Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2002, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
E 5 N 8 O 9 I 5 1 T / A A 4 .C.C. IC R / 4 - BL T 2 S B B . I R . G L R .P L ITALIANA E 01 326 702 A R A D T . L B A U E A D B D I T ! R E S 1 T N T 3 E N S 10 E A E . I S N A . SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Reale Presidente R.G. n. 15352/99 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 3625 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Consigliere Ud. 3 luglio 2001 Dott. Achille Meloncelli Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: I.v.a. dichiarazione / SENTENZA accertamento / rettifi- sul ricorso proposto il 27 luglio 1999 da: ca/termine. Dyna Tennis S.r.l. in liquidazione - in persona del liquidatore Giu- seppe Bianchi ―rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Coderoni DIA e Gennaro Quaglia in virtù di procura in calce al ricorso ed elettiva- mente domiciliata presso il primo in Roma alla via della Giuliana, n. 63. ricorrente contro 1° Ufficio IVA di Milano reparto X contenzioso domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 4 resistente 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6 1 CAMPIONE CIVILE N. 65832 proc. n. 15352/99 R.G. Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - sez. XXXIV - n. 245/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 lu- glio 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'avv.Antonio Coderoni, difensore della Dyna Tennis S.r.l., che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata;
له udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Dyna Tennis S.r.l. ricorreva avverso l'avviso di rettifica della di- chiarazione relativa all'anno 1988, notificatole il 7 marzo 1996 dall'Ufficio IVA di Milano, con il quale era stato elevato a L. 61.000.000 il fatturato dichiarato in L. 56.000.000, ed eccepiva l'i- nammissibilità dell'atto, perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 57, 1° co., d.p.r. n. 633/72, scadente il 31 dicembre 1995. Il 12 marzo 1997 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso e l'appello dell'Ufficio avverso la decisione era a sua volta accolto il 18 settembre/9 ottobre 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale osservava che la di- chiarazione IVA, pur datata 3 marzo 1989, era stata tardivamente de- positata il 9 giugno 1989 e che per l'individuazione del termine di proc. n. 15352/99 R.G. 2 scadenza del potere di accertamento andava aggiunto allo slittamento di un anno del termine quadriennale, stabilito dal primo comma dell'art. 57, d.p.r. n. 633/72, quello ulteriore di due anni previsto dal- secondo comma dello stesso articolo nel caso di omessa presentazio- ne della dichiarazione integrativa. Avverso la sentenza la contribuente ricorreva per cassazione con atto notificato il 27 luglio 1999 all'Ufficio Iva in Milano e presso l'Av- vocatura Generale dello Stato in Roma ed il Ministero delle Finanze resisteva con controricorso notificato il 21 ottobre 1998. Con il primo ed il secondo motivo la società deduceva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 57, d.l. 31 dicembre 1992, n. 546, e de- gli artt. 28, 37, 54, 55 e 57, d.p.r. 633/72, giacché l'Ufficio avrebbe dedotto soltanto con l'atto di appello l'omissione della dichiarazione อม quale conseguenza del ritardo nella presentazione della dichiarazione IVA ed erroneamente il giudice ne avrebbe ritenuto la tardività, ben- ché l'Ufficio si fosse limitato ad una rettifica parziale della stessa e non ad un accertamento induttivo. Lamentava con il terzo ed il quarto motivo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 28 e 37, d.p.r. n. 633/72, dell'art. 7, n. 3, d.l. n. 546/92, e degli artt. 2697, 2699, 2700., 2730 e 2732, c.c., perché sarebbe stata affermata l'intempestività della dichiarazione, benché fosse stato riconosciuto che il timbro del suo arrivo poteva essere sta- to apposto in ritardo disguidi organizzativi e l'Ufficio avesse dato at- to nel processo verbale notificato della ritualità presentazione e non avesse esibito la busta riportante la data della spedizione. * proc. n. 15352/99 R.G. 3 Denunciava, infine, con il quinto motivo, la violazione degli artt. 57, d.p.r. 633/72, e 2964 e 2969, c.c., e l'omessa motivazione su un pun- to decisivo della controversia, in quanto l'Ufficio soltanto nell'atto di appello, depositato il 29 maggio 1997, avrebbe fatto riferimento alla scadenza del termine quinquennale di presentazione della dichiara- zione e sarebbe conseguentemente decaduto dalla possibilità di de- durre la relativa eccezione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. In tema di contenzioso tributario, gli uffici periferici del Ministero delle Finanze sono privi di soggettività esterna, di legittimazione e di competenza in ordine al giudizio di cassazione conseguente all'impu- ON gnazione in sede di legittimità delle sentenze delle commissioni tri- butarie, spettando tale soggettività e legittimazione unicamente al Ministero delle Finanze (cfr.: Cass. civ., sent. 21 gennaio 2000, n. 657; Cass. civ., sent. 25 marzo 1999, n. 2807). E' conseguentemente inammissibile il ricorso per cassazione del con- tribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla com- missione tributaria regionale se notificato all'organo che ha proceduto all' accertamento, nella specie l'Ufficio IVA di Milano, invece di es- sere notificato all'amministrazione finanziaria in persona del Mini- stro, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (cfr.: Cass. civ., sez. V., ord. 4 agosto 2000, n. 717). Tale inammissibilità, in quanto conseguente all'inesistenza della no- tificazione per violazione dell'art. 11, r.d., n. 1611/33, non è, inoltre, proc. n. 15352/99 R.G. suscettibile della sanatoria prevista dall'art. 291, c.p.c., la quale non può trovare neppure applicazione, nell'ipotesi, concretamente verifi- catasi, di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze, me- diante il richiamo all'art. 164, 1° co., c.p.c. (cfr.: Cass. civ., sent. 5 novembre 1999, n. 12315). Le spese del grado, sussistendo giusti motivi, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del grado. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 3 luglio 2001. Il consigliere est. Il presidente Hott. Pasquale dott. Massimo Oddo сет CORT IL CANCELLIERE C1 принай EL RN SA A M DEPOSITAT D -1 FEB. 2002 E Oggi N IL CANCELLI C1 O I RN CA чаешь Z 6 8 A 9 5 R 1 . T / S 4 N I / - A 6 G I 2 B E R . R . R . L A L P . A T A D D U . L B B E E I A T D R T A N I T I S 1 E N 3 R S E 1 E E S . T I N A A M proc. n. 15352/99 R.G. 5