Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
N O M I 1 E - D T 1 S 2 I E . G C L REPUBBLICA ITALIANA E I R 9 D 3 A U I D E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G E 6 T 4 E N . E T N S T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E T R S Degene A I ( SOCIO DI COOPERATIVA 0 09 23 /0 SEZIONE PRIMA CIVILE EDILIZIA CSIBENTRO IN CASO DI DECESSO Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: G.N. 10734/DC Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Alessandro sigliere 1936 Cron. Dott. Ogo Riccardo Consigliero Rep. Dott. Donato PLENTEDA Rei Consigliere Consigliere Ud. 24/09/2002Dott. Mario Rosario MORELLI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AR LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ElC. presso l'avvocato BRUNO ARENA, DEGLI SCIPIONI rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE PELAIA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SOCIETA' COOPERATIVA 11EDILIZIA BRUNA ARL, in persona del legale rappresentante PIO tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTTAVIANO 91, presso l'avvocato GABRIELE D'OTTAVIO, che la rappresenta e difende, 2002 giusta delega a margine del controricorso;
1692 controricorrente I avversO la sentenza r1. 33/00 del Giudice di pace di REGGIO CALABRIA, depositata il 18/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTECA;
idito i_ P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dctt. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo RR EM propose opposizione al decreto in- giuntivo 1.7.1998 del Giudice di pace di Reggio Cala- bria, che l'aveva condannata a pagare alla Cooperativa Edilizia Bruna la somma di L. 250.000, quale quota del- le spese deliberate dal Consiglio di Amministrazione della società, oltre a L. 171.000 per spese giudiziali, e dedusse la illegittimità della protosa, non essendo essa mai stata socia. La opposizione fu resistila dalla cooperativa e re- spinta con sentenza 20.12.1999, la quale ha ritenuto che a seguito de decesso del marito, socio della CO- operativa, la RR fosse subentrata nell'organismo societario, giusta delibera del Consiglio di Armini- strazione, peraltro mai impugnata. Propone ricorso per cassazione con tre motivi Bar- reca EM;
resiste con controricorso la cooperativa. 2 Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione degli artt. 1321, 1325, 1326 e 1362 c.c.; dedu- ce la mancanza assoluta di accordo tra le parti, essen- do mancata la sua proposta di ammissione nella società, sicché inconferente risulterebbe "1'approvazione del Suo subentro", della quale peraltro essa ricorrente aveva avuto notizia solo nel corso del giudizio di pri- mc grado, per cui sarebbe mancato anche il presupposto per la impugnazione di tale delibera consiliare. Con il II° motivo è denunziata la violazione degli artt. 1321,1325,1326,2528 e 2284 C. C.; e degli artt. 114, 115 e 116 R.D.28.4.1938 n.1165. Kileva la ricorrente che, attesa la natura delle società cooperative, non difforme da quella delle so- cietà personali, quanto all'intuitus personae, la posi- zione del socio è intrasmissibile mortis causa, essendo la continuazione del rapporto con gli eredi consentita solo se prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, che nella specie nulla avevano previsto, al di là della necessità della volontà degli eredi di succedere nel rapporto con la società al de cuius. Nella specie, peraltro, non potrebbe trovare appli- cazione l'art. 114 TU. 28.4.1938 .1165, erroneamente richiamato dalla sentenza impugnata, in quanto la SC- cietà Bruna è una cooperativa à proprietà indivisa e inalienabile;
senza considerare che nello cooperative a proprietà individuale la successione iure hereditatis si verifica solo in caso di consegna ed assegnazione dell'alloggio al socic defunto. Con i III° motivo si denunzia la omessa, insuffi- ciente ed contraddittoria motivazione au punti decisivi della controversia e specificamente sulla esistenza del rapporto societario con la ricorrente, sul quale era mancata qualunque indagine, e sulla contraddittoria so- vrapposizione della figura del condominio sulla socie- tà, posto che la prima è una situazione giuridica che si forma sull'appartenenza di un diritto reale in capo a più persone, mentre la seconda è un contratto. Il giudice di pace tale differenza avrebbe trascu- rato, facendo riferimento alla approvazione della deli- bera del Consiglio di Amministrazione da parte dei con- 71domini e ad un debito per spese condominiali", per quanto quelle spese non fossero affatto condominiali ma di ammissione alla cooperativa. Il ricorso è inammissibile. Quanto ai primi due motivi, va rilevato che le vic- lazioni di legge dedotte attengono a norme di diritto sostanziale, e poiché nei giudizi di oquità, quale è quello di specie, essendo di valore inferiore a L. 4 "I2.000.000, il giudice di pace non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, tenuto essendo sol tanto alla osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie Ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, Z normá dell'art. 311 c.p.c., di que le processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché in tali controver- sie egli deve giudicare facendo immediata applicazione d i una equità cosiddetta formativa ° sostitutiva" (Cass. SS.CO. 716/1999), la decisione è insuscettibile di essere censurata. E inammissibili i motivi di ricorso risultarebbero anche se, alla luce di quanto la ricorrente espone, con il suo atto di opposizione al decreto ingiuntivo avesse richiesto l'accertamento della sua estraneità alla CO- operativa, quale presupposto della infondatezza della pretesa di pagamento. Essendo, per tale verso, la con- troversia di valore indeterminabile. la impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con atto di appello, per contestazione della competenza su siffatta domanda di accertamentc, avente ad ogge to una questione pre- giudiziale di valore indeterminabile, sottratta alla cognizione del giudice di pace. Inammissibile è, infine, il terzo motivo, oltreché per tale ultima ragione, perché deduce un vizio di mo- tivazione, che non è riconducibile alla fattispecie né della motivazione apparente né di quella radicalmente e insanabilmente contraddittoria (Cass. SS.CU. 716/1999). La sentenza impugnata, ritenendo che la comunicazione del decesso del marito da parte della RR avesse legittimato il consiglio di amministrazione della Com operativa a deliberarne l'ammissione ne la compagine sociale, una volta verificata la esistenza delle condi- zioni di legge, e considerando che quella delibera era stat.a approvata dai "condomini" e che la RR non l'aveva impugnata, ha fornito la motivazione della pro- pria decisione, sì da impedire la configurazione del presupposto per la censura di legittimità. Ricorrono giusti motivi por la compensazione delle ESENTE DA REGISTRAZ ARTT. 46 E 39 L. 21-1 spese processuali. (IST.NE GIUDICE DI PACE) F.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e ccm- pensa le spese del giudizio di cassazione.
3.37. Roma 24.9.2002 Il Consigliere estensore I] Presidente (Donato Plenteda)Truly (Rosa De Musis) Jelly mis h6 G CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prim, Sezuang Choola OaneeturiaDepos 2 GEN. 2003 __ IL CANCELINERE IL CANCELLIERE Domen M ap