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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 14440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14440 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
letta la requisitoria del dott. Olga Mignolo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di EN PE, ai sensi degli artt. 669 e 649 cod. proc. pen., per ne bis in idem tra le sentenze della Corte di appello di Napoli del 24/02/2023, che condannava il suddetto alla pena di anni nove di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso “dalla fine degli anni 80 con condotta perdurante almeno fino al novembre 2016”, e del 22/10/1993, in riforma della sentenza in data 9/02/1990 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, irrevocabile il 7/11/1993, con la quale EN PE veniva assolto dal reato associativo finalizzato alla commissione di estorsioni contestato come commesso in Recale non oltre il mese di ottobre 1987 e condannato per il solo reato di cui all’art. 629 cod. pen., commesso in pari data in danno di OR AN. La difesa assumeva con la propria istanza che l’accertamento giudiziale di cui in ultimo precludeva un successivo accertamento per lo Penale Sent. Sez. 1 Num. 14440 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 21/01/2026 stesso fatto commesso nel medesimo periodo temporale, invocando, dunque, la violazione del divieto di bis in idem, poiché PE nell’ambito del procedimento penale definito con la sentenza emessa il 24/02/2023 veniva nuovamente tratto a giudizio per il delitto di associazione di tipo mafioso, per essersi affiliato all’associazione camorristica denominata clan PE con condotta contestata dalla fine degli anni 80 fino al novembre 2016, e, quindi, tale arco temporale doveva considerarsi in parte già coperto dal giudicato;
e chiedeva, conseguentemente, la rideterminazione della pena complessiva inflitta a PE con la sentenza in ultimo menzionata, tenuto conto che fino all’ottobre 1987 era assolto dalla condotta associativa allo stesso contestata. Rideterminazione, alla quale la Corte territoriale non ha proceduto, ritenendo la diversità dei fatti giudicati. 2. Avverso tale ordinanza PE, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Osserva la difesa che ciò che rileva in tema di identità tra fatti giudicati è l’identità del fatto in tutte le sue componenti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuita nei diversi procedimenti a carico di uno stesso soggetto. La Corte di appello di Napoli, quindi, nell’affermare che i due sodalizi oggetto delle due pronunce emesse a carico di PE sarebbero entità diverse e autonome, non avrebbe valutato come dalla disamina degli atti giudiziari richiamati dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 23/11/2021, alle p. 111 e ss., emergesse che AN PE già prima del 1988, data della morte di LI, era a capo del medesimo gruppo cui apparteneva lo stesso EN PE, gruppo che, a seguito di uno sviluppo fisiologico, avrebbe dato vita all’autonomo sodalizio clan PE operante in Recale, risultando, pertanto, trattarsi sempre dello stesso gruppo, dedito alle medesime attività illecite (estorsioni) nello stesso territorio (Recale). Rileva il difensore che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere valorizzava, oltre al fermo della Squadra Mobile di Caserta a cui EN PE era stato sottoposto in data 28/05/1987 per un tentato omicidio, la sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli in data 22/10/1993 per il delitto di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., omettendo però di rilevare che in quella stessa sentenza vi era stata la pronuncia assolutoria per la fattispecie associativa che impediva un secondo giudicato per il medesimo fatto in relazione alle condotte poste in essere fino all’ottobre 1987. Detto Tribunale, nell’affermare l’intraneità di EN PE al gruppo PE già a partire dagli anni 80, viola, secondo la difesa, il principio del ne bis in idem, in quanto tale arco temporale era già coperto da giudicato fino ad ottobre 1987, per la coincidenza dell’intera materialità del reato, poiché nel secondo giudizio al condannato era contestata la partecipazione ad una consorteria criminale identica quanto alla sfera operativa e di interessi, all’identità degli affiliati e al ruolo di vertice attribuito ad AN PE. 2 La Corte di appello di Napoli in sede di esecuzione avrebbe dovuto rideterminare la pena, tenendo presente che fino ad ottobre 1987 EN PE è stato assolto dalla condotta di partecipazione al sodalizio operante in Recale capeggiato da AN PE e finalizzato a commettere delitti contro il patrimonio e in danno degli imprenditori. Il difensore, alla luce di dette doglianze, insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L’ordinanza