Sentenza 22 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15777 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
I L L 9 O 8 B 6 E . le E N a n N , e IO 1 p 8 Z 9 a A 1 R m - T te 1 IS 1 is - G s E R.G.N. 7625/01 4 l 2 R a 1 57 7 7 / 03 . A e L D h ific 3 E T 2 N . d E o T S E m R 12/05/03 A Oron. 32190 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. EP MARZIALE Cons. Relatore Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente: Sanzioni amministrative/Provvedimento SENTENZA sanzionatorio/Sistemi automatizzati/ Indicazione a stampa del nome del soggetto sul ricorso proposto da: responsabile/Sufficienza. PREFETTURA di FORLI'-CESENA, in persona del Prefetto, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
AU RI;
EP LE 1 1 3 3 2 0 1 0 2 - intimata. avverso la sentenza del Tribunale di Forli n. 260/00 del 22 marzo 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 maggio 2003 dal relatore, cons. dott. Cone. EP LE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con tempestivi ricorsi depositati innanzi al Tribunale di Forli, la signora DI RI proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 2099/96/CS/1.2 del 2 ottobre 1997 e n. 3603/96/1.1P.T. del 27 settembre 1996, emesse a suo carico dal Prefetto di Forlì-Cesena in relazione alla violazione di norme sulla circolazione stradale;
che la ricorrente contestava, sotto molteplici profili, la legittimità dei provvedimenti impugnati, ponendo in evidenza, in particolare, la mancanza di sottoscrizione autografa;
che il Tribunale, riunite le opposizioni, le accoglieva, riconoscendo la fondatezza di quest'ultimo motivo di doglianza, la sottoscrizione autografa degli attisul rilievo che EP LE 2 amministrativi prodotti mediante sistemi automatizzati può essere surrogata dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile solo per quelli di certificazione e non anche per quelli, come le ordinanze-ingiunzione, aventi natura provvedimentale;
che la Prefettura chiede la cassazione di tale sentenza con un - unico motivo di ricorso. Considerato in diritto che la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione - dell'art. 3, d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, nonché vizio di motivazione censura la sentenza impugnata per aver ritenuto illegittime, sotto il profilo sopra indicato, le ordinanze impugnate;
che, come reiteratamente statuito da questa Corte, l'autografia della sottoscrizione non costituisce requisito di validità degli atti amministrativi, essendo richiesta (salvo diversa prescrizione del legislatore, non ravvisabile nel caso di specie) al solo fine di documentare la paternità della dichiarazione contenuta nel provvedimento (Cass.7 agosto 1996, n. 7824; 24 settembre 1997, n. 9394; 21 novembre 2002, n.16417, in motivazione); che l'esattezza di tale conclusione trova, rispetto agli atti : EP IA 3 amministrativi emanati con sistemi automatizzati (tra i quali, secondo quel si afferma nella sentenza impugnata, rientrano anche quelli impugnati), una specifica conferma nella formulazione dell'art. 3 del citato d.lgs. 39/93, il quale, premesso che gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni “sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati", prevede che la firma autografa “è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal automatizzato, del nominativo del soggetto sistema responsabile", anche quando sia prescritta dalla legge quale requisito di "validità" dell'atto medesimo;
che tale disposizione ha portata generale ed quindi arbitrario escludere dal suo ambito di applicazione gli atti amministrativi aventi, come nel caso di specie, natura provvedimentale;
che il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata conseguentemente cassata;
che, avendo il Tribunale escluso la fondatezza degli altri motivi - di opposizione a suo tempo formulati dalla ricorrente, deve ritenersi che nel caso di specie ricorrano le condizioni per decidere la causa nel merito, rigettando le opposizioni proposte dalla signora DI RI avverso le ordinanze emesse dal EP LE 4 Prefetto di Forli-Cesena n. 2099/96/CS/1.2 del 2 ottobre 1997 e n. 3603/96/1.1/PT del 27 settembre 1996; che, le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
pronunciando nel merito, rigetta le opposizioni proposte dalla signora DI RI avverso le ordinanze del Prefetto di Forli-Cesena n. 2099/96/CS/1.2 del 2 ottobre 1997 e intimata n. 3603/96/1.1/PT del 27 settembre 1996; condanna la ricamente) alla rifusione delle spese dell'intero giudizio, liquidandole in complessivi € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), di cui € 300,00 (trecento/00) per onorari, relativamente alla precedente fase, in € 900,00 (novecento/00) per gli onorari della presente fase: così complessivamente in € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), oltre spese prenotate a debito, spese generali e accessori come per legge. Cosi deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2003. Il Presidente L' ht Domenico Harkalys IL CANCELLIEREIL CANO EP LE CORTE SUPREMA DI CAGMATIONE Prima Sezione Civilo Depositato in Concell i 22 011. 20032 il JL CANDEL