Sentenza 23 novembre 1999
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici la falsa attestazione contenuta in uno stato avanzamento lavori (qualora detti lavori siano stati appaltati da un ente pubblico); invero, da un lato, il predetto documento indica il computo metrico dei lavori eseguiti, ad un dato momento, dall'appaltatore ed è pertanto idoneo a costituire prova dei fatti, sulla base della quale gli organi competenti emettono i relativi mandati di pagamento; dall'altro, è indubbia la qualifica di pubblico ufficiale del direttore dei lavori di un'opera pubblica, soggetto che, sottoscrivendo lo stato avanzamento lavori, non solo attesta fatti avvenuti in sua presenza, ma, certifica, comunque, il compimento di una attività e la realizzazione di opere eseguite sotto il suo diretto controllo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/1999, n. 14731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14731 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 23/11/1999
1. Dott. Giuseppe Sica Consigliere SENTENZA
2. Dott. Vittorio G. Ebuer Consigliere N. 2027
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 13967/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NA AL, nato il [...] a [...]
Avverso la sentenza in data 23/11/1998 della Corte di Appello di TORINO. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi i difensori avv.ti G. Correnti e C. F. Grosso
RITENUTO IN FATTO.
I fatti addebitati al NA AL hanno ad oggetto i lavori di arginatura e sistemazione idraulica del torrente Anza, dati in appalto, con licitazione privata, dal Comune di Macugnaca all'impresa F.lli SC s.p.a., su progetto redatto dall'ing. AC TR. Secondo il Tribunale di Verbania l'imputato, geom. NA AL, fratello del progettista, ancorché in assenza di formale investitura, aveva assunto la qualifica, in via di mero fatto, di direttore dei lavori.
Di conseguenza era stato addebitato al predetto, quale pubblico ufficiale di fatto, di avere ideologicamente falsificato lo stato di avanzamento lavori n. 1, fino al 20/6/1990, relativi ai progettati interventi - di tipo B - in zona Opaco-Pecetto di Macugnaga, attestando contrariamente al vero che la realizzazione del muro d'argine era stato, dall'impresa SC, effettivamente eseguito e compiuto, nel termine prescritto (art, 479 C.P., capo C); di avere attestato falsamente l'avvenuta esecuzione nel termine, certificando sul retro della fattura n. 40 emessa dalla ditta SC (fatto contestato come violazione dell'art 480 C.P. e ritenuto in sentenza come integrativo della fattispecie di cui all'art. 479 C.P., capo D);
di avere nella predetta qualità commesso più fatti rilevanti ai sensi dell'art. 479 C.P., attestando falsamente nel certificato ultimazione lavori del 23/4/1993, nel certificato di ultimazione lavori del 22/9/1993, nella relazione del conto finale dei lavori del 22/9/1993 e nello stato di avanzamento lavori in pari data, che i lavori suddetti avevano trovato puntuale ultimazione in data 23/4/1994 ad opera dei LL SC S.p.a. (capo E). Il Tribunale, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i suddetti reati condannava il NA AL alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Spese. Sospensione condizionale della pena. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, in data 23/11/1998, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo e) della rubrica, perché il fatto non costituisce generiche in ordine ai residui reati di cui ai capi c) e d), confermata la continuazione tra i medesimi, rideterminava la pena in mesi nove di reclusione. Confermava nel resto.
Ricorrono per cassazione, muniti di specifico mandato, i difensori dell'imputato, prospettando un triplice motivo di annullamento. Con il primo deducono, l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione dell'imputato quale funzionario di fatto.
Secondo i ricorrenti, al momento della redazione degli atti conclusivi della contabilità, il segretario del Comune aveva richiesto la sottoscrizione dell'ing. AC TR, implicitamente negando la legittimazione del geom. AL NA, all'esercizio della funzione di direttore dei lavori. Anche il Sindaco aveva aderito a tale richiesta. Pertanto, la direzione dei lavori da parte dell'imputato era stata disconosciuta dal Comune. Quindi, il NA AL altro non era che un mero collaboratore del vero direttore dei lavori, da individuare nell'ingegner TR.