impugnata, con un percorso motivazionale logico e coerente, puntualmente indica le ragioni per le quali i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 24/02/2023 sono successivi a quelli dai quali EN PE è stato assolto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 9/02/1990 e che le relative condotte non solo sono maturate in un diverso contesto spazio-temporale, ma non coincidono neanche da un punto di vista naturalistico. In detta ordinanza, invero, si evidenzia che: - dalla combinata lettura delle motivazioni della sentenza di primo e secondo grado dell’ultimo processo, fondate su ampio e articolato materiale probatorio, scaturiscono le ragioni della declaratoria di responsabilità di EN PE con riguardo alla partecipazione all’associazione per delinquere di tipo camorristico denominata clan PE, promossa, diretta e organizzata prima da AN PE e OV PE, poi da AN AS e LU IA, volta al controllo delle attività economiche sul territorio operante in Recale e paesi limitrofi, temporalmente circoscritta nei confronti di PE dalla fine degli anni 80 con condotta perdurante fino al 2009; - in particolare nella motivazione della sentenza di primo grado si legge che, alla luce delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, dopo l’omicidio di NI LI (1988) e l’arresto di CO GN (1993) AN PE aveva raggiunto una propria autonomia, creando un gruppo criminale proprio;
- nella stessa sentenza, nel valutare la posizione di AN PE, viene esaminata (a p. 112) la pronuncia di condanna nei confronti del predetto, di cui alla sentenza del medesimo Tribunale del 28/04/1998, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 30/03/1999, per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. per condotte poste in essere tra il 1987 e il 1988 e per estorsione perpetrata ai danni di OR AN, e il Tribunale precisa che in quella sentenza veniva accertato che AN fosse dedito ad attività estorsive ai danni di imprenditori, ma non anche che lo facesse quale partecipe al clan camorristico PE, costituito successivamente;
- tale considerazione trova conforto nell’ampio materiale probatorio valutato nel giudizio di responsabilità di EN PE per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., ritenuto in compenetrazione organica con il clan PE dal 1988; - diverso è, quindi, il tempus commissi delicti, considerato che la costituzione del clan PE viene collocata temporalmente non prima della fine del 1988 (e il fatto viene 3 contestato da tale data), mentre le condotte contestate a EN PE con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9/02/1990, concernenti la partecipazione all’associazione di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzata ad estorsioni, sono temporalmente circoscritte “non oltre il mese di ottobre 1987”; - diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la contestazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. non ricomprende il segmento temporale antecedente all’ottobre del 1987; - invero, il riferimento difensivo al fermo di PE del 28 maggio 1987, richiamato a p. 99 della sentenza ultima del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non conduce a una diversa conclusione, trattandosi dell’indicazione di fermi e arresti prima della nascita del clan costituenti riprova che EN PE fosse già noto alle forze dell’ordine; - i fatti di cui alla sentenza di condanna ultima sono, pertanto, diversi rispetto a quelli oggetto del precedente procedimento;
- l’espressione “medesimo fatto”, di cui agli 649 e 669 cod. proc. pen., va, difatti, riferita solo alle situazioni in cui vi sia completa identità di condizioni di tempo, di luogo e di persona;
- i fatti più recenti, oltre ad avere legittimato la sottoposizione di PE a nuovo procedimento penale, connotano diversamente la sua partecipazione all’associazione de qua, perché si tratta di condotte storicamente e naturalisticamente ben distinte da quelle precedentemente esaminate. A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, facenti leva non solo sul diverso contesto spazio-temporale in cui sono maturate le più recenti condotte ma anche sull’assenza di una coincidenza dal punto di vista strettamente naturalistico con le precedenti, le doglianze difensive non oppongono una critica argomentata, limitandosi a contestarle genericamente e aspecificamente nei termini sopra indicati (in cui si fa anche confusione tra la posizione di AN PE e di EN PE), senza indicare elementi decisivi in grado di scardinare il percorso logico argomentativo seguito dal Giudice dell’esecuzione sulla scia degli stessi giudici di merito di cui all’ultima condanna (le cui eventuali incongruenze avrebbero dovuto e potuto essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione). 2.Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di PE al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
