto alla decisione.
Si è già detto, infatti, che nella sentenza impugnata non si disconosce che le questioni circa l'intervento nella procedura esecutiva della AN AR di AR potessero essere rimesse in discussione.
Il che vale a dire che nella sentenza impugnata non vi è stata una violazione del principio di diritto contenuto nella decisione rescindente consistente nel fatto che il pretore di Alessandria non si è limitato ad una rivalutazione delle opposizioni agli atti esecutivi che erano state proposte.
Infatti, non è esatto affermare che, con la cassazione della sentenza del pretore di LB, era rivissuto il potere del giudice dell'esecuzione in ordine al riparto tra la AN AR di AR e la Cassa di Risparmio di Cuneo delle somme di cui il terzo si era dichiarato debitore.
È piuttosto vero che, con la cassazione della sentenza di cui si è detto, il giudizio è stato restituito nella fase dell'opposizione, perché questa proseguisse alla luce dei principi ricavabili dalla sentenza rescindente, e non certo nella fase dell'assegnazione, che è fase che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione e non davanti a quello dell'opposizione, trattandosi di organo diverso dal primo.
4. I motivi dal secondo al sesto censurano, sotto vari profili, la dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere. Essi non sono fondati.
4.1. Con riferimento alla censura contenuta nel secondo motivo del ricorso giova ripetere che il pretore di Alessandria è giunto alla conclusione criticata considerando come nuovo rispetto al primo giudizio di opposizione agli atti esecutivi ed al giudizio di legittimità il fatto dell'avvenuta revoca della prima ordinanza di assegnazione.
4.2. La considerazione induce al rigetto del motivo che si sta esaminando, perché in esso è ipotizzato un fatto, che la cessazione della materia del contendere sia stata dichiarata per fatti anteriori alla sentenza di questa Corte di cassazione, il quale travisa la sentenza impugnata, come risulta dall'esposizione delle ragioni del decidere in essa enunciate.
5. I motivi terzo e quarto, come è stato riferito, presuppongono un errore della sentenza impugnata per non essere stata considerata la natura non definitiva dell'ordinanza del 3 giugno 1994, siccome condizionata all'esito del giudizio di cassazione che si stava svolgendo.
I motivi non sono fondati.
5.1. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento al condizionamento dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione del 3 giugno 1994 all'esito del giudizio di cassazione che si stava svolgendo.
Nel ricorso per cassazione che si sta esaminando non è espressa alcuna censura a questo mancato riferimento.
5.2. Ne discende che l'ipotizzata, ma non espressa, illegittimità dell'ordinanza del 3 giugno 1994 per le ragioni ora indicate non può essere presa in considerazione in questa sede, in quanto non appartiene al "decisum" della sentenza impugnata.
6. Il quinto motivo del ricorso contiene una censura non ammissibile, in quanto si fonda su una considerazione (che la dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere poteva essere già adottata dalla Cassazione con pronuncia di merito) che non può essere presa in considerazione in quanto non appartiene alla sentenza impugnata.
7. Il sesto motivo del ricorso è anch'esso infondato.
7.1. Come è stato anticipato esso si fonda su una asserita illegittimità dell'ordinanza del 3 giugno 1994 non meglio specificata e sul fatto che essa non poteva contenere la revoca di altra ordinanza sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione.
7.2. A parte i profili di inammissibilità della censura, che non espone le ragioni giuridiche del vizio denunciato, si deve rilevare in contrario: che nella sentenza impugnata si dà atto che l'ordinanza criticata non ha formato oggetto "di una rituale e tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. della parte che ne avrebbe avuto interesse"; che la ricorrente non ha sollevato censure su questo capo della decisione.
Ne deriva l'intangibilità dell'ordinanza del 3 giugno 1994 in base al principio che il processo esecutivo si sviluppa per singoli atti, i quali debbono essere singolarmente impugnati.
Cosa questa che non è avvenuta nella fattispecie che interessa.
8. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese gravano sulla ricorrente in base alla regola della soccombenza e debbono essere liquidate solo in favore della Cassa di Risparmio di Cuneo, AN Regionale Europea, in quanto gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della Cassa di Risparmio di Cuneo, AN Regionale Europea, delle spese di questo giudizio, che liquida in lire125.800, oltre onorari liquidati in lire 10 milioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 15 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001