Con un secondo motivo, deducono erronea applicazione di legge in relazione alla configurazione del direttore dei lavori come pubblico ufficiale e degli atti dal medesimo redatti, come atti pubblici. Infatti, l'attività svolta dai direttore dei lavori è attività privatistica e gli atti compiuti sono atti di diritto privato con conseguente impossibilità di individuare in tale attività il reato di cui all'art. 479 C.P. In ogni caso, per i ricorrenti, anche ritenendo pubblici gli atti del direttore dei lavori, nella specie, gli atti redatti dall'imputato, comportano la contabilizzazione complessiva dei lavori effettivamente eseguiti per un importo inferiore al dovuto, anche se risultano non fedelmente descritti. Nè potrebbero essere viziati di falsità solo nella parte descrittiva che costituisce il presupposto di quella dispositiva.
In ogni caso, gli atti ai quali si riferisce la condanna, sono atti provvisori (i libretti delle misure documentano quantità definite a titolo provvisorio successivamente annullate), sostituiti con atti definitivi regolari.
Con il terzo motivo lamentano l'errata applicazione dell'art. 479 C.P., in quanto, anche nel caso che al NA venisse riconosciuta la qualità di pubblico, ufficiale e agli stati di avanzamento lavori la caratteristica di atti pubblici, deve ritenersi insussistente il delitto di mendacio, in quanto le somme liquidate con i predetti SAL erano inferiori a quelle dovute per i lavori effettivamente eseguiti ed inidonei a creare vantaggio economico all'appaltatore e danno alla pubblica amministrazione. Per di più, indipendentemente dall'esistenza del dolo generico, si tratterebbe di falso irrilevante o inutile.
Infine, i ricorrenti precisano che il BONUCCI, avendo annullato gli atti provvisori in applicazione dell'art. 56.3 C.P., ha eliminato il preteso illecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La sentenza impugnata ha, con una corretta e adeguata motivazione e che va esente da vizi, dato alto dell'iter logico-giuridico attraverso le quali è, pervenuta a ritenere la penale responsabilità dell'imputato, limitatamente ai capi e) e d) della rubrica.
In punto di fatto, i giudici di merito hanno accertato che, quale progettista dei lavori, il Comune di Macugnaga aveva formalmente nominato V Ing. TR AC, esercente di fatto in Milano e cotitolare con il fratello RO, dello studio di Macugnaga;
che al momento dell'affidamento dei lavori non vi era stato alcun formale atto di nomina del direttore dei lavori, per cui secondo la prassi invocata dal segretario del comune, la direzione dei lavori avrebbe dovuto far capo al progettista stesso ing. TR AC. Nel caso di specie, tuttavia, risulta accertato ed incontestato che vi è stato un espresso accordo (nemmeno ricordato dai ricorrenti), con il consenso sia della P.A. che dell'impresa appaltatrice, per il quale la direzione dei lavori venne espletata di fatto dal geometra NA AL. Ne è derivato che questi, non solo venne considerato unico referente della pubblica amministrazione appaltante, ma che in tale veste sottoscrisse con il proprio nome atti e documenti inerenti l'esercizio delle sue funzioni di direttore dei lavori. Successivamente, quando il segretario comunale restituì gli atti pretendendo la firma del progettista, l'attuale imputato aggiunse, alla propria, la firma apocrifa del fratello TR. Ne deriva, de piano che, lungi dallo smentire la veste che aveva assunto nell'attività svolta, il comportamento del NA di fronte alla richiesta del segretario comunale, è chiaramente confermativo del fatto, inoppugnabile, che egli, in concreto, con riferimento ai lavori oggetto della contestazione ha svolto e se ne è assunta la paternità, l'attività di direttore dei lavori, mentre il fratello TR è stato del tutto estraneo alla stessa, come, d'altronde, confermato dalla apposizione della firma apocrifa di cui sopra. Le prove raccolte e indicate nella sentenza impugnata, pertanto, non consentono alcun dubbio in ordine alla funzione svolta dall'imputato nell'appalto de quo.