letta la requisitoria del dott. Olga Mignolo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di EN PE, ai sensi degli artt. 669 e 649 cod. proc. pen., per ne bis in idem tra le sentenze della Corte di appello di Napoli del 24/02/2023, che condannava il suddetto alla pena di anni nove di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso “dalla fine degli anni 80 con condotta perdurante almeno fino al novembre 2016”, e del 22/10/1993, in riforma della sentenza in data 9/02/1990 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, irrevocabile il 7/11/1993, con la quale EN PE veniva assolto dal reato associativo finalizzato alla commissione di estorsioni contestato come commesso in Recale non oltre il mese di ottobre 1987 e condannato per il solo reato di cui all’art. 629 cod. pen., commesso in pari data in danno di OR AN. La difesa assumeva con la propria istanza che l’accertamento giudiziale di cui in ultimo precludeva un successivo accertamento per lo Penale Sent. Sez. 1 Num. 14440 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 21/01/2026 stesso fatto commesso nel medesimo periodo temporale, invocando, dunque, la violazione del divieto di bis in idem, poiché PE nell’ambito del procedimento penale definito con la sentenza emessa il 24/02/2023 veniva nuovamente tratto a giudizio per il delitto di associazione di tipo mafioso, per essersi affiliato all’associazione camorristica denominata clan PE con condotta contestata dalla fine degli anni 80 fino al novembre 2016, e, quindi, tale arco temporale doveva considerarsi in parte già coperto dal giudicato;
e chiedeva, conseguentemente, la rideterminazione della pena complessiva inflitta a PE con la sentenza in ultimo menzionata, tenuto conto che fino all’ottobre 1987 era assolto dalla condotta associativa allo stesso contestata. Rideterminazione, alla quale la Corte territoriale non ha proceduto, ritenendo la diversità dei fatti giudicati. 2. Avverso tale ordinanza PE, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Osserva la difesa che ciò che rileva in tema di identità tra fatti giudicati è l’identità del fatto in tutte le sue componenti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuita nei diversi procedimenti a carico di uno stesso soggetto. La Corte di appello di Napoli, quindi, nell’affermare che i due sodalizi oggetto delle due pronunce emesse a carico di PE sarebbero entità diverse e autonome, non avrebbe valutato come dalla disamina degli atti giudiziari richiamati dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 23/11/2021, alle p. 111 e ss., emergesse che AN PE già prima del 1988, data della morte di LI, era a capo del medesimo gruppo cui apparteneva lo stesso EN PE, gruppo che, a seguito di uno sviluppo fisiologico, avrebbe dato vita all’autonomo sodalizio clan PE operante in Recale, risultando, pertanto, trattarsi sempre dello stesso gruppo, dedito alle medesime attività illecite (estorsioni) nello stesso territorio (Recale). Rileva il difensore che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere valorizzava, oltre al fermo della Squadra Mobile di Caserta a cui EN PE era stato sottoposto in data 28/05/1987 per un tentato omicidio, la sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli in data 22/10/1993 per il delitto di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., omettendo però di rilevare che in quella stessa sentenza vi era stata la pronuncia assolutoria per la fattispecie associativa che impediva un secondo giudicato per il medesimo fatto in relazione alle condotte poste in essere fino all’ottobre 1987. Detto Tribunale, nell’affermare l’intraneità di EN PE al gruppo PE già a partire dagli anni 80, viola, secondo la difesa, il principio del ne bis in idem, in quanto tale arco temporale era già coperto da giudicato fino ad ottobre 1987, per la coincidenza dell’intera materialità del reato, poiché nel secondo giudizio al condannato era contestata la partecipazione ad una consorteria criminale identica quanto alla sfera operativa e di interessi, all’identità degli affiliati e al ruolo di vertice attribuito ad AN PE. 2 La Corte di appello di Napoli in sede di esecuzione avrebbe dovuto rideterminare la pena, tenendo presente che fino ad ottobre 1987 EN PE è stato assolto dalla condotta di partecipazione al sodalizio operante in Recale capeggiato da AN PE e finalizzato a commettere delitti contro il patrimonio e in danno degli imprenditori. Il difensore, alla luce di dette doglianze, insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L’ordinanza impugnata, con un percorso motivazionale logico e coerente, puntualmente indica le ragioni per le