Sentenza 18 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
TA0 39 65 /03 RE PUBBLI CA IN NOME DEL FC TTAI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M1 sezione civile Oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: appalto pubblico e Presidente pagamento subappalto. dr. Giovanni Olla dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliore R.G. N. 11146/00 dr. Walter Celentano Consigliere 3058 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron. 1106 dr. Aniello Nappi Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 04.12.2002 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1 146 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto: DA DUINO SCAVI s.r.l., ex IN CA di LD Leghis- sa c FI s.n.c., in persona dell'amministratore dele- gato, elettivamente domiciliato in Roma, V. Archimede n. 44, presso l'avv. Stefano Coen che, anche disgiun- tamente con l'avv. Tederico Rosati, la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI TRIESTE, in persona del sindaco elettivamen- te domiciliato in Roma, P.za delle Muso n. 7, presso 8 4 2 2 2 2 l'avv. Enrico Vicini, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Serena Giraldi, sostituta del'originario difen sore per procura speciale del 19 giugno 2001 e delibe- ra autorizzatova della G.M. . 304 cel 5 aprile 2001. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, sez. civ. n. 85 del 7 gennaio 1 marzo 2000. Udita, all'udienza del 4 dicembre 2002, la relazionc del Cona. dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv.ti Rosati e Vicini per delega dell'avv. Giraldi, che hanno chiesto rispettivamente 'accogli- mento e il rigetto del ricorso e il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto di questo. Svolgimento del procсaso Con citazione del 10 settembre 1997 il Comune di Trie- ste s'opponeva a decreto del Presidente del Tribunale Locale del 24 giugno 1997, che aveva ingiunto di paga- re £. 907.086.120 alla IN CA di LD Leghis- sa e FI s. .c. per scavi in subappalto dalla s.n.c. US e GH di ER EN e C., capogrup- po di un'Associazione Temporanea di Imprese che aveva stipulato con il comune l'appalto per costruire il Pa- Jazzetto dello Sport e un parcheggio sotterraneo. L'impresa appaltatrice aveva dichiarato l'importo dei 3 lavori eseguiti dalla subappaltarice e non pagati e il Comune di Tricsto, poiché l'A.T. I, non aveva pagato al La IN i lavori rientranti nel primo stato d'avanza- mento già pagato, con delibera della G.M. del 9 giugno 1997 . 795, aveva dispceto di pagarc direttamente al- la subappaltatrice le somme dovute e sul questa s'era fondato il ricorso per decreto ingiuntivo. Con l'opposizione, riconosciuto di avere autorizzato 'A.T. I. appaltatrice al subappalto dei lavori di sca- vo, con trasporto a discarica per f. 500.000.000, e di- sposto la liquidazione in favore della subappaltatrice dei quantum non versato dall'appaltatrice, da detrarre dalla contabilità e dai S.A.L. successivi, il Comune ha dedotto che detta delibera era irrilevante in difettc dell'aasenso dell'ingegnere capo e dell'emissione del certificato di pagamento, rimanendo il credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, presupposti dell'ingiunzione. L'opponente aggiungeva che con altra delibera della G. M. del 23 giugno 1997 n. 864 aveva revocato i prece- dente provvedimento n.796/97, con l'effetto che nessu- na obbligazione esisteva tra opposta e Comune o che 1' ingiunzione ara da ritenere inesistente o inefficace. Si costituiva la IN, deducendo che l'obbligazione do Comune noi suoi confronti cza sorta dalla delibera 4 n. 795/97 da non ritenere revocata da quella successi- va 2. 864/97, attinente a lavori diversi da quello per cui si era chiesto il decreto ingiuntivo. Il giudice unico presso il Tribunale di Trieste, con sentenza 7 agosto 1995, accoglieva l'opposizione per non essere tenuto l'opponente a pagare la somma prete- averdo il Comune, con l'atto di autotutela del 23 Ea, giugno 1997, revocato la delibera del giugno, di as- sunzione diretta della liquidazione verso la subappal- atrice, condannata anche alle spese di causa. L'appello della IN CA è stato rigettato, con sen. tenza 1 marzo 2000, dalla Corte d'appello di Trieste, che ha condannato la subappaltatrice anche alle spese. Il gravame aveva insistito nell'affermazione che dalla delibera del 9 giugno 1997 era sorto l'obbligo del co- mune di pagare il subappalto alla IN CA e che la stessa non poteva ritenersi veruta meno per il provvo cimento di revoca del 23 giugno 1997. Negata l'esistenza i'una norma che imponga il pagamen- to diretto al