Depongono, in tal senso, le dichiarazioni testimoniali del segretario comunale di Macugnaga, di Albert Guido, del sindaco Corsi Alberto, e dello stesso AC TR, che ha precisato di non essersi mai recato sul luogo dei lavori. Ulteriore riscontro documentale si ricava, poi, dal processo verbale di consegna 16/2/1990, redatto alla presenza del sindaco e della ditta appaltatrice, ove il NA AL, viene indicato come direttore dei lavori. Pertanto, il primo motivo di ricorso va rigettato.
Il secondo motivo è parzialmente inammissibile nella parte in cui contesta la qualità di pubblico ufficiale del NA, in quanto la censura non ha formato oggetto di impugnazione in appello. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento lavori del 20/6/1990 - fermo restando che nessuna contestazione è stata mossa circa la non corrispondenza alla realtà di quanto attestato- è del tutto ininfluente, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 479 C.P., la circostanza che esso attesti una situazione provvisoria che può essere mutata fino a collaudo definitivo.
Infatti, lo stato di avanzamento dei lavori di opere pubbliche (c.d. SAL), quale quello in esame - la cui natura di atto pubblico costitutivo di diritti ed obblighi per la P.A. non può essere contestata, quando, come nella specie, proviene dal direttore dei lavori di un'opera pubblica e quindi da un P.U., il quale attesta non solo fatti avvenuti in sua presenza, ma che presuppongono anche il suo diretto controllo e verifica- indica il computo metrico dei lavori eseguiti ad un dato momento dall'appaltatore e, quindi, costituisce la prova di fatti sulla base del quale, gli organi competenti emettono i relativi mandati di pagamento. L'esecuzione effettiva delle opere indicate è, perciò, il presupposto giuridico - che deve essere veridico - in uno con la corrispondenza dell'opera a quella richiesta dalla P.A., tanto che viene sottoposta al controllo di corrispondenza, perché possano concedersi pagamenti parziali in corso d'opera.
Nella specie, poi, non è contestato che nella contabilizzazione provvisoria è stata indicata come eseguita una quota eccessiva di opere relative all'intervento di tipo B.
Nè l'unicità dell'opera autorizza, certamente, l'attestazione non corrispondente al vero delle opere effettivamente realizzate, ne' a richiedere il pagamento delle stesse, in quanto la conseguente irregolarità contabile che ne deriva in quel momento, viene a ledere l'interesse della pubblica amministrazione e nello stesso tempo è sintomatica di una irregolare esecuzione del rapporto contrattuale da parte dell'appaltatore.
Nè può aderirsi alla tesi difensiva che individua un limite alla rilevanza del fatto-reato, costituito dall'insussistenza del danno da parte della P.A., nella specie il Comune di Macugnaga. Infatti, la costante giurisprudenza di questa Corte, ha sempre ritenuto che la nozione di danno è del tutto estraneo alla struttura giuridica del reato falsità in atti nelle sue varie rappresentazioni, in quanto le norme, secondo l'intendimento del legislatore, intendono tutelare la veridicità (ideologica) o la genuinità (materiale) di determinati documenti, quale naturale conseguenza della tutela della fede pubblica.
Nella fattispecie, in ogni caso è riconosciuto che nella contabilizzazione provvisoria è stata indicata come è seguita una quota eccessiva di oper relative all'intervento di tipo B, mentre la tesi della globalizzazione delle opere è smentita dai diversi stati di avanzamento redatti.
L'ultimo motivo di ricorso, con il quale si chiede l'applicazione dell'art. 56.3 C.P. è inammissibile, non avendo formato oggetto di impugnazione in appello e, in ogni caso, manifestamente infondato, vertendosi in una ipotesi di reato consumato che non consente l'applicazione della norma invocata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 23 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 1999