quali i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 24/02/2023 sono successivi a quelli dai quali EN PE è stato assolto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 9/02/1990 e che le relative condotte non solo sono maturate in un diverso contesto spazio-temporale, ma non coincidono neanche da un punto di vista naturalistico. In detta ordinanza, invero, si evidenzia che: - dalla combinata lettura delle motivazioni della sentenza di primo e secondo grado dell’ultimo processo, fondate su ampio e articolato materiale probatorio, scaturiscono le ragioni della declaratoria di responsabilità di EN PE con riguardo alla partecipazione all’associazione per delinquere di tipo camorristico denominata clan PE, promossa, diretta e organizzata prima da AN PE e OV PE, poi da AN AS e LU IA, volta al controllo delle attività economiche sul territorio operante in Recale e paesi limitrofi, temporalmente circoscritta nei confronti di PE dalla fine degli anni 80 con condotta perdurante fino al 2009; - in particolare nella motivazione della sentenza di primo grado si legge che, alla luce delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, dopo l’omicidio di NI LI (1988) e l’arresto di CO GN (1993) AN PE aveva raggiunto una propria autonomia, creando un gruppo criminale proprio;
- nella stessa sentenza, nel valutare la posizione di AN PE, viene esaminata (a p. 112) la pronuncia di condanna nei confronti del predetto, di cui alla sentenza del medesimo Tribunale del 28/04/1998, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 30/03/1999, per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. per condotte poste in essere tra il 1987 e il 1988 e per estorsione perpetrata ai danni di OR AN, e il Tribunale precisa che in quella sentenza veniva accertato che AN fosse dedito ad attività estorsive ai danni di imprenditori, ma non anche che lo facesse quale partecipe al clan camorristico PE, costituito successivamente;
- tale considerazione trova conforto nell’ampio materiale probatorio valutato nel giudizio di responsabilità di EN PE per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., ritenuto in compenetrazione organica con il clan PE dal 1988; - diverso è, quindi, il tempus commissi delicti, considerato che la costituzione del clan PE viene collocata temporalmente non prima della fine del 1988 (e il fatto viene 3 contestato da tale data), mentre le condotte contestate a EN PE con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9/02/1990, concernenti la partecipazione all’associazione di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzata ad estorsioni, sono temporalmente circoscritte “non oltre il mese di ottobre 1987”; - diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la contestazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. non ricomprende il segmento temporale antecedente all’ottobre del 1987; - invero, il riferimento difensivo al fermo di PE del 28 maggio 1987, richiamato a p. 99 della sentenza ultima del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non conduce a una diversa conclusione, trattandosi dell’indicazione di fermi e arresti prima della nascita del clan costituenti riprova che EN PE fosse già noto alle forze dell’ordine; - i fatti di cui alla sentenza di condanna ultima sono, pertanto, diversi rispetto a quelli oggetto del precedente procedimento;
- l’espressione “medesimo fatto”, di cui agli 649 e 669 cod. proc. pen., va, difatti, riferita solo alle situazioni in cui vi sia completa identità di condizioni di tempo, di luogo e di persona;
- i fatti più recenti, oltre ad avere legittimato la sottoposizione di PE a nuovo procedimento penale, connotano diversamente la sua partecipazione all’associazione de qua, perché si tratta di condotte storicamente e naturalisticamente ben distinte da quelle precedentemente esaminate. A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, facenti leva non solo sul diverso contesto spazio-temporale in cui sono maturate le più recenti condotte ma anche sull’assenza di una coincidenza dal punto di vista strettamente naturalistico con le precedenti, le doglianze difensive non oppongono una critica argomentata, limitandosi a contestarle genericamente e aspecificamente nei termini sopra indicati (in cui si fa anche confusione tra la posizione di AN PE e di EN PE), senza indicare elementi decisivi in grado di scardinare il percorso logico argomentativo seguito dal Giudice dell’esecuzione sulla scia degli stessi giudici di merito di cui all’ultima condanna (le cui eventuali incongruenze avrebbero dovuto e potuto essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione). 2.Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di PE al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4