subappaltatore, alla quale avrebbe dato esecuzione a delibera di G.M. 9 giugno 1997, la Corte di merito ha escluso che la stessa potesse essere la fonte contrattuale del preteso credito della IN. La necessità della forma scritta ad substantiam per il perfezionamento dei contratti di enti pubblici e della 5 aottoscrizione di essi da organi a rilevanza esterna, comporta inesistenza d'un contratto vincolante per 1' ente locale, avendo rilevanza interna la delibera di G.M. del 6 giugno 1997, abilitante l'organo esterno a atipulare un futuro contratto, risultando dal provve- dimento l'esigenza della liquidazione diretta del do- vuto noi futuri stati di avanzamento in favore dell' A.T.I. per poi detrarre a deconto del dovuto le somme per la subappaltatrice. L'esigenza di altre attività per il pagamento diretto, con carattere di verifica e controllo, è incompatibile con la pretesa natura contrattuale immediata della ci- cata delibera e rende irrilevante la data della revoca della delibera, precedente o successiva al ricorso per decreto ingiuntivo, che comunque non poteva emettersi. Secondo la Corto di merito, la revoca della delibera 6 giugno 1997 é stata anteriore all'emissione del de- creto ingiuntivo e fu dovuta allo stato di decozione dell'impresa capogruppo dell'A.T.I. che imponeva di revocare la precedente delibera a tutela del pubblico interesse, a evitare di non poter ritarsi sui pagamen- ti per lavori ancora non eseguiti e in grave ritardo. Essendo immediatamente esecutiva la delibera indipon dentemente dalla pubblicazione essa subito revocava il precedente provvedimento n. 795/97. 6 La Corte ha negato che questa delibera integrasse una espromissione, una promessa unilaterale o una fideius- sione, mancando detti atti di forma scritta e di sot- toscrizione del sindaco e non avendo prodotto la IN un contratto con efficacia di espromissione o fideius- sione, in assorza dello scopo di garanzia e d'una pro- messa nella delibera, perché il pagamento era autoriz- zato, con diffalco dal prezzo dovuto all'appaltatore, e, per lo stato di decozione di questo, la revoca del- l'atto di apparente riconoscimento del debito rispon- deva all'interesse pubblico. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso la IN CA s.r.l., così trasformatasi l'ori ginaria opponente, con tre motivi e il comune di Trie- ete si è difeso con controricorso sottoscritto da un difensore sostituito in corso di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 1272, 1325 e 1326 c.c., circa la qualificazione giuridica dell'obbligazione sorta dalla delibera n. 795 del giugno 1937 in rapporto all'art. 360 n. 3 c.p.c. e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., pure per motivazione insufficiente e illogica nell'in- torpretazione della delibera citata. Cuest'ultima stabiliva di "liquidare direttamente alla 7 subappaltatrice IN CA di LD SA e Fi- gli s.n.c. il credito dalla stessa vantato nei con- fron dell'A.T. I. appaltatrice, quale deducibile dal- a contabilità d'appalto esistente e con l'applicazio- ne dei prezzi del contralto di subappalto, nel perdu - are dell'inadempimento dell'appaltatore degli obbli- ghi a suo carico previsti dall'art. 18 comma 3bis del- la L. 19 marzo 1990 11. 55, detraendo la relativa spesa dal prossimo stato di avanzamento lavori". Con la delibera, il Comune di Trieste ha assunto un'ob- bligazione diretta nei confronti della subappaltatrice per il pagamento del suo credito verso l'appaltatore a fronte di essa, la IN CA ha inviato all'en €, te locale le fatture e la richiesta di pagamento, così perfezionando il contratto fonte dell'obbligazione. Illogica è l'interpretazione della Corte di merito no! conterire alla delibera solo carattere preparatorio e non costitutivo dell'obbligazione; la stessa, infatti, portata a conoscenza della ricorrente e da essa accet- tata per facta concludentia, ha fatto sorgere il vin- colo obbligatorio, avendo rilievo meramente esecutivo le attività da porre in essere da uffici comunali, non incidenti sulla perfezione dell'atto. E' carente la sentenza nel punto essenziale della con- troversia della necessità d'una nuova stipula contrat - 8 tuale, avendo travisato il contenuto della delibera, ritenuto arto meramente interno. Insufficientemente motivata é la negazione della natu- ra di espromissione del provvedimento citato, negando. si l'accordo tra terzo e creditore, senza rilevare l'a- desione della IN CA da ritenere come accettazio- ne dell'espromissione, rilevante, per gli artt. 1325 € 1325 c.c. a dar lucgo a conclusione di contratto, e- spressione di accordo tra le parti.
1.1. Il motivo di ricorso è anzitutto inammissibile per la parte in cui censura la sola ratio decidendi della mancata conclusione del contratto e non l'altra whe inserisce la delibera n. 795 del 9 giugno 1997 tra gli arti di un procedimento non concluso. L'impugnazione è poi infondata nel ricostruire il pre- teso accordo tra le parti, prescindendo dalla necessa- ria forma scritta ad substantiam ootativa alla conclu- sione dell'atto per facta concludentia (Cass. 12 Feb- braio 2003 n. 1970, 12 luglio 2001 11. 9428, 15 dicem- bre 2000 n. 15862, 29 settembre 2000 n. 12942, 11 gen- naio 2000 n. 2619); nel ricorso nessun cenno vi è in- fine all'esigenza dell'unico documento nei contratti dei Comuni per consentirne i controlli (Cass. 20 set- tembre 2001 m. 11864 e al divieto di equipollenti per eludere la forma scritta (Cass. 28 marzo 2002 n.4500). 9 Come si è detto non è censurata la parte della senten- za che evidenzia l'esigenza, emergente dalla delibera citata, ai interventi successivi di altri soggetti (1' ingegnere capo) e di altre attività (emissione certi ficato di pagamento per renderla operativa e dar lo go a un credito liquido ed esigibile, presupposto del decreto ingiuntivo: consegue all'esigenza degli indi- cati interventi e alla necessità di forma scritta del contratto e di sottoscrizione di esso da organo abili - ta o l'inesistenza dell'obbligo oggetto del decroto. Se è esatto che anche la G. M. può deliberare con in- cidenza esterna per il comune, anche prima della L. 8 giugno 1990 n. 142 (così Cass. 12 maggio 1997 n. 4109), la Corte di merito, con motivazicro logica e scevra da vizi giuridici, ha accertato che la delibera era mau- cante di rilievo esterno perchè inidonea a esacre ope- rativa senza successivi atti amministrazivi nell'ambi- to di un più vasto procedimento. Pure il richiamo all'espromissione contenuto in ricor- so si fonda su un "accordo tra creditore e terzo che subentra nel debito originario, negato dalla Corte di merito;
il contratto non s'è perfezionato tra la IN RU, creditrice dell'A.T. J. appaltatrice e il terzo Comune, senza la forma scritta ad substantiam, non integrando l'adesione della ricorrente alla deli. 10 bera la fattispecie dell'art. 1272 c.c. Nel complesso il primo motivo di ricorso è quindi da ritenere infondato.
2. Il secondo motivo lamenta violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. nella lettura della delibera del comune del 23 giugno 1997 di revoca del provvedimento del 9 giugno 1997, pure per insuffi- ciente motivazione, ex art. 360 .ri 3 e 5 c.p.c. Secondo la Corte la delibera riguardava anche l'obbli gazione assunta con l'atto dei 6 giugno 1997, mentre essa si è mitata a revocare la sola autorizzazione di altre cessioni di crediti verso il comune dell'A. T.I., come è chiarito dal dispositivo, pur accennando in premessa al rapporto con la IN CA. L'esaltazione delia parte motiva della delibera a sca- pito del dispositivo, di cui alla sentenza impugnata, errata e non è certa la volontà del comune di revo- care la procedente delibera di riconoscimento del de- bito verso la IN, dovendosi negare una revoca in- plicita del provvedimento relativo alia ricorrente. Da ciò l'insufficienza e carenza di motivazione della sentenza impugnata au detto punto decisivo. Secondo il controricorrente a delibera sulle cessioni dei crediti dell'appaltatrice, per il pagamento ai su- bappaltatori, non poteva non riguardare anche la IN 11 CA e il motivo di ricorso è infondato.
2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per- che si fonda sull'interpretazione diversa, data dalla Corte territoriale, della delibera del comune егедза in autotutela rispetto a quella della ricorrente. Nel merito, la IN aveva insistito per la natura con trattuale della delibera del S giugno 1997 e mai aveva affermato che essa fosse un'autorizzazione a cessione di credito e tale nuova prospettazione è preclusa per la prima volta in questa sede;
dall'impugnazione ri- sulta inoltre una ricostruzione ermeneutica della de- Jibera di revoca incompatibile con le deduzioni della ricorrente in sede di merito. Il comune avrebbe solo voluto fare venire meno la sua autorizzazione alla cessione del credito dell'ATI alla subappaltatrice per la aituazione di decuzione dell'o- riginario creditore;
ciò sembra confermare il contenu- to delia delibera oggetto di revoca come il primo di una serie di atti di un procedimento che avrebbo potu- to far sorgere l'obbligo verso la subappaltatrice, ma non necessariamente doveva sfociare in tale risultato. In difetto di prova della cessione tra A.T. I. cedente © IN cessionaria, alla quale non v'è cenro nel giu- dizio di merito e che potrebbe essere, in altra forma, l'espromissione a cui fa cenno la ricorrente, la natu- 12 ra di ente pubblico del debitore ceduto impediva in o- gni caso che l'atto potesse perfezionarsi senza auto- rizzazione dello stesso ente. La revoca dell'autorizzazione a cedere il credito ri- guardava presuntivamente anche quella che aveva avuto come cessionaria a IN, dato il riferimento incon- testato nel ricorso ai rapporti del comune con quesca impresa, di cui alla parte motiva del provvedimento. Anche per tale profilo, pertanto, il secondo motivo di ricorso è da rigettare.
3. Il terzo motivo di ricorso censura infine la lettu- ra che la Corte di merito ha dato della delibera di revoca de 23 giugno 1997, essendo errore di diritto quel o di riteners retroactiva la revoca incidente in tale maniera sul credito della IN CA, deducendo insufficienza e illogicità della motivazione per i li- miti degli interventi in autotutela deila P.A. La Corte ritiene irrilevarte accertare se la revoca della delibera del 9 giugno 1997 sia stata precedente o successiva al decreto ingiuntivo, perché il Comune poteva intervenire in autotutela fino al sorgere del diritto soggettivo della ricorrente, dandosi rilievo all'immediata esecutività della delibera di revoca, emessa lo stesso giorno di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo. 13 - Non essendosi trattato di annullamento per vizi di lc- gillimità ma di revoca per motivi di opportunità essa pozeva avere solo effetti ex nunc e non poteva incide- re su un diritto esistente, avendo effetto solo por le autorizzazioni alle cessioni future, per cui è errata in diritto la sentenza impugnata sul punto.
3.1. La deduzione relativa all'efficacia ex nung della revoca della precedente delibera è prospettata per la prima volta in cassazione e inammissibile. La ricostruzione della vicenda secondo la Corte d'ap- pello è pienamente logica e coerente: negato che la delibera del 9 giugno 1997 fosse una proposta contrat- tuale e ritenutala preparatoria di altri atti nell'am- bito di un procedimento, non v'è spazio per un qual- siasi contratto tra comune e ricorrente. Manca anche la prova della cessione autorizzata con la delibera del 9 giugno 1997 e quindi certamente valida ed efficace è stata la revoca di quella che la stessa ricorrente definisce un atto senza rilevanza immediata all'esterno. quando la qualifica come autorizzazione alla cessione;
la revoca di questa prima della cessio ne del credito dell'A.T. I. alla IN CA, è tempe- stiva anche a negare il carattere retroattivo di essa.
4. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi. Le spese di questa fase, per la soccombenza vanno po- 14 ste a carico del ricorrente e si liquidano nella mi- sura riportata in dispositivo, tenendo conto anche di quelle forfettarie di cui alla tariffa professionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al resistente le spese della presente fase che liquida in euro 7800,00, delle quali euro 7000,00 per onorari e 800,00 per spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002. Il presidentepresid sigliereIl consigliere estensore елJelup IL CANDER Domenico Plassaluje Domo CORTE SU MA 8. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11-6-2003 serie 4 al n. 22.117 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CAN LERIA Roberto Riec